PDL 601

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 601

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAIATA, ALMICI, AMICH, CANGIANO, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, DE CORATO, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, GARDINI, IAIA, KELANY, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MURA, PELLICINI, POZZOLO, RAIMONDO, ROTELLI, GAETANA RUSSO, TESTA, TREMAGLIA, URZÌ, VIETRI, VINCI, ZUCCONI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di istituzione delle giunte provinciale e metropolitana

Presentata il 18 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Le province, a differenza di quanto si possa pensare, non sono state abolite e, anzi, oggi appare unanime la necessità di restituire identità a tali enti.
La riforma della disciplina concernente le province è, infatti, di vitale importanza perché garantisce quella cornice normativa indispensabile a metterci nelle condizioni di operare al meglio; è la via maestra per rilanciare l'azione della pubblica amministrazione, restituendo alle province tutte le funzioni e le competenze che esercitavano prima del 2014 e che garantiscono la piena operatività di un ente sempre più indispensabile per il Paese.
Come ben sappiamo, l'approvazione della cosiddetta «legge Delrio» (legge 7 aprile 2014, n. 56) ha profondamente modificato, sia nell'assetto che nelle funzioni, il livello amministrativo provinciale, trasformando le 86 province a statuto ordinario in «enti di area vasta», limitandone le competenze e soprattutto eliminando l'elezione diretta dei loro organi legislativi (i consigli provinciali) ed esecutivi (il presidente, mentre le giunte provinciali sono del tutto abolite).
Tale assetto istituzionale ha, di fatto, posto gli enti provinciali e metropolitani nella manifesta impossibilità di garantire i servizi essenziali cui sono preposti. Le province, a distanza di otto anni dall'approvazione della legge Delrio, sono, infatti, tutt'oggi previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull'edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali; per esercitare tali funzioni le province necessitano urgentemente di risorse, posto che attualmente le strade e le scuole provinciali sono lasciate senza manutenzione, non è garantita l'assistenza ai disabili, il personale trasferito e quello rimasto, a causa della permanente carenza di organico, non è in grado di svolgere i compiti a esso assegnati e i centri per l'impiego, che dovrebbero favorire il reinserimento dei disoccupati, materia di competenza concorrente, rimangono in bilico tra Stato e regioni. Le lacune, le contraddizioni e le criticità della «normativa transitoria» introdotta dalla legge Delrio rendono assai arduo il governo dei territori: basti pensare alla diversa durata del mandato del presidente e del consiglio provinciale, il primo in carica per quattro anni, il secondo solo per due, che impedisce la programmazione triennale.
È urgente un intervento legislativo di profonda revisione della legge Delrio, che superi la prospettiva di precarietà dell'assetto del governo provinciale per restituire a tali enti una prospettiva certa, quali istituzioni costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione.
La stessa Corte dei conti, audita in occasione dell'esame in sede referente dell'atto Camera n. 1542 della XVII legislatura (poi divenuto la legge Delrio) presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera, aveva sollevato rilevanti punti di criticità sul versante istituzionale, ma soprattutto sul versante finanziario, non ritenendosi, in particolare, che «il progetto centri l'obiettivo del riordino dell'intervento pubblico sul territorio e della semplificazione dell'intermediazione pubblica in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza».
Questi e altri importanti spunti richiamano il Parlamento a prendere atto dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e a essere consapevoli che le province sono articolazioni della Repubblica al pari dei comuni e delle regioni, sebbene con ruoli e funzioni diversi. Dopo l'esito del referendum era ancora più evidente che la riforma dell'assetto territoriale provinciale non poteva e non doveva violare le disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, il quale sancisce che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione.
Tale riordino istituzionale deve passare, in primis, attraverso l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, la reintroduzione della giunta provinciale e la riassegnazione a essa delle funzioni che esercitava prima dell'entrata in vigore della legge Delrio.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di ripristinare la sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione attraverso la sola modalità costituzionalmente prevista, il suffragio universale, e la reintroduzione, appunto, dell'elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali e, ovviamente, l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e dei consiglieri metropolitani.
La presente proposta di legge, inoltre, ristabilisce il ruolo e le competenze delle giunte provinciali come erano previsti prima dell'entrata in vigore della legge Delrio dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 19 e 22, da 25 a 39 e da 58 a 78 sono abrogati;

b) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

«42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, cui si applicano le disposizioni in materia di composizione e competenze previste dagli articoli 47 e 48 del testo unico per le giunte comunali e provinciali»;

c) al comma 54, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la giunta provinciale»;

d) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

«56-bis. Il presidente della provincia presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico».

2. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: «nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,» sono soppresse.

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