PDL 547

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 547

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

dal ministro dello sviluppo economico
( URSO )

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( LOLLOBRIGIDA )

dal ministro della transizione ecologica
( PICHETTO FRATIN )

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( SALVINI )

e dal ministro dell'istruzione
( VALDITARA )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Presentato l'11 novembre 2022

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. – (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) – La disposizione reca modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con l'indicazione della nuova denominazione di alcuni Ministeri. Specificamente:

al numero 6), il «Ministero dello sviluppo economico» assume la nuova denominazione di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
al numero 7), il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la nuova denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
al numero 8), il «Ministero della transizione ecologica» assume la nuova denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al numero 9), il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» assume la nuova denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
al numero 11), il «Ministero dell'istruzione» assume la nuova denominazione di «Ministero dell'istruzione e del merito».

Articolo 2. – (Ministero delle imprese e del made in Italy) – Con la disposizione in esame il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1). Conseguentemente, vengono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (commi 2, 3 e 4). Si segnala, in particolare, all'articolo 27, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'introduzione della lettera d-bis), con cui si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy contribuisca a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo [comma 2, lettera b), numero 3)].

Articolo 3. – (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) – La norma, che incide sull'articolo 2, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quella di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente, anche la denominazione del Ministro diviene quella di Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di specificare le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in coerenza con l'assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente. In particolare, sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso svolge garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. Si segnala che il riferimento alla sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari riprende la definizione già stabilita dal regolamento (UE) 452/2019 in materia di esercizio dei poteri speciali per il controllo degli investimenti esteri diretti nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Il richiamo alla produzione di cibo di qualità mira a rafforzare le funzioni del Ministero, oggi limitate alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti.
La rubrica del capo VII del titolo IV del medesimo decreto legislativo è sostituita con l'introduzione della denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4. – (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) – La norma reca disposizioni concernenti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, il comma 1 stabilisce che il Ministero della transizione ecologica è ridenominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 2, coerentemente con la suddetta ridenominazione, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Segnatamente, la lettera a) modifica l'articolo 35 del suddetto decreto legislativo, relativo alla disciplina dei compiti e delle funzioni spettanti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, al numero 1), viene abrogato il comma 1 del suddetto articolo, che istituiva il Ministero della transizione ecologica. Il numero 2) apporta modifiche al comma 2 dello stesso articolo, sostituendo le parole: «Ministero della transizione ecologica» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». Si rileva inoltre che, in coerenza con la nuova denominazione del Ministero, viene integrata la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 35, al fine di richiamare espressamente la generale competenza dello stesso Ministero in materia di sicurezza energetica. Per completezza normativa vengono aggiornate anche le denominazioni di altri dicasteri, secondo la nomenclatura corrispondente al riordino delle attribuzioni ministeriali in atto. Il numero 3) sostituisce la rubrica dell'articolo 35, nella quale, in luogo dell'espressione: «Istituzione del ministero e attribuzioni», viene indicato il solo riferimento alle «Attribuzioni» del dicastero.
La lettera b) sostituisce la rubrica del capo VIII del titolo IV del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il comma 3 prevede che le denominazioni di Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscano rispettivamente – ovunque presenti e a ogni effetto – le denominazioni di Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica.

Articolo 5. – (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – La norma ripristina la precedente denominazione del Ministero, da ultimo modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, prevedendo che la denominazione di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili venga modificata in quella di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1). Inoltre, si prevede che le denominazioni di Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovunque presenti nella legislazione vigente, siano sostituite, rispettivamente, dalle denominazioni di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti' e di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2). Infine, in considerazione delle modifiche introdotte dai commi precedenti, viene abrogato espressamente l'articolo 5 del suddetto decreto-legge n. 22 del 2021 (comma 3).

