PDL 659

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 659

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VARCHI, SCHIFONE, AMICH, AMORESE, CARAMANNA, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, DE CORATO, DI MAGGIO, IAIA, KELANY, LA PORTA, LONGI, LUCASELLI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MAULLU, PELLICINI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, GAETANA RUSSO, TESTA, VINCI, VOLPI

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 30 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – I bisogni educativi e formativi avvertiti nella nostra società, determinati, tra l'altro, dalla sempre crescente complessità delle relazioni educative, nonché l'importanza della prevenzione delle varie manifestazioni di disagio, anche scolastico, di abbandono e di violenza, in tutte le sue forme, indicano la necessità di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno delle capacità educative dei genitori e degli insegnanti.
Le riforme attuate e quelle in via di attuazione volte ad arginare tali problematiche, peraltro accentuate dalla contingente emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, hanno determinato e determineranno nel prossimo futuro la necessità di un ampliamento delle funzioni sociali e dell'assunzione di nuovi ruoli da parte dei servizi socio-educativi. Le attività di orientamento scolastico e professionale, quelle per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, dei disabili, delle persone con dipendenze e quelle della formazione culturale, del tempo libero e della formazione dei cittadini internazionali rappresentano, poi, ulteriori e non meno importanti situazioni educative e pedagogiche di rilevante impatto sociale.
Il successo della trasformazione istituzionale, la crescita culturale della collettività e la formazione delle future professionalità da inserire o da reinserire nel mercato del lavoro necessitano, però, di un'idonea regolamentazione delle figure professionali operanti in campo pedagogico ed educativo. Nella società della conoscenza, infatti, è indispensabile che i compiti educativi, che comportano la presa in carico e l'orientamento allo sviluppo della persona, alla sua crescita – anche quando si tratta di adulti – o alla sua integrazione sociale, siano svolti con competenza e professionalità.
A riguardo, la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), all'articolo 1, comma 594, ha disposto espressamente che «L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi».
In particolare, il pedagogista è un professionista di livello apicale con titolo di laurea in pedagogia e/o in scienze dell'educazione, di durata quadriennale o quinquennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge n. 205 del 2017 e delle equipollenze stabilite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 18 giugno 1998 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009. È lo specialista dei processi educativi e formativi, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nel comparto socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché nell'attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Dall'anno accademico 1946/1947 ad oggi sono circa 150.000 i pedagogisti che, insieme ad altre figure professionali, contribuiscono a fornire una sempre più articolata lettura dei molti e complessi problemi educativi, individuando e indicando le modalità operative da attivare in tale campo.
Il pedagogista è una figura professionale qualificata che ha il compito di elaborare le conoscenze e i progetti necessari agli educatori per le attività rivolte a bambini, giovani, adulti e gruppi. Il pedagogista svolge, inoltre, le funzioni di «programmatore territoriale» per ciò che riguarda le esigenze di pianificazione degli interventi da parte dei vari enti nei settori di sua competenza, anche in raccordo e collegamento con la programmazione di altre amministrazioni. Il pedagogista assolve, poi, il compito di fornire alle famiglie l'assistenza pedagogico-educativa specialistica e la consulenza pedagogica, sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli, sia per quanto riguarda i problemi legati a stati di svantaggio o abbandono dei figli, ad adozioni o ad affidamenti.
L'attività pedagogica ha, pertanto, una funzione sociale e di interesse pubblico tale da dover essere riconosciuta come pubblico servizio rivolto alla persona e alla comunità in base al principio costituzionale del «diritto all'educazione e alla formazione». In quanto tale, l'attività pedagogica non è assoggettabile a libera contrattazione, né può essere delegata a qualsiasi persona e richiede il riconoscimento di uno stato giuridico dei professionisti che la esercitano, cioè i pedagogisti.
Per quanto riguarda la figura dell'educatore socio-pedagogico, è necessario sottolineare che vi è una doppia specializzazione della figura dell'educatore. Già ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, la qualifica di «educatore professionale» è stata riconosciuta ai laureati nella classe di laurea L/SNT/2 «Professioni sanitarie della riabilitazione», mentre i laureati della classe di laurea L-19 (ex L-18) «Scienze dell'educazione e della formazione» sono stati definiti genericamente «educatori».
La presente proposta di legge è volta a definire il quadro normativo di riferimento dell'attività del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico, quali specialisti dell'educazione ed esperti dei processi formativi, contribuendo a soddisfare la domanda educativo-formativa, sia istituzionale che sociale, e rispondendo al contempo alle legittime aspettative della categoria per conformarsi alle norme che regolano il mercato europeo delle attività professionali.
Il riconoscimento pubblico delle professionalità del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo della loro attività professionale nei confronti delle persone e delle istituzioni, colmando un vuoto normativo che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di beneficiare delle prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi e formativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali che, nell'ambito del loro iter formativo, non sempre acquisiscono le dovute competenze pedagogiche ed educative.
Gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, la figura professionale del pedagogista e i requisiti necessari per esercitare la relativa attività, mentre i successivi articoli 3 e 4 definiscono la figura e i requisiti dell'educatore socio-pedagogico.
L'articolo 5 istituisce l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative costituito dalla sezione A per l'albo dei pedagogisti e dalla sezione B per l'albo degli educatori socio-pedagogici.
L'articolo 6 istituisce l'Ordine nazionale delle professioni pedagogiche ed educative. L'articolo 7 stabilisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative. Gli articoli 8 e 9 determinano la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative; l'articolo 10 tratta dell'equipollenza dei titoli per l'ammissione all'esame di Stato. L'articolo 11 stabilisce le modalità di iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione della professione
di pedagogista)

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e il trattamento pedagogico dei disagi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
2. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
3. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di
pedagogista)

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in pedagogia o in scienze dell'educazione con laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Definizione della professione di educatore socio-pedagogico)

1. L'educatore socio-pedagogico opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli ambiti socio-educativi, programma, organizza e mette in atto progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.
2. L'educatore socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore socio-pedagogico)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Istituzione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative)

1. È istituito l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative, di seguito denominato «albo», costituito da due sezioni:

a) sezione A, relativa ai pedagogisti;

b) sezione B, relativa agli educatori socio-pedagogici.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.
(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.

Art. 8.
(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti delle sezioni A e B dell'albo dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) emana il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti nell'albo, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.
(Equipollenza dei titoli)

1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane.
2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.
(Formazione dell'albo e istituzione dei consigli regionali e delle province autonome dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo.
2. Il commissario di cui al comma 1, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione di ciascuno degli esami di Stato di cui agli articoli 2 e 4, indìce le elezioni per l'istituzione dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione all'albo, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per la sezione A:

1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

b) per la sezione B:

1) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l'accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

2) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.

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