PDL 634

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini

Presentata il 24 novembre 2022

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ha modificato la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
Alla luce dell'intervento normativo del legislatore statale, con il quale si consente ai soggetti infradiciottenni di condurre il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, la presente proposta di legge è volta a introdurre una serie di migliorie, tra cui, in particolare, l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e l'obbligatorietà del casco.
Si illustrano di seguito le modifiche introdotte dall'articolo 1 della proposta di legge:

a) gli utilizzatori di monopattini non contrassegnati dal marchio «CE» sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, alla sospensione dell'autorizzazione alla conduzione del mezzo e alla confisca di quest'ultimo;

b) è introdotto l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per la circolazione stradale, con previsione di sanzioni amministrative;

c) è esteso a tutti i conducenti, anche maggiorenni, l'obbligo di indossare il casco durante la circolazione;

d) è introdotta l'autorizzazione a condurre il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica a seguito della frequenza di un apposito corso organizzato dalle polizie locali;

e) al vigente comma 75-undevicies è apportata una modifica di coordinamento con riferimento alle sanzioni indicate alla lettera a);

f) è abrogato il comma 75-vicies ter, riguardante l'indagine interministeriale circa la necessità di introdurre l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, in conseguenza della modifica di cui alla lettera b).

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Dalle modifiche introdotte dalla presente proposta di legge all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in materia di monopattini, non discendono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Si configura invece una possibile maggiore entrata derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli utilizzatori di monopattini non contrassegnati dal marchio «CE».
La disposizione relativa al corso, organizzato dalle polizie locali, da frequentare per conseguire l'autorizzazione a condurre il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica è attuabile con le risorse umane e strumentali esistenti.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) del comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in mancanza della quale al conducente si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 75-undevicies e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 75-novies.1 da quindici a trenta giorni e della confisca di cui al comma 75-vicies»;

b) dopo il comma 75-ter è inserito il seguente:

«75-ter.1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.732 e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca di cui al comma 75-vicies e della sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 75-novies.1 fino alla stipulazione o al rinnovo del contratto assicurativo»;

c) al comma 75-novies, le parole: «di età inferiore a diciotto anni» sono soppresse;

d) dopo il comma 75-novies sono inseriti i seguenti:

«75-novies.1. Ai fini della circolazione il conducente minorenne, che non abbia conseguito le patenti di guida di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l'obbligo di frequentare un corso abilitativo della durata minima di quattro ore, organizzato almeno ogni sei mesi dal comando di polizia locale del comune in cui risiede, al termine del quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, che deve essere portata con sé ed esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-novies.2. Al fine di sviluppare all'interno delle scuole una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada e di prevenire i rischi e i pericoli ricorrenti nella circolazione stradale nonché di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adotta appositi programmi per introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione stradale come modulo obbligatorio nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti stradali, all'identificazione dei rischi, allo sviluppo di comportamenti virtuosi e alle relative sanzioni e responsabilità civili e penali»;

e) al comma 75-undevicies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve specifiche disposizioni sanzionatorie»;

f) il comma 79-vicies ter è abrogato.

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