PDL 752-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6    
                      Articolo 6  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 7    
                    Articolo 8                       Articolo 7  
                    Articolo 9    
                    Articolo 10                       Articolo 8  
                    Articolo 11    
                    Articolo 12                       Articolo 9  
            Capo IV    
                    Articolo 13    
                    Articolo 14    
            Capo V               Capo IV  
                    Articolo 15                       Articolo 10  
            Capo VI               Capo V  
                    Articolo 16    
                    Articolo 17    
                    Articolo 18                       Articolo 11  
                      Articolo 12  
                      Articolo 13  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 752-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARLONI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BRUZZONE, PIERRO, BARABOTTI, BILLI, BOF, BORDONALI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, FRASSINI, FURGIUELE, GATTA, LOIZZO, MARCHETTI, TOCCALINI

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Presentata il 9 gennaio 2023

(Relatore: PIERRO )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 25 ottobre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 752. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge Carloni C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

rilevato che:

la proposta di legge è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché a rilanciare il sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo;

a tal fine la proposta di legge prevede, in favore delle imprese giovanili agricole o dei giovani imprenditori agricoli, agevolazioni fiscali e contributive, erogazione di incentivi, facilitazioni per l'accesso al credito e al micro credito, esenzioni dal pagamento delle imposte per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola nonché la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata;

in particolare, l'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), alla quale la Corte costituzionale ascrive gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

con riferimento a singole disposizioni assumono rilievo le materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione);

rilevano altresì con riferimento a specifiche disposizioni la materia di competenza regionale residuale «agricoltura» nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

ad avviso della Corte, l'intervento previsto era infatti tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura;

tali considerazioni possono valere anche per il richiamato articolo 3 che, pur riconducibile in primo luogo alla competenza esclusiva statale in «materia di tutela della concorrenza», è anche riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza regionale residuale, considerate le finalità del fondo da tale articolo istituito, volto a cofinanziare programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

appare pertanto opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento.

(Parere espresso il 30 maggio 2023)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge Carloni C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

rilevato che:

la proposta di legge è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché a rilanciare il sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo;

a tal fine la proposta di legge prevede, in favore delle imprese giovanili agricole o dei giovani imprenditori agricoli, agevolazioni fiscali e contributive, erogazione di incentivi, esenzioni dal pagamento delle imposte per trasferimenti di beni costituenti l'azienda agricola;

l'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), alla quale la Corte costituzionale ascrive gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

con riferimento a singole disposizioni assumono rilievo anche le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: «tutela del risparmio» e «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

rilevano altresì con riferimento a specifiche disposizioni la materia di competenza regionale residuale «agricoltura» nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le Province autonome; ad avviso della Corte, l'intervento previsto era infatti tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura;

tali considerazioni possono valere – come già enunciato nel parere reso dalla I Commissione il 30 maggio scorso con riferimento al precedente testo – anche per il richiamato articolo 3 che, pur riconducibile in primo luogo alla competenza esclusiva statale in «materia di tutela della concorrenza», è anche riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza regionale residuale, considerate le finalità del fondo da tale articolo istituito, volto a cofinanziare programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

appare pertanto opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le Province autonome, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento.

(Parere espresso il 18 ottobre 2023)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito, da ultimo l'11 ottobre scorso;

premesso che:

l'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» e di «giovane imprenditore agricolo»;

l'articolo 5 prevede che in casi di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli o imprese giovani agricole, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà;

l'articolo 8, in materia di prelazione di più soggetti confinanti prevede alcune ipotesi di prelazione legale, individuando i relativi preferenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009;

gli adempimenti attributi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti;

le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

in particolare, l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13;

rilevata la necessità di:

precisare, nell'ambito delle disposizioni di copertura finanziaria di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, comma 2, che sono oggetto di riduzione le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

riformulare le disposizioni di cui all'articolo 13, escludendo dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «corrispondente riduzione» aggiungere le seguenti: «delle proiezioni»;

all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «corrispondente riduzione» aggiungere le seguenti: «delle proiezioni»;

all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Le regioni individuano» con le seguenti: «Le regioni possono individuare»;

