PDL 1824

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1824

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Presentata il 15 aprile 2024

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Onorevoli Deputati! – Con la presente proposta di legge si intende modificare il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali.
Detta disposizione prevede che: «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
In precedenza la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre, ma il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ne ha ridotto la durata, a decorrere dall'anno 2015, con lo scopo dichiarato di smaltire e velocizzare i processi.
L'esperienza concreta ha dimostrato l'inefficacia della riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali sia per il conseguimento degli obiettivi dichiarati sia per quelli realmente perseguiti: da una parte l'intento «punitivo» nei confronti dei magistrati e dall'altra le finalità demagogiche dell'intervenuta modifica legislativa accreditano l'idea (falsa) che la sospensione dei termini equivalga a paralisi completa dell'attività giudiziaria.
Idea falsa se è vero che già il legislatore aveva adeguatamente bilanciato il periodo di sospensione con l'esclusione dalla stessa di tutta una serie di atti urgenti, fra i quali anche quelli dichiarati eventualmente tali dal giudice con provvedimento ad hoc.
Per tacere che il periodo (lungo) di sospensione precedente non impedisce ai magistrati di redigere sentenze e altri provvedimenti, oltreché occuparsi dei procedimenti d'urgenza.
Anzi per i tanti magistrati operosi il periodo di sospensione era l'occasione per «respirare» rispetto alla mole dei provvedimenti da adottare, con indubbio vantaggio anche per la qualità dei provvedimenti stessi.
Lo stesso dicasi per la classe forense – la vera penalizzata dalla «pessima» riforma – che approfittava del periodo lungo di sospensione per meglio programmare le scadenze per essa perentorie dei termini processuali con indubbio vantaggio per la qualità degli atti e, quindi, per il diritto di difesa dei cittadini.
Anche il non dichiarato scopo punitivo nei confronti dei magistrati non è stato conseguito se è vero che il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019), respingendo il ricorso di alcuni magistrati contro la riduzione a trenta giorni del periodo di sospensione feriale, ha richiesto un intervento del Consiglio superiore della magistratura (CSM) per ripristinare «un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali» con specifico riferimento al cosiddetto «periodo cuscinetto», che all'interno degli uffici giudiziari viene utilizzato per assicurare ai magistrati l'effettivo godimento del periodo feriale.
Il CSM, ritenendo di dover rideterminare tale periodo, all'esito della seduta del 22 maggio 2019, ha deliberato l'adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati, disponendo che non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre, destinando tale periodo solo agli affari «urgenti ed indifferibili».
In definitiva, sono solo gli avvocati i veri penalizzati e con loro i cittadini assistiti ai quali troppo spesso la giustizia viene negata a causa di carenze e disorganizzazione che non possono essere sopperite da provvedimenti tanto demagogici quanto inefficaci e dannosi.
Anche il più sprovveduto e spregiudicato osservatore dovrà convenire che la sospensione feriale dei termini processuali è cosa diversa dalle ferie effettivamente godute.
Appare, pertanto, necessario e opportuno ripristinare gli originari quarantacinque giorni al fine di accordare ai professionisti forensi un periodo di effettivo riposo e tempi più lunghi per meglio organizzare la loro attività che spesso si dispiega su una programmazione anche pluriennale.
L'articolo 1 della proposta di legge modifica il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, prevedendo la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «dal 1° al 31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° agosto al 15 settembre».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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