PDL 1795

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1795

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Presentata il 20 marzo 2024

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Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge statale intende semplificare il regime contabile a cui devono attenersi gli enti locali di piccole dimensioni. A tale fine, consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che già ora hanno la possibilità agevolativa di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di adottare un modello contabile semplificato di contabilità finanziaria, prevedendo di tenere una contabilità finanziaria di sola cassa.
La proposta di modifica della normativa statale è coerente con il vigente quadro normativo di riferimento: non viene infatti intaccato l'obbligo di redazione della contabilità economico-patrimoniale. Tale obbligo permane, ma resta derogabile per gli enti di minore dimensione. La proposta di modifica normativa interessa la sola contabilità finanziaria, e comporta il passaggio dal criterio di «competenza finanziaria» al criterio di «cassa». Detta contabilità non comporta aggravi di sistema contabile in quanto gli enti continuano a tenere le scritture attuali con le stesse denominazioni dei capitoli, con la sola differenza che si rilevano le operazioni per competenza di cassa (incassi e pagamenti).
Nel fare ciò, la presente proposta di legge statale prevede delle modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e al TUEL, in materia di ordinamento degli enti locali.
In particolare, l'articolo 1, intervenendo sull'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, introduce modifiche volte a prevedere una diversa applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali in rapporto alla popolazione amministrata, differenziando gli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti da quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
L'articolo 2, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1 della presente proposta di legge statale, introduce disposizioni di coordinamento all'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, limitatamente ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
L'articolo 3 modifica l'articolo 151 del TUEL al fine di differenziare il sistema contabile degli enti locali in rapporto alla popolazione amministrata, prevedendo per quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario di sola cassa, fermo restando, in materia di contabilità economico-patrimoniale, l'applicabilità dell'articolo 232 del medesimo testo unico.
L'articolo 4 modifica l'articolo 162 del TUEL, introducendo il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale