PDL 492

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 492

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, BAGNAI, BOF, BRUZZONE, CAPARVI,
CAVANDOLI, COMAROLI, LOIZZO

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità

Presentata il 31 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – In seguito ad un percorso lungo e più volte contestato dalla popolazione, dalle regioni e dai comuni coinvolti, siamo ora in procinto della pubblicazione ufficiale, da parte della società Sogin Spa, dei Ministeri competenti e dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radio protezione (ISIN), della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico (CNAI), nel cui interno trova spazio il Deposito nucleare nazionale, destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
Infatti, l'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito una serie di passaggi obbligati per l'individuazione del sito per la localizzazione definitiva del Parco tecnologico, basati su princìpi di informazione, trasparenza e coinvolgimento degli enti territoriali.
Tuttavia, la pubblicazione, nel dicembre 2020, della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI), nonostante il carattere potenziale della proposta, ha generato tensioni sociali, divisioni conflittuali nella popolazione e rivolte da parte delle regioni e dei comuni coinvolti, soprattutto da parte degli enti territoriali ove ricadono le 12 aree in classe A1, ossia con la massima idoneità prioritaria. Infatti, la proposta della Carta comprende 67 aree potenzialmente idonee, ma con ordine di idoneità differente, dislocate nelle regioni Piemonte (8 aree), Toscana (2 aree), Lazio (22 aree), Basilicata e Puglia (17 aree), Sardegna (14 aree), Sicilia (4 aree). Risultano 12 aree in classe A1, ossia con la massima idoneità prioritaria, 11 aree in classe A2, 15 aree in classe B e 29 aree in classe C; le aree in classe A1 sono ubicate: 2 in provincia di Torino, 5 in provincia di Alessandria e 5 in provincia di Viterbo.
Il 13 aprile 2021, l'Assemblea della Camera ha approvato la mozione n. 1/00414, a prima firma del gruppo Lega-Salvini Premier e cofirmata dalla maggioranza dei gruppi parlamentari, che ha impegnato il Governo a rispettare precise condizioni legate alla massima condivisione e trasparenza delle scelte, alla garanzia della sicurezza e dei controlli, al rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle relative «buffer zone», all'assicurazione delle necessarie risorse per le indispensabili compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale e per gli indennizzi dei territori occupati.
Uno degli impegni al Governo, previsti dalla mozione, riguarda l'accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute spontaneamente dai comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sempre nel rispetto dei criteri di esclusione ed approfondimento già in vigore. Infatti risulta che una serie di comunità territoriali, comuni ed enti locali avrebbero avanzato la candidatura dei propri territori per la realizzazione del sito unico, ma che tali candidature, avanzate anche nell'ambito del Seminario organizzato dalla Sogin, non sarebbero state prese in considerazione in quanto tali territori non sono compresi nella CNAPI. Eppure tali comuni dichiarano di rispettare i requisiti richiesti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dalle linee guida dell'allora Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ora ISIN.
Il nostro gruppo ha sempre auspicato una valutazione approfondita delle istanze dei comuni e delle comunità locali disponibili ad accogliere il sito nel proprio territorio; si ritiene che ciò sarebbe un passo importante, specialmente in questo momento, ove l'annuncio sui media della pubblicazione della Carta definitiva già ha acceso le reazioni di contrarietà da parte degli enti interessati. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin dovrà invitare le regioni e gli enti locali delle aree considerate idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro sessanta giorni, il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e dovrà avviare trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. Ma l'esito delle trattative non sembra affatto scontato.
Ciò, nonostante che la realizzazione del Deposito e del Parco tecnologico, oltre alle compensazioni economiche e ambientali, comporti un investimento di circa 900 milioni di euro, che genererà più di 4.000 posti di lavoro (diretti e indiretti) per ciascuno dei quattro anni del cantiere e un migliaio posti di lavoro per gli anni di esercizio successivi.
La possibilità di un'autocandidatura da parte dei comuni faciliterebbe la conclusione del percorso amministrativo per la localizzazione dell'infrastruttura, anche in considerazione dei tempi stretti a disposizione: l'iter burocratico indica dicembre 2023 come scadenza definitiva per la scelta del sito, che dovrà dunque diventare operativo nel 2029; tuttavia, i lavori dovrebbero essere avviati entro il 2025 per evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la mancata messa in sicurezza delle scorie nucleari e dei rifiuti del settore medico-ospedaliero.
La presente proposta di legge ha proprio lo scopo di inserire tale possibilità nell'ambito del percorso partecipativo previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, tenendo conto del momento esatto in qui si trova il percorso amministrativo della localizzazione dell'opera, senza sconvolgere i passi importanti finora compiuti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

«7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali diversi da quelli nel cui territorio sono comprese le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico possono proporre la candidatura dei propri territori per la realizzazione del Parco tecnologico, inviando alla Sogin SpA la documentazione sulle caratteristiche tecniche e socio-ambientali che dimostrino la rispondenza delle aree proposte ai requisiti definiti a tali fini dall'AIEA e dall'Agenzia, ovvero, successivamente alla soppressione di quest'ultima, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). La Sogin SpA, sulla base delle candidature di cui al primo periodo, redige un supplemento della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e lo trasmette al Ministro della transizione ecologica che, acquisito il parere tecnico dell'ISIN, che si esprime entro trenta giorni, lo approva con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il supplemento di cui al secondo periodo è pubblicato nei siti internet della Sogin SpA, dei Ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'ISIN, in una stessa data concordata tra i soggetti interessati. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, la Sogin SpA invita le regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico iscritte nella Carta nazionale delle aree idonee, nonché gli eventuali ulteriori enti locali iscritti nel supplemento di cui al secondo periodo, a comunicare, entro sessanta giorni, il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, ovvero, successivamente alla soppressione di quest'ultima, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). A conclusione del procedimento, il Ministero della transizione ecologica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio sono comprese le aree idonee».

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