PDL 615

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 615

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMIANI

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica

Presentata il 22 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, si pone l'obiettivo di modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica.
Tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, n. 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014.
La regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza n. 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale.
Nel dettaglio, con l'articolo 1 della proposta di legge si aggiunge quindi il comma 11-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010, che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca, stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica».

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