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – (Disposizioni finanziarie)1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, che reca l'istituzione del fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo»;

preso atto che il provvedimento è finalizzato alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi – anche di natura fiscale – volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo;

osservato, in particolare, che la proposta di legge introduce un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura (articolo 4), diversi crediti di imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (articoli 6-bis, 7 e 11), agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e determinazione dei redditi derivanti da agricoltura multifunzionale (articoli 8 e 9), nonché misure volte a favorire l'accesso al credito ed al microcredito per i giovani imprenditori agricoli (articoli 13 e 14);

richiamati inoltre i contenuti dell'articolo 5 – che riduce del 50 per cento gli onorari notarili cui sono soggetti i contratti di compravendita di fondi rustici, di valore inferiore a 200.000 euro, stipulati dai imprese giovanili agricole o giovani imprenditori agricoli – e dell'articolo 16, comma 2, che riduce a un sesto gli onorari notarili per i trasferimenti per causa di morte o donazione di beni costituenti l'azienda agricola in favore di discendenti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 41 anni;

sottolineata l'esigenza di valutare l'opportunità di una armonizzazione delle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 2, con quanto previsto dall'articolo 5, e, in ogni caso, di un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, anche al fine di garantire che tali misure non possano avere effetti pregiudizievoli sulle entrate statali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 maggio 2023)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 ottobre 2023)

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

apprezzate le finalità della proposta di legge, che è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (nuovo testo C. 752 Carloni);

condivisa la finalità del provvedimento che intende dare sostegno ai giovani che intendano investire in un settore innovativo come quello dell'agricoltura;

preso atto con favore, in particolare, dell'articolo 13 che promuove misure volte a favorire l'accesso al credito e dell'articolo 14 che introduce misure per favorire l'accesso al microcredito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 15 giugno 2023)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (nuovo testo C. 752 Carloni);

richiamato il parere espresso dalla X Commissione, nella seduta del 15 giugno 2023, sul testo della proposta di legge precedentemente trasmesso dalla XIII Commissione Agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 ottobre 2023)

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

preso atto che le finalità del provvedimento consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

condivisa la finalità delle misure recate dall'articolo 4, che reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, dall'articolo 6, che prevede un esonero dagli obblighi contributivi, nonché dall'articolo 6-bis, in materia di credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione;

richiamata l'esigenza, al già citato articolo 6, di quantificare la portata finanziaria dell'intervento di sgravio contributivo previsto;

rilevata altresì l'esigenza, al medesimo articolo 6, di prevedere interventi specifici che tengano conto della peculiare posizione di Sicilia e Sardegna, sulla base del principio di insularità previsto dall'articolo 119, comma sesto, della Costituzione;

considerato, infine, che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, stabilendo, in particolare, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associatene, stabilendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, nonché la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati;

rilevato, infine, che l'articolo 15 stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA) – di cui si prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – sia composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare;

richiamata l'esigenza di prevedere il coinvolgimento anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione all'attività di tale Osservatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6 appare necessario prevedere interventi specifici di sgravio contributivo in favore della Sicilia e della Sardegna, in ragione della loro peculiare posizione insulare;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 15, comma 1, alinea, si valuti l'opportunità di prevedere la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA).

(Parere espresso il 31 maggio 2023)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati in sede referente;

preso atto che, a seguito dell'opportunità segnalata dalla Commissione Bilancio di rivedere il testo del provvedimento, con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario di talune sue disposizioni, si registrano alcune modifiche, apportate dalla Commissione di merito, rispetto al testo sul quale la Commissione si è già pronunciata nella seduta del 31 maggio 2023;

ricordato che le finalità del provvedimento consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

condivisa la finalità delle misure recate dall'articolo 4, che reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, nonché dall'articolo 6, in materia di credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola;

rilevato che l'articolo 10 stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA) – di cui si prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – sia composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare;

considerato che tra le competenze dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA) rilevano quelle che riguardano: la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale; l'analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione; la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile; la promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

richiamata pertanto l'esigenza di prevedere il coinvolgimento anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione all'attività di tale Osservatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 10, comma 1, alinea, si valuti l'opportunità di prevedere la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA).

(Parere espresso il 18 ottobre 2023)

