PDL 630-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3    
                    Articolo 4    
                    Articolo 5                       Articolo 3  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 630-373-A

PROPOSTA DI LEGGE

630

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, LUCASELLI, ZUCCONI

Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Presentata il 24 novembre 2022

e

PROPOSTA DI LEGGE

373

d'iniziativa dei deputati
BARZOTTI, CASO, AMATO, ORRICO, TUCCI, CAROTENUTO, AURIEMMA, ONORI

Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie

Presentata il 17 ottobre 2022

(Relatore: CANGIANO )

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 5 dicembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 630. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 373 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 630 Rizzetto, adottata come testo base dalla VII Commissione, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 373 Barzotti;

rilevato che:

la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, consta di 3 articoli e provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»;

in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore;

la proposta di legge prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge attengono alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha distinto la categoria delle «norme generali sull'istruzione» da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, precisando che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;

nella sentenza n. 200 del 2009 la Corte ha ricondotto alle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali rientra la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 630 e abb., recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'inclusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica presso le istituzioni scolastiche non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le medesime istituzioni assicureranno tale insegnamento con i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, non determinandosi l'esigenza di un adeguamento del medesimo organico oltre i limiti previsti dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015;

all'aggiornamento dei docenti sulle competenze relative all'insegnamento delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 4 milioni di euro annui, destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019, non determinandosi per effetto del provvedimento in esame un incremento dei destinatari delle attività e del numero di ore di formazione svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 630 Rizzetto, recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

considerato che il provvedimento ha la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore;

rilevato che il provvedimento introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, modificando in tal senso l'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 630 Rizzetto e abbinata, recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione, come risultante dalla proposte emendative approvate;

condivise le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 630

TESTO
della Commissione

Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge persegue la finalità di garantire la conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore affinché siano responsabili e attivi nel garantire il rispetto delle regole connesse a tale status.

1. La presente legge persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli studenti la conoscenza specifica dei princìpi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e di promuovere il riconoscimento sostanziale dei diritti dei lavoratori, favorendo lo sviluppo della personalità umana e una vita dignitosa nell'ambito delle relazioni familiari e sociali.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Art. 2.
(Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica)

1. Nelle scuole secondarie di secondo grado è introdotto l'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di far acquisire le conoscenze dei diritti costituzionali e delle principali normative che regolano il lavoro, anche con particolare riferimento al diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro sotto i profili della salute, dell'igiene e del benessere nell'ambiente di lavoro, nella prospettiva della prevenzione e della gestione integrata dei rischi professionali.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

2. Le scuole di cui al comma 1 introducono nel curricolo di istituto l'insegnamento di cui al medesimo comma 1, anche individuando, per ciascun anno di corso, il relativo orario, che non può essere inferiore a 33 ore annuali, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario le scuole possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

Soppresso

3. L'insegnamento di cui al comma 1 è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Soppresso

Art. 3.
(Linee guida dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi del lavoro)

Soppresso

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce le linee guida dell'insegnamento di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Formazione e aggiornamento del personale docente)

Soppresso

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti cui è affidato l'insegnamento di cui all'articolo 2 e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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