PDL 599

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 599

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PORTA, FERRARI

Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

Presentata il 17 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Gli effetti della legge 14 dicembre 2000, n. 379, riguardante il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico, dopo la proroga avutasi con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono scaduti il 31 dicembre 2010. Da quel momento, dunque, coloro che pure avrebbero le prerogative per rientrare nelle situazioni inizialmente considerate da una normativa sostanzialmente riparatrice non usufruiscono di alcuno strumento normativo per far valere i loro diritti. È da tenere presente, infatti, che la legge n. 379 del 2000 aveva lo scopo di consentire il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone che erano emigrate dai territori appartenenti all'Impero austro-ungarico prima del trattato di San Germano del 16 luglio 1920, e che quindi si erano trovate nell'impossibilità di esercitare il diritto di opzione previsto dallo stesso trattato. Si ricorda che la possibilità di esercitare l'opzione durò solo un anno e che non tutti, per carenza di informazione e per la difficoltà di raggiungere i consolati italiani, spesso a grande distanza, riuscirono ad avvalersi di quella facoltà. In linea di principio, dunque, la legge n. 379 del 2000 sanava un vulnus giuridico e morale che si era determinato per dolorose vicende storiche a danno di nostri potenziali connazionali e dei loro discendenti. Va sottolineato peraltro, che si tratta di persone che nel corso del tempo hanno dimostrato, anche se integrate pienamente in diversi Paesi di insediamento, di conservare legami affettivi e culturali molto tenaci con l'Italia.
Della legge n. 379 del 2000, tuttavia, non si può dire la stessa cosa su un piano più strettamente operativo.
L'arco temporale di validità, prima fissato fino al 2005 e poi, come si è detto, prorogato al 2010, se da un lato ha consentito a decine di migliaia di aventi diritto di avanzare le loro istanze, dall'altro è stato di fatto un vero sbarramento per altri soggetti intenzionati al riconoscimento della cittadinanza. In più, nelle concrete condizioni in cui la richiesta poteva essere esercitata, si sono manifestati remore e fattori ostativi che ne hanno in parte attenuato la capacità di attuazione.
Nell'America meridionale, ad esempio, e in particolare in Brasile, un numero non esiguo di richiedenti, per la situazione in cui versano gli uffici amministrativi dei consolati italiani, si è visto fissare il semplice appuntamento per il reperimento della documentazione e per la consegna delle istanze a distanza di 4-5 anni dall'iniziale contatto, con la conseguenza di valicare involontariamente i termini della norma. In più, le pratiche che hanno avuto una migliore fortuna, perché consegnate nei tempi stabiliti, sono state dirottate centralmente presso il Ministero dell'interno, come la legge prescrive, e sottoposte al vaglio di una Commissione interministeriale appositamente costituita. Questa procedura ha determinato una preoccupante situazione di stallo, che ha talora vanificato un diritto riconosciuto da una legge dello Stato e svuotato l'intento riparatore del legislatore verso una categoria di persone sottoposte a prove storiche ed esistenziali molto dure.
Le istanze presentate a far data dal 2003, secondo i dati forniti dallo stesso Ministero dell'interno in sede parlamentare, ammontavano a poco meno di 50.000; a fine 2020 ne risulterebbero definite meno di 40.000. A distanza di venti anni, dunque, non sarebbero state esaminate ben un quinto delle domande.
Tutto questo nonostante che il trattamento amministrativo delle istanze sia partito oltre venti anni fa e il decreto del Ministero dell'interno 13 gennaio 2009 abbia stabilito di semplificare le procedure, nel senso di escludere le pratiche per le quali ci sia il parere positivo degli uffici consolari dall'esame della Commissione interministeriale, lasciando ad essa solo i casi controversi. Ci si è già attivati con diversi strumenti parlamentari per rendere i nostri consolati, in particolare in Sud America, meglio dotati di personale e più efficienti e il lavoro della Commissione interministeriale più veloce ed efficace. Intanto resta il problema della riapertura dei termini della legge n. 379 del 2000.
L'esistenza di un termine, infatti, oltre a impedire a non pochi discendenti di origine trentina, giuliana e in parte friulana di presentare la domanda di riconoscimento di cittadinanza, rappresenta un ostacolo insormontabile per i figli minorenni, nel caso in cui l'ascendente che ne ha diritto sia deceduto o legalmente impedito. Si fa presente che il metodo dell'apposizione dei termini per norme finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana a beneficio di abitanti di territori contesi tra diversi Stati è stato superato con chiarezza dai più recenti interventi normativi. Così la legge 8 marzo 2006, n. 124, riguardante i connazionali insediati nei territori dell'ex Jugoslavia, ha introdotto l'articolo 17-bis della legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91, che non prevede alcun termine per il riconoscimento della cittadinanza agli aventi diritto.
La presente proposta di legge, dunque, si colloca lungo una linea normativa ormai acquisita e comunque si presenta come un rispettoso richiamo ai parlamentari di ogni orientamento affinché un numero importante di persone che hanno manifestato, attraverso la benemerita azione delle loro associazioni rappresentative, la loro volontà di appartenenza all'Italia trovi una corrispondenza adeguata e doverosa in questo momento di seria difficoltà per il Paese. Avere nei diversi scacchieri mondiali forze legate all'Italia e disponibili a sostenere la sua proiezione internazionale è certamente un'occasione propizia e un elemento da cogliere con lungimiranza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

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