PDL 637

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 637

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali

Presentata il 25 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Il principio dell'equo compenso è presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». La disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI). Sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cd. decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo. Il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia. In un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo adesso, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola. I professionisti, infatti, sono l'ingranaggio che fa muovere i rapporti fra i privati, le imprese e la pubblica amministrazione, possiedono competenze, frutto di anni di studio, indispensabili per il progresso organizzativo, tecnologico ed economico delle imprese italiane. Eppure, purtroppo, migliaia di giovani professionisti hanno ancora difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché sono sottopagati, soggetti alla concorrenza sleale delle grandi strutture, alla piaga della falsa partita IVA e al potere contrattuale dei grandi committenti che oggi determinano al ribasso il valore delle prestazioni professionali. Proprio al fine di affrontare questo e altri problemi del mondo del lavoro professionale, nelle scorse legislature si è perseguita la strada dell'universalismo dei diritti del lavoro e della fine delle categorie che lo frammentano e lo dividono in mille pezzi, compromettendone le tutele. Con la legge n. 81 del 2017, infatti, sono state ricucite delle fratture fra mondi del lavoro dipendente e autonomo, allargando a quest'ultimo tutele importanti in materia di congedo parentale, infortunio, malattia e maternità, oltre a investire nella formazione continua dei professionisti e a consentire loro di accedere ai fondi strutturali europei. Non dimentichiamo, poi, la cancellazione degli aumenti dell'aliquota previdenziale della gestione separata previsti dalla riforma del lavoro cosiddetta «riforma Fornero», la legge 28 giugno 2012, n. 92, e l'introduzione del regime forfettario, particolarmente conveniente per i giovani professionisti. Si tratta di norme che sono state tutte costruite attraverso il dialogo e il confronto continuo con le associazioni, i sindacati di settore, oltre ai tradizionali ordini professionali e alle Casse di previdenza, nello spirito di raccogliere tutte le esigenze di un mondo che, dall'epoca dell'istituzione degli ordini, è mutato e profondamente cambiato, e il legislatore non può non prenderne atto. Anche per questo, l'ultima norma approvata in Parlamento che affrontava il tema dell'equo compenso mirava a un orizzonte più largo: ci riferiamo alle norme introdotte in fase di conversione del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 19, articolo ad oggi, rimasto in buona parte inattuato.
Dobbiamo, allora, proseguire e completare il lavoro svolto nella XVIII legislatura, durante la quale è stato approvato dalla Camera dei deputati prima di fermarsi al Senato un testo che interveniva sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità precipua di rafforzare la tutela del professionista. Riteniamo quel testo una base di partenza che necessita, però, di alcuni miglioramenti. Le motivazioni che devono spingerci ad arrivare al miglior risultato possibile hanno a che vedere anche con la tutela delle giovani generazioni e con la «debolezza» della posizione economica di molti professionisti. Va poi rilevata, purtroppo sempre più frequentemente, l'inadeguatezza dei compensi rispetto alle responsabilità assunte dai professionisti: il compenso deve essere dunque proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche delle prestazioni professionali, della responsabilità professionale e della capacità di rispondere concretamente alle richieste di risarcimento dei danni, con la necessità di un aggiornamento periodico dei parametri in modo da garantire il necessario adeguamento all'evoluzione del contesto economico per renderli completi ed esaustivi e maggiormente coerenti con le specifiche competenze tecniche ad essa ascrivibili; con la predisposizione di un adeguato sistema di controlli per rendere effettiva, completa e generale l'applicazione delle misure. C'è, sì, un problema di povertà del lavoro che, dal mondo del lavoro dipendente, si allarga ai liberi professionisti, ma c'è un tema di precarietà che non può essere dimenticato quando si parla di equo compenso.
È necessario proseguire l'azione del Parlamento per completare la disciplina dell'equo compenso, al fine predisporre un sistema di tutele che vadano date senza distinzione fra professionisti ordinistici e non ordinistici, salvaguardando il più possibile la qualità del lavoro e la competenza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione)

1. In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, la presente legge disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, da un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono
un compenso non equo
)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al quadruplo della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.
(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1, comunque non inferiori ai valori fissati dai decreti di cui al comma 2 dell'articolo 1, si presumono equi fino a prova contraria.
3. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Art. 6.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 7.
(Prescrizione del diritto al pagamento
dell'equo compenso
)

1. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.
2. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

Art. 8.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione
di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.
(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.
(Delimitazione della responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali)

1. Al fine di porre una perimetrazione oggettiva alle responsabilità ascrivili ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali, la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile è limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.

Art. 11.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, è composto da tredici membri designati dal Ministro della giustizia, di cui:

a) cinque rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali;

b) cinque rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

c) due rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti;

d) un rappresentante dell'INPS.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 13.
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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