PDL 730-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
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Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 730-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 dicembre 2022 (v. stampato Senato n. 345)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

di concerto con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

e con il ministro per lo sport e i giovani
(ABODI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 dicembre 2022

(Relatore: TREMAGLIA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 9 gennaio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 730.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 730 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 63 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 34 articoli, per un totale di 109 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità; in primo luogo, l'adozione di misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici; in secondo luogo, l'adozione di disposizioni in materia di finanza pubblica; con riferimento a tale seconda finalità, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto «in concreto non pertinente»; a tale riguardo, si valuti se, con riferimento alla finalità attinente alla «finanza pubblica», considerazioni del medesimo tenore non valgano anche per il provvedimento in esame; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: l'articolo 10 che interviene in materia di affidamenti di lavori pubblici e disciplina di interventi infrastrutturali; il comma 1-bis dell'articolo 13 che interviene in materia di durata dei diritti televisivi sportivi; l'articolo 14-bis concernente la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero; l'articolo 14-quater in materia di disciplina delle imprese di assicurazione e riassicurazione; l'articolo 14-sexies concernente gli incarichi di vicesegretario comunale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 109 commi 14 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 14-quater andrebbe specificato quale grandezza di bilancio vada considerata per calcolare gli effetti sugli impegni esistenti verso gli assicurati ai fini della valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione; al comma 1 dell'articolo 15 si valuti invece l'opportunità di sopprimere il termine «interinale» riferito alle agenzie di somministrazione di lavoro in quanto tale termine appare improprio alla luce della normativa vigente;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta «confluito» il decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022 (presentato per la conversione al Senato S. 361), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge n. 179 reca modifiche testuali del provvedimento in esame; in proposito si ricorda che, nella XVIII legislatura, nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno, presentato da componenti del Comitato per la legislazione, impegnava il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. «DL proroga termini») il Governo aveva espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso presentato da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegnava il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10»; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»; si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza (con riferimento cioè a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83), la Corte costituzionale ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento» (sentenza n. 58 del 2018);

l'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del «soggetto responsabile» per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo; in entrambi i casi il carattere di interpretazione autentica non è esplicitato nella rubrica dell'articolo, in contrasto con il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; in proposito si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»;

l'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una specifica conferenza dei servizi relativa agli interventi di ammodernamento dell'autodromo di Monza; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, in precedenti casi di «leggi-provvedimento», ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un «rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto» e «sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore» (sentenza n. 116 del 2020 ma si veda anche la sentenza n. 168 del 2020);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) mentre l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa al Senato in data 12 dicembre 2022;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14-quater e dell'articolo 15, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9-bis, l'articolo 10, comma 3-bis e l'articolo 12, comma 1;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sul fenomeno della decretazione d'urgenza in modo da evitare in futuro, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, forme di «intreccio» tra più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere, quali la «confluenza» di un decreto-legge in un altro decreto-legge e l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti di urgenza.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 730, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, approvato dal Senato;

considerato che:

il provvedimento reca misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti volte a contrastare le conseguenze economiche derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti e a promuovere interventi in vari settori – dal trasporto pubblico locale agli enti locali – con le medesime finalità, nonché disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico e per l'accelerazione delle procedure, e, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, altre misure di sostegno ad alcuni settori economici;

constatato che:

nel provvedimento risulta confluito il decreto-legge n. 179 del 2022 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici, inizialmente presentato al Senato, che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza;

le motivazioni di necessità e urgenza del provvedimento, anche sulla base del preambolo, sono riconducibili alla necessità e all'urgenza di adottare sia misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici sia disposizioni in materia di finanza pubblica;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile: alle materie di esclusiva competenza statale «difesa e forze armate», «mercati finanziari», «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «armonizzazione dei bilanci pubblici», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), g), l), s) della Costituzione; alle materie di competenza concorrente «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «grandi reti di trasporto», «ordinamento della comunicazione», «protezione civile», «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; alla materia trasporto pubblico locale di residuale competenza regionale prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in caso di «intreccio» o «concorso» in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la Corte costituzionale ha ritenuto l'intesa la forma più idonea di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016) ovvero in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019);

il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 3-bis, comma 1, stabilendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione, entro il 10 dicembre 2022, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per gli affari regionali con il quale sono ripartite tra gli enti interessati (comuni, città metropolitane e province) le risorse del fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto decreto energia) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione all'aumento dei costi delle utenze di energia elettrica e gas; all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso 2, prescrivendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, il riparto del cosiddetto Fondo TPL sia effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in assenza della quale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 8 legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata; all'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), capoverso 6, stabilendo la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono definiti, entro il 31 giugno 2023, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del predetto Fondo TPL; all'articolo 14-quinquies, comma 2, prevedendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'adozione, entro il 30 giugno 2023, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo ed eventuale riassegnazione delle risorse del fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti;

osservato che:

l'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del «soggetto responsabile» per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo;

la Corte costituzionale ha rilevato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica, precisando che la retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (sentenza 70 del 2020);

l'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una conferenza dei servizi;

la Corte costituzionale, con riferimento ai casi di «leggi-provvedimento», ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un «rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto» e «sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore» (sentenza n. 116 del 2020, sentenza n. 168 del 2020),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati da precedenti decreti legge emanati nel corso del 2022 e, oltre a regolarne le modalità di fruizione, ne uniforma il regime di cedibilità;

