PDL 435

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 435

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di proroga del termine per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali

Presentata il 24 ottobre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 57, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Zone Economiche Speciali», nel sostituire il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, fissa alla data del 31 dicembre 2022 il termine per poter usufruire del beneficio fiscale costituito dal credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES. Detta norma, infatti, dispone espressamente che: «In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti».
Tuttavia, alla predetta disciplina sono state apportate modificazioni ad opera dell'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, nel sostituire il terzo periodo del comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, ha espressamente esteso il credito d'imposta all'acquisto dei terreni. È evidente, quindi, come si renda necessario prorogare il termine entro cui effettuare gli investimenti per beneficiare del credito d'imposta, evidentemente incompatibile con gli investimenti imprenditoriali il cui termine di realizzazione per poter accedere al predetto beneficio scadrebbe il prossimo 31 dicembre 2022.
Appare logico e razionale, quindi, che il testo della suddetta previsione sul credito d'imposta venga modificato effettuando, con riferimento al termine per potervi accedere ad oggi fissato al 31 dicembre 2022, un rinvio dinamico all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 che, infatti, ne fissa la durata massima in 14 anni.
Precisamente, il citato articolo 7 espressamente dispone che: «La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate...».
Ad abundantiam va rilevato che, in ogni caso, la normativa sul credito d'imposta non determina alcun impatto sugli equilibri della finanza pubblica poiché eventuali impatti sarebbero assorbiti dal positivo indotto sulla stessa determinato dalla realizzazione degli investimenti ammessi all'agevolazione fiscale.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

torna su