Articolo 6. – (Ministero dell'istruzione e del merito) – La disposizione, al comma 1, sostituisce la denominazione del Ministero dell'istruzione con quella di Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 2, coerentemente con la suddetta ridenominazione, apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In particolare, il comma 2 modifica gli articoli 50 e 51 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 inserendo riferimenti alle funzioni di valorizzazione e promozione del merito in relazione alle aree funzionali del Ministero. In particolare, la disposizione incide sul contenuto del suddetto articolo 50, comma 1, primo periodo, nel seguente modo: il numero 2) introduce la «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; il numero 3) introduce il «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»; la lettera c) modifica l'articolo 51 al solo fine di adeguare la norma all'attuale organizzazione del Ministero. L'articolo 51, infatti, prevede che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero sia pari a venticinque. Tuttavia, l'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero che, nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione, sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e di due ai rispettivi dipartimenti, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero è, quindi, pari a ventotto. La lettera d) modifica la denominazione del Ministero all'articolo 51-ter mentre la lettera d) modifica conseguentemente la rubrica del capo XI del titolo IV.
Il comma 3 del presente articolo prevede che le denominazioni di Ministro dell'istruzione e del merito e di Ministero dell'istruzione e del merito sostituiscono rispettivamente – ovunque presenti e a ogni effetto – le denominazioni di Ministro dell'istruzione e Ministero dell'istruzione.

Articolo 7. – (Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – La disposizione reca, al comma 1, una modifica testuale a novella dell'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ove le parole: «in sede di prima applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026», con riferimento alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto concerne la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999.
Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, inserendo, dopo il primo periodo, la precisazione che il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, opera altresì a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove istituita, al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea, di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'Unione europea.

Articolo 8. – (Disposizioni in materia di Autorità delegata) – La norma interviene sulla disciplina relativa all'Autorità delegata per l'esercizio delle funzioni riguardanti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e in materia di cybersicurezza. Per effetto dell'integrazione recata dalla presente disposizione, l'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, stabilisce che l'Autorità delegata non possa esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Articolo 9. – (Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM) – La norma in esame prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo nonché talune disposizioni di adeguamento della vigente normativa in tema di vigilanza sull'ICR – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulle società Simest Spa e SACE Spa.
In particolare, il comma 1 della citata disposizione apporta modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilendo in primis il concerto del Ministero delle imprese e del made in Italy in luogo dell'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella vigilanza sull'ICE.
In secondo luogo, con la lettera b), si interviene sul comma 18-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 14, stabilendo che la Cabina di regia ivi prevista operi secondo le linee guida elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, che viene poi istituito alla lettera successiva.
La lettera c) del medesimo comma 1, infatti, prevede l'istituzione di un nuovo comitato, denominato Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (di seguito indicato come «Comitato» o «CIMIM») con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.
Lo scopo perseguito mediante l'introduzione di tale Comitato è quello di garantire un'ampia condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo inerenti alla promozione e all'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, di favorire la crescita del tessuto produttivo nazionale e di pervenire ad un maggior grado di diffusione delle imprese nazionali nei mercati esteri.
A tal fine, si prevede la copresidenza del Comitato da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro delle imprese e del made in Italy; del Comitato fanno parte altresì i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono inoltre partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.
Il comma 18-quinquies stabilisce altresì che i presidenti convochino il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinino l'ordine del giorno e ne definiscano le modalità di funzionamento.
In comma 18-sexies determina in dettaglio le attribuzioni demandate al Comitato, prevedendo che esso svolga compiti di:

a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare e promuovere il made in Italy nel mondo;
b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
c) individuazione di meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori nonché, in presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;
e) monitoraggio dell'attuazione delle singole misure da parte delle amministrazioni competenti;
f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività della Simest Spa, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (apportando apposite modificazioni all'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100), mentre il comma 3 prescrive il coinvolgimento dello stesso Ministero delle imprese e del made in Italy anche con riferimento alle decisioni della SACE Spa rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese [modifica all'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40].

Articolo 10. – (Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese) – L'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione delle conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. La norma citata prevede altresì che l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
Attraverso la presente disposizione si intende, in primis, ampliare l'ambito di efficacia della norma, prevedendo che la stessa sia applicabile in caso di investimenti di valore superiore a 25 milioni di euro e con ricadute occupazionali significative (abbassando dunque la soglia di 50 milioni di euro prevista dalla disposizione originaria) e inserendo nell'articolo 30 suddetto il comma 1-bis, che istituisce una struttura di supporto e di tutela dei diritti delle imprese per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 citato, dotata delle necessarie competenze ed esperienze e con specifici poteri di intervento a sostegno delle imprese, non previsti dalla normativa vigente.
A tale ultimo proposito, si specifica che la struttura svolge i seguenti compiti: istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento e aventi un ruolo rilevante; sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere; in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.
Inoltre, nell'ambito delle mansioni attribuite alla struttura, è previsto che essa svolga il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, garantendo la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