l'articolo 2, comma 4, individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei beneficiari ivi individuati delle riduzioni delle aliquote di accisa di cui hanno goduto, nella forma del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (C. 730 Governo), approvato dal Senato;

rilevato che:

il provvedimento è volto principalmente a fronteggiare le problematiche connesse all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale, incentivare l'efficientamento energetico e rafforzare la sicurezza energetica nazionale;

preso atto, per quanto di specifico interesse della Difesa, che:

l'articolo 6 interviene in materia di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, estendendo la possibilità per il Ministero di affidare in concessione o utilizzare direttamente tali beni, ivi inclusi quelli non più utili ai fini istituzionali, ma che non risultano ancora consegnati all'Agenzia del demanio, oppure che non risultano ancora alienati;

il comma 1-bis dell'articolo 11 consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate, demandando ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle unità da destinare alle esigenze in questione;

il comma 2 dell'articolo 14 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, prescrivendo che il Ministero della difesa provveda alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 730, di iniziativa del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 176 del 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

considerato:

l'incremento di 10 milioni di euro, per il 2022, disposto dall'articolo 3, comma 11, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano nonché l'estensione dei soggetti destinatari delle relative risorse, anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute SpA;

la previsione della convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, operata dall'articolo 10, comma 3-bis, al fine di fronteggiare i ritardi nei lavori di ammodernamento in corso presso l'impianto dell'Autodromo di Monza, derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime;

l'intervento sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre dei limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, operato dall'articolo 11-bis con una novella all'articolo 21, comma 4 della legge n. 220 del 2016 (legge sul cinema e sull'audiovisivo);

l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo, prevedendo che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, recata dall'articolo 12, comma 1;

la proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre), operata dall'articolo 13, comma 1, del termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, nonché l'estensione da tre a cinque anni della durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi;

l'incremento di 85,8 milioni di euro, per il 2022, operato dall'articolo 14, comma 3, della dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente;

l'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, operata dal medesimo articolo 14, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto);

l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il 2022, operata dall'articolo 15, comma 10, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (C. 730 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento reca una serie di misure rilevanti in materia energetica, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia;

valutate con favore le modifiche di cui all'articolo 9 riguardanti la disciplina degli incentivi per il miglioramento dell'efficienza energetica;

apprezzate le misure disposte dall'articolo 12-bis a favore dei territori della regione Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (C. 730 Governo, approvato dal Senato);

valutata con favore l'estensione di alcuni crediti di imposta, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022, anche al mese di dicembre 2022;

apprezzato quanto recato all'articolo 3 che consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

considerato l'ulteriore finanziamento finalizzato a permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale disposto all'articolo 3-bis;

valutate favorevolmente le misure per l'incremento della produzione di gas naturale recate all'articolo 4 che modificano e integrano la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori», con la finalità di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui il metano;

considerato con favore quanto disposto all'articolo 4-bis che prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali;

apprezzata la proroga del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024, allineando così temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico e prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data;

preso atto con favore della disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030, recata all'articolo 6-bis,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 730 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

ritenuto condivisibile il contenuto della disposizione che incide direttamente su una materia oggetto della competenza della Commissione Affari sociali, costituita dal comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge, volto a incrementare, in relazione all'aumento dei costi per la fruizione dell'energia, i contributi straordinari in favore di alcuni enti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani e di soggetti operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili, in considerazione della rilevanza sociale degli enti del Terzo settore e della natura della loro attività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

considerato con favore quanto previsto dall'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, il quale – apportando alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 2022 – proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo del credito d'imposta in ragione della spesa sostenuta dalle imprese agricole, della pesca ed agromeccaniche per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l'allevamento degli animali, limitatamente, in questo caso, alle sole imprese agricole e della pesca, posticipando, altresì, di un mese – dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 – il termine entro il quale i beneficiari del credito devono inviare all'Agenzia delle entrate – a pena di decadenza – un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;

rilevato, inoltre, che ulteriori disposizioni contengono norme di interesse e di sostegno per il comparto primario, con particolare riferimento, a quelle contenute:

nell'articolo 1, che estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già previsti a legislazione vigente a favore delle imprese energivore, gasivore e non gasivore, purché l'uso energetico sia diverso da quello termoelettrico, nonché le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore;

nell'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, nel quale viene aumentata gradualmente la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030;

nell'articolo 12, comma 3, dove si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza;

nell'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, con il quale viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, in relazione all'evento meteorologico avverso del 15 settembre 2022, che ha interessato, in particolare, le province di Ancona e Pesaro-Urbino e i comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, destinati alla realizzazione di taluni interventi, tra i quali, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 730 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 176/22, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

valutati i profili di compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare per quanto attiene alle seguenti disposizioni:

articoli 1, 2 e 3, intesi a mitigare gli effetti negativi, subìti dalle imprese, derivanti dall'aumento dei prezzi per l'acquisto dei prodotti energetici;

articoli 4, 7, 8, riguardanti l'approvvigionamento di gas naturale e le agevolazioni per l'autotrasporto merci, il commercio al dettaglio;

articoli 10 ed 11, volti ad assicurare l'attuazione del PNRR;

articoli 12 e 13, riguardanti rispettivamente l'imposizione per gli immobili destinati al settore dello spettacolo ed alla durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi,

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PARERE FAVOREVOLE

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