PDL 733

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 733

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAVANDOLI, BAGNAI, BOF, FRASSINI, FURGIUELE,
LAZZARINI, LOIZZO, MATONE

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di definizione di abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria

Presentata il 23 dicembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vincola l'accesso all'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per i coniugi, stabilendo quindi il diritto del doppio esonero per ciascuna abitazione principale di persone coniugate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e non anche del suo nucleo familiare.
In particolare, la Consulta ha corretto l'impostazione della vigente disciplina in materia, di cui all'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, argomentando che «Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». Peraltro, si legge nella medesima sentenza, questo orientamento tiene conto di «un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, [in cui] è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. La Corte ha dunque ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o legate da unione civile, ritenendo tuttavia opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette «seconde case» ne possano usufruire.
Ne conviene, al fine di qualificare un immobile come abitazione principale, che ci si dovrà riferire al solo possessore dello stesso, senza alcun rilievo per i componenti del nucleo familiare.
Alla luce delle nuove interpretazioni giurisprudenziali, la presente proposta di legge modifica la vigente normativa in materia, chiarendo esplicitamente che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

b) il secondo periodo è soppresso.

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