PDL 697

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 697

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARÈ

Modifiche agli articoli 143, 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti, e altre disposizioni in materia di guida dei monopattini elettrici

Presentata il 9 dicembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Nel nostro Paese l'utilizzo della bicicletta, come mezzo di trasporto, sta conquistando sempre più anche gli italiani che la usano per i propri spostamenti e per fare sport.
A fronte della nuova ondata di vittime sulle due ruote con la presente proposta di legge si intende inviare una richiesta, accorata e forte, affinché venga introdotta con urgenza una disciplina atta a tutelare i pedoni e i ciclisti.
Dai dati dell'osservatorio dell'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, emerge un dato preoccupante: muore un ciclista ogni due giorni. Nel 2021 i ciclisti morti sono stati 221, 11 in più rispetto a quello precedente, e 4.171 quelli feriti. Come se non bastasse, occorre sommare a questo dato almeno un 30 per cento di ciclisti che sono deceduti nei trenta giorni successivi all'incidente.
Sulla strada comanda una cultura motore-centrica e la bici viene relegata a una sorta di appendice per i «poveri», mentre anche il più basico studio sul futuro delle Smart Cities mette la bicicletta al centro dell'universo nel quale ci piacerebbe abitare.
La presente proposta di legge, composta da due articoli, introduce modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e alla disciplina vigente in materia di guida dei monopattini elettrici.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge modifica il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione ai seguenti aspetti:

a) posizione dei veicoli sulla carreggiata: l'articolo 143, comma 2, prescrive che «i veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata». La disposizione appare in contrasto con quanto stabilito dai princìpi generali del codice della strada che, al comma 2 dell'articolo 1, prevedono «di promuovere l'uso dei velocipedi», ma anche con il generale principio informatore di cui al comma 1 dell'articolo 1 che recita: «La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». Inoltre, tenuto conto che il margine della strada è sempre ingombro di oggetti e presenta potenziali pericoli, come ad esempio l'improvvisa apertura dello sportello di un veicolo da parte del conducente, aumenta il rischio di brusche e inevitabili intromissioni dei ciclisti nella traiettoria dei veicoli a motore. Per questo, data la notevole incidentalità e i relativi costi sociali, con la modifica proposta si intende equiparare la bicicletta agli altri veicoli a motore, prevedendo che i velocipedi possano essere tenuti al margine della carreggiata solo quando ciò sia davvero necessario. Inoltre si rileva come la distinzione tra velocipedi e veicoli a motore non è in ogni caso chiara né aggiornata, alla luce della diffusione delle biciclette a pedalata assistita (EPAC) che sono da ritenere a tutti gli effetti «a motore» in quanto effettivamente provviste di motore, in mancanza di un'ulteriore ed adeguata distinzione dal velocipede muscolare;

b) sorpasso: si prevede l'introduzione dell'obbligo di rispettare una distanza minima di sicurezza di 1,5 metri in caso di sorpasso di un velocipede sia fuori sia dentro i centri abitati. Tale norma è mutuata da quelle già adottate in altri Paesi europei e, pertanto, consentirà anche al nostro Paese di adeguarsi agli standard continentali in tema di sicurezza stradale. A tale fine si modificano gli articoli 148 e 149 introducendo precise prescrizioni di condotta nel caso in cui un automobilista si avvicini a un velocipede.

In tema di mobilità sostenibile, si rileva come i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito denominati «monopattini elettrici», rappresentino un innovativo strumento in continua evoluzione tecnologica. L'utilizzo di tali mezzi è in forte espansione in tutto il Paese, a partire dalle aree maggiormente urbanizzate, anche in ragione degli incentivi all'acquisto e della crescente domanda di utilizzo dei monopattini elettrici, in particolare fra le giovani generazioni. La diffusione dei monopattini elettrici, ritenuta da più parti come utile allo sviluppo della micromobilità urbana e alla riduzione dell'inquinamento ambientale nelle città, inizia, tuttavia, a far emergere alcune preoccupanti problematiche, fra le quali quelle concernenti la sicurezza dei conducenti e dei pedoni e, più in generale, della circolazione stradale.
L'articolo 2 della proposta di legge prevede specifiche condizioni per la conduzione di monopattini elettrici da parte di giovani di età compresa tra quattordici e diciotto anni. In particolare, si prevede che l'utilizzo dei monopattini elettrici sia subordinato al possesso di una patente di categoria AM, che la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree e percorsi pedonali a una velocità non superiore a 6 km/h o su percorsi o corsie ciclabili a una velocità non superiore a 12 km/h, e che il conducente indossi un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, come già previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Questi semplici e immediati interventi permetterebbero di salvare vite umane, oltre a ridurre in modo considerevole i costi del nostro sistema sanitario, pensionistico e sociale, nonché le risorse da utilizzare in termini di Forze dell'ordine, meno impegnate sul campo e in ufficio per il disbrigo delle pratiche inerenti a questi incidenti mortali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 143, 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143:

1) al comma 1, alle parole: «I veicoli» è premessa la seguente: «Tutti»;

2) al comma 2, le parole: «I veicoli sprovvisti di motore e» sono soppresse;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti i veicoli, quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione, devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata»;

b) all'articolo 148, comma 9-bis:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle manovre di sorpasso di un velocipede devono essere adottate tutte le cautele necessarie al fine di mantenere una distanza laterale che consenta di effettuare la manovra in condizioni di completa sicurezza in considerazione anche della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. È vietato il sorpasso di un velocipede a una distanza laterale inferiore a 1,5 metri»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sulle carreggiate a due corsie la manovra di sorpasso deve essere effettuata utilizzando la corsia non impegnata dal velocipede»;

c) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Durante la marcia, i veicoli devono altresì tenere una distanza laterale di sicurezza dal margine della strada e dai veicoli commisurata alle condizioni del traffico e alla visibilità. Tale distanza deve garantire in ogni caso la possibilità di arresto tempestivo per evitare collisioni con eventuali ostacoli presenti nella carreggiata. La distanza laterale di sicurezza dai velocipedi deve essere maggiore in ragione della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte dei velocipedi stessi».

Art. 2.
(Guida dei monopattini elettrici da parte di conducenti di età compresa tra quattordici e diciotto anni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75-novies è sostituito dal seguente:

«75-novies. La conduzione di monopattini elettrici da parte di utilizzatori di età compresa tra quattordici e diciotto anni è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i conducenti siano titolari almeno di patente di categoria AM;

b) la circolazione del mezzo avvenga esclusivamente su aree pedonali e su percorsi pedonali a una velocità non superiore a 6 km/h o su percorsi ciclabili e su piste ciclabili a una velocità non superiore a 12 km/h;

c) i conducenti indossino un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, nonché il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

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