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (C. 752), come risultante dalle proposte emendative approvate;

tenuto conto che l'obiettivo della proposta di legge è quello di introdurre un sistema organico di norme interne che, ad integrazione del quadro legislativo dell'UE, sostengano l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

considerato che gli interventi di sostegno per i giovani agricoltori sono previsti da entrambi i pilastri della nuova Politica agricola comune (PAC), nella forma del sostegno complementare al reddito, nel primo pilastro, e del sostegno per l'insediamento, nel secondo pilastro;

considerato, altresì, che le misure più rilevanti per il ricambio generazionale, ossia il sostegno con pagamenti diretti ai giovani agricoltori, il sostegno agli investimenti e gli aiuti all'avviamento di imprese, sono misure che tendono ad aumentare la sostenibilità socio-economica delle aziende agricole dopo che i giovani agricoltori hanno avviato la loro attività, piuttosto che contribuire alla successione nelle aziende agricole esistenti;

preso atto che tali misure non sono ben adattate al vero e proprio subentro di giovani che provengono da contesti extra-agricoli, facendo sì che l'insieme delle misure previste dalla PAC non sia sufficiente per affrontare le principali barriere all'ingresso nell'agricoltura come l'accesso alla terra e l'accesso ai capitali finanziari;

valutate positivamente le misure previste dalla proposta di legge in materia di strumenti di accompagnamento dedicati ai giovani imprenditori del settore agricolo, che prevedano contributi dilazionati nel tempo, attraverso l'introduzione di misure strutturali che non necessitino di disposizioni annuali di proroga e che non siano soggette a continue modifiche o a revoche;

atteso che l'intervento proposto è pienamente conforme all'ordinamento dell'UE e mira ad integrare efficacemente gli indirizzi e le strumentazioni della nuova PAC nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile, favorendo al contempo il ricambio generazionale nel settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2023)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge in titolo, così come riformulato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative presentate nel corso della seduta della XIII Commissione dello scorso 11 ottobre 2023, recante disposizioni in materia di promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

considerato che, tra le finalità del progetto di legge vi è la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ed il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

rilevato che per le finalità del progetto di legge in titolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

valutato altresì con favore che è previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta;

rilevato positivamente che, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

preso atto con favore che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di riscatto e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99;

richiamato il ruolo svolto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'esecuzione degli adempimenti europei, nonché di quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

ritenuto che l'impianto complessivo del progetto di legge risulta coerente con la disciplina dell'Unione Europea in materia politica agricola comune (PAC), prefiggendosi di attuare l'obiettivo specifico di sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali;

considerato che il provvedimento in esame non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 ottobre 2023)

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità)

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Identico.

Art. 2.
(Definizioni)

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1. Identico:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Capo II
SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

Capo II
SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

Art. 3.
(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura)

Art. 3.
(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 e lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.

Soppresso

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

2. Identico.

a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;

d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.
(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura)

Art. 4.
(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, in forma diversa dall'impresa individuale e dalla società semplice, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge costituiti in forma di impresa individuale o di società semplice il predetto regime si applica limitatamente alle attività non soggette alla disciplina di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Soppresso

4. L'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dai soggetti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo per il periodo d'imposta in corso alla data in cui hanno iniziato l'attività e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Soppresso

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.
(Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

Art. 5.
(Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, possono essere rogati dal segretario comunale del comune in cui è ubicato il fondo o la porzione maggiore di esso.

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Art. 6.
(Esonero da obblighi contributivi)

Soppresso

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo III
MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Capo III
MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

Soppresso

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, qualora acquistino o permutino terreni e loro pertinenze, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Dalla data indicata al comma 1 è abrogato il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.
(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

Soppresso

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Art. 10.
(Prelazione di più confinanti)

Art. 8.
(Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quaranta anni.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

2. Identico.

Art. 11.
(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

Soppresso

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 12.
(Servizi di sostituzione)

Art. 9.
(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

1. Identico.

2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

Soppresso

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Capo IV
ACCESSO AL CREDITO

Art. 13.
(Misure per favorire l'accesso al credito)

Soppresso

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

3. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo.

Art. 14.
(Misure per favorire
l'accesso al microcredito)

Soppresso

1. All'articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «associazioni o società cooperative,» sono inserite le seguenti: «nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agricolo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale,».

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 15.
(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

Art. 10.
(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;

a) identica;

b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;

b) identica;

c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;

c) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;

d) identica;

d) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;

e) identica;

e) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;

f) identica;

f) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera e);

g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f) ;

g) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

h) identica;

h) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;

i) identica;

l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;

i) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;

m) identica;

n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;

l) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative.

o) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;

p) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;

q) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;

r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni individuano una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

Capo VI
ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA

Capo V
ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Successioni e donazioni)

Soppresso

1. I trasferimenti, per causa di morte o per donazione, di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta ipotecaria in misura fissa.

2. Gli onorari notarili per gli atti di cui al comma 1 sono ridotti a un sesto.

Art. 17.
(Disposizioni in materia
di adempimenti contabili)

Soppresso

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.

Art. 18.
(Vendita diretta)

Art. 11.
(Vendita diretta)

1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Identico.

Art. 12.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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