Articolo 11. – (Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) – La norma apporta modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»). In particolare, viene modificata l'organizzazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) al fine di coinvolgere l'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy, tenuto conto dei riflessi prodotti sul settore produttivo dalla transizione ecologica e dall'attuale contesto di crisi energetica, nonché di integrarvi le materie contemplate dal Piano per la transizione ecologica.
Al comma 1, lettera a), si sostituisce il comma 2 del predetto articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare la Presidenza del CITE anche al Ministro delle imprese e del made in Italy, per la trattazione di materie concernenti la politica industriale, e di adeguare le denominazioni dei Ministri che compongono il CITE.
La lettera b) del comma 1 apporta poi modifiche al comma 3 dell'articolo 57-bis citato, estendendo l'ambito oggettivo del Piano della transizione ecologica. Quest'ultimo, in particolare, viene denominato Piano della transizione ecologica e della sicurezza energetica e può riguardare anche le politiche indicate nelle lettere f-ter) e seguenti, ossia quelle concernenti: il sostegno e lo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e la sicurezza energetica.
La lettera c) prevede altresì una modifica al comma 4, apportando un correttivo alla precedente formulazione della norma nella parte in cui si prevedeva che il Piano sopra citato dovesse indicare le fonti di finanziamento. A tal proposito, infatti, si specifica che il Piano si limita ad indicare le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa vigente.
Infine, la lettera d) modifica il comma 8 prevedendo che il regolamento interno del CITE sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta sia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il comma 2 dispone che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, continui ad applicarsi il regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 12. – (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare) – La disposizione in esame, al comma 1, inserisce il nuovo articolo 4-bis nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al fine di conferire al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione delle politiche del mare.
Il comma 2 prevede l'istituzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni. In particolare, il comma 3 prevede che il Comitato elabori e approvi il Piano per il mare, che ha durata triennale e indirizza l'azione di governo al fine della tutela e valorizzazione della risorsa costituita dal mare, dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico, nelle sue molteplici articolazioni anche in ambito energetico, valorizzando altresì le vie del mare e lo sviluppo del sistema portuale. Il Piano definisce inoltre i criteri di coordinamento delle politiche volte a migliorare la continuità territoriale, al fine di superare gli svantaggi della condizione di insularità e valorizzare le economie delle isole minori. Gli orientamenti per la promozione del sistema marittimo nazionale a livello internazionale si sviluppano in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Piano si occupa inoltre della valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Il comma 4 definisce la composizione del Comitato interministeriale (CIPOM), che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare. A loro spetta l'adozione del regolamento interno del Comitato (comma 6). Si prevede inoltre, al comma 8, che il Piano, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, costituisca riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore. Il CIPOM assicura il monitoraggio dell'attuazione del Piano e cura il suo aggiornamento. Una relazione sullo stato di attuazione del Piano è inviata alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno. Si prevede infine che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato anche mediante il ricorso a esperti.

Articolo 13. – (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri) – La norma dispone l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 14. – (Clausola di invarianza finanziaria) – La norma prescrive l'invarianza finanziaria del provvedimento, disponendo che all'attuazione del decreto si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15. – (Entrata in vigore) – La norma prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022.

Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di politiche per il mare, nonché in materia di valorizzazione, tutela e promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
Ritenuto, altresì, di dover apportare le conseguenti modificazioni e integrazioni alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito».

Articolo 2.
(Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

3) al comma 2-bis), dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

Articolo 3.
(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

3) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Articolo 4.
(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;

2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».

Articolo 5.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.

Articolo 6.
(Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole: «È istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) all'articolo 50:

1) al comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) al primo periodo, le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

3) al primo periodo, le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;

d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;

e) all'articolo 51-ter le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».

3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».

Articolo 7.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, in sede di prima applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026,».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».

Articolo 9.
(Istituzione del Comitato interministeriale
per il
made in Italy nel mondo – CIMIM)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»;

c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:

«18-ter. È istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.
18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.
18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento.
18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;

e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;

f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 8 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonché il Ministero delle imprese e del made in Italy».

Articolo 10.
(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;

b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;

c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;

d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;

c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

Articolo 11.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione nazionale ed europea»;

2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

f-quinquies) sicurezza energetica.»;

c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.».

2. Fino all'adozione del decreto del Presidenze del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.
(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare) – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 13.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Urso, Ministro dello sviluppo economico
Lollobrigida, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Pichetto Fratin, Ministro della transizione ecologica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Valditara, Ministro dell'istruzione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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