PDL 389

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, BRUZZONE, PIERRO, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, BOF, CANDIANI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, GUSMEROLI, LOIZZO, MARCHETTI, NISINI, PRETTO, ZOFFILI

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

Presentata il 18 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! La presente iniziativa legislativa riproduce il testo della proposta di legge recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (atto Camera n. 1824 della XVIII legislatura) approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e trasmesso al Senato (atto Senato n. 2009), ove tuttavia l'iter di approvazione definitiva non si è potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Il florovivaismo si distingue all'interno del sistema agricolo per la complessità che lo caratterizza, sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale e organizzativo. Nonostante le superfici limitate, il settore vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e impiega oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende. L'esportazione, inoltre, rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in Italia. I prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentano una delle tradizionali eccellenze italiane, anche se il mancato sostegno a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale hanno portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero delle aziende e dell'estensione delle superfici destinate a tale attività.
I prodotti del florovivaismo e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentano una produzione strategica in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile.
Uno dei comparti produttivi che tradizionalmente ha costituito l'ossatura del settore, cioè quello dei fiori recisi, da alcuni anni soffre una situazione di estrema difficoltà determinata da ragioni congiunturali e strutturali. Dal punto di vista congiunturale, la riduzione dei consumi causata dalle crisi economiche che si sono succedute negli ultimi anni, a livello internazionale e nazionale, ha avuto un forte impatto negativo sull'intera filiera del fiore reciso, dalla produzione fino alla commercializzazione. Dal punto di vista strutturale, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di condivisi livelli di qualità dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, troppo dipendenti da un mercato che si attiva solo in concomitanza di alcune ricorrenze, l'assenza di un supporto normativo e la disomogeneità delle norme edilizie relative alle serre nelle regioni italiane sono condizioni che il comparto vive con particolare gravità e che investono tutto il settore nel suo complesso.
La notevole articolazione territoriale del settore, da una parte, consente di valorizzare le condizioni pedoclimatiche di alcuni comprensori per la produzione di fiori e di fronde recise, di piante in vaso da interni e di piante da destinare agli spazi verdi e, dall'altra, è da ricondurre al significativo impiego di apprestamenti di protezione, in grado di attenuare i vincoli connessi con le condizioni climatiche non favorevoli. Ciò determina, soprattutto per il comparto della floricoltura intensiva, il ricorso generalizzato alle serre, con conseguenti aggravi dovuti ai consumi energetici.
Grazie all'attività del vivaismo ornamentale che fornisce piante idonee, anche di provenienza locale, è possibile qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, contribuendo all'equilibrio ecologico dei territori urbani e al benessere degli abitanti, diventando motore di sviluppo sostenibile. Le sempre più frequenti invasioni di parassiti alloctoni, con elevata capacità distruttiva, devono spingere ad accrescere la biodiversità degli impianti a verde mediante l'impiego di specie o cultivar con differenti o complementari caratteri di resistenza o tolleranza ai parassiti. Le piante ornamentali possono anche essere utilizzate nella ricomposizione ambientale di aree degradate, nel risanamento dei suoli degradati e nella fitodepurazione delle acque reflue.
Si deve anche sottolineare la forte spinta che deriva dal settore e in particolare dal mercato nei confronti di materiale certificato, oltre che dal punto di vista qualitativo (marchi) e fitosanitario, anche sotto il profilo della sostenibilità ecologica dei processi produttivi (uso razionale dell'acqua e delle altre risorse naturali, assenza di torba dai substrati, colture ecocompatibili, biologiche eccetera). La messa a punto di protocolli di produzione biologica è un'istanza in atto fortemente avvertita dal settore.
A causa dell'intenso ricambio dei prodotti, della rapida obsolescenza delle tecnologie e dei mezzi di produzione coinvolti (valgano per tutti gli apprestamenti di protezione, spesso condizionati, che devono essere considerati strumenti operativi indispensabili per l'esercizio del florovivaismo) e dell'elevato livello delle competenze tecniche e commerciali che gli imprenditori devono possedere, il comparto esprime numerose istanze, richiamate nei piani di settore elaborati a cadenza triennale, che riportano, tra gli altri, le istanze di ricerca e di sviluppo del settore nel suo complesso, dalla floricoltura intensiva al vivaismo ornamentale, alla realizzazione degli spazi verdi.
La presente proposta di legge, composta da diciannove articoli, costituisce una sorta di testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.
L'articolo 1 definisce le attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
Al comma 1 si specifica l'oggetto della legge, concernente la disciplina della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione. In entrambi i casi i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale.
Al comma 3 sono individuati cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso), produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi), vivaismo ornamentale (produzione di piante intere), vivaismo frutticolo e vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco).
La filiera florovivaistica, ai sensi del comma 4, comprende le attività di tipo agricolo e le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare:
i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati;
i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, venditori ambulanti, rivenditori e impiantisti).
Nell'ambito della filiera sono compresi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le imprese operanti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.
L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, affidando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che di istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.
L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico, di cui all'articolo 9 della proposta di legge, possono essere individuati i siti regionali destinati a ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, distinte per le aree del nord, del centro, del sud, delle isole maggiori e delle zone svantaggiate (comma 1). Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).
L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'agricoltore agricolo professionale, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipulazione di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3). Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato (comma 4). Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione nonché le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.
L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici. Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare distretti in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, al fine di beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Sono inoltre previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. In tali aree, ai sensi del comma 2, è consentito effettuare interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Ai sensi del comma 3, nei distretti florovivaistici possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo. Il comma 4 prevede che, successivamente alla costituzione dei distretti, le regioni sono tenute ad adeguare i contenuti dei piani locali di gestione del territorio.
L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici nonché di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico. Il comma 3 disciplina la composizione del Tavolo, in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, della cooperazione e delle associazioni di categoria del commercio, dei collegi e degli ordini professionali. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti dei consorzi, dei mercati, dei distretti nazionali, dei sindacati, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, delle università e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo, ai sensi del comma 8, è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, cui compete raccogliere i dati relativi al monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Il Tavolo, inoltre, ai sensi del comma 12, è chiamato a esprimere pareri e a formulare proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
L'articolo 7 muta la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'articolo 8, comma 1, prevede un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della green economy, da istituire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri. Tale organo promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ed è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza prevedere compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti. Il comma 2 specifica la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico (comma 1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del loro possibile recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (comma 2). Il Piano, che ha durata triennale, individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo (comma 3). Esso può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o foreste (urbane e periurbane), con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi (comma 4). Il comma 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di cui all'articolo 6, e previsti dal Piano. Infine il comma 6 precisa che, salvo quanto previsto dal comma 5, all'attuazione dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il medesimo Ministero è chiamato a promuovere i predetti marchi e a favorire la stipulazione di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica. Inoltre, il comma 5 prescrive che le amministrazioni competenti diano attuazione all'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 11 disciplina la comunicazione e la promozione. Al comma 1 si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un Piano di comunicazione e promozione comprendente tutte le iniziative per la valorizzazione del settore. Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, individuando la copertura del predetto onere nella corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti (comma 1), applicando tali disposizioni nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).
L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali, ai sensi del comma 1, assumono la qualifica di aziende agricole qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile. Tali centri operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita per attività di vendita al dettaglio, e sono forniti di serre e di vivai. I centri sono predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, cui è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, ai quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi del comma 2, le disposizioni di attuazione sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 prevede che lo schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento può essere comunque adottato.
L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde.
L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro con durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento (comma 1). Il comma 2 prevede che la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano costituisce titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro e richiede che tali progetti siano volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Il comma 3 prevede la possibilità di sostenere gli oneri del contratto di coltivazione anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree ad esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante la citata sponsorizzazione. A tale fine, le amministrazioni individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 16 prevede la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. I comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tale fine, con propri atti, i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone le forme di regolamentazione e i limiti.
L'articolo 17 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
Ai sensi dell'articolo 18, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto, in coordinamento con le regioni, a individuare, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici, criteri di premialità in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti e misure dedicate alle aziende florovivaistiche.
L'articolo 19, infine, reca la clausola di salvaguardia relativamente alle prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:

a) floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovverosia semi o sementi, o agamica, ovverosia bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;

c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;

d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;

e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco.

4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovverosia vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:

1) mercati pubblici e privati;

2) progettisti del verde;

3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;

4) fioristi e fiorai;

5) punti di vendita e spacci aziendali;

6) centri per il giardinaggio;

7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di bricolage;

8) gli ambulanti e i chioschi;

9) i rivenditori e gli impiantisti.

5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

Art. 2.
(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 3.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, per macroaree, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali e riviste, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

Art. 4.
(Attività agricola florovivaistica)

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.
3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.
4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

Art. 5.
(Distretti florovivaistici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, possono individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
2. Nelle aree agricole di cui al comma 1 destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, alla possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.
3. Nei distretti florovivaistici come individuati dal comma 1, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione.

Art. 6.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo».
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'export, firmato l'8 giugno 2020;

c) monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 8;

d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 10;

e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;

g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;

h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore;

i) elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012.
4. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;

i) due rappresentanti della cooperazione;

l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;

m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

a) dei consorzi nazionali;

b) dei mercati nazionali;

c) dei distretti nazionali;

d) dei sindacati dei lavoratori;

e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

n) delle università.

6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 4, nonché di altri esperti di settore.
7. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato nonché i volumi di importazione e di esportazione.
9. I componenti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale. L'Osservatorio si occupa delle questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.
11. I componenti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9 e partecipano alla sua approvazione.
14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

Art. 7.
(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

1. L'ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019, assume la seguente denominazione: «PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo».
2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo, sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 8.
(Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica. Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.
(Piano nazionale del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato «Piano».
2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.
4. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.
5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire uno strumento di riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi di cui al comma 1 che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche nell'ambito del settore florovivaistico.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
(Piano di comunicazione e promozione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un Piano di comunicazione e promozione che individua in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6, avvalendosi dell'ufficio di cui all'articolo 7.
2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane)

1. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.
2. I comuni applicano le disposizioni del comma 1 nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.
(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita, che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2.
2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1, assicurando che dall'applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Lo schema del regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 14.
(Esercizio dell'attività di manutentore del verde)

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 15.
(Contratti di coltivazione)

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche degli esemplari stessi, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche che provvedono direttamente alla coltivazione, alla preparazione della pianta, alla fornitura, alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento.
2. I contratti di coltivazione di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo sponsor pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.
(Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui al precedente periodo, individuandone forme di regolamentazione e limiti.

Art. 17.
(Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

Art. 18.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 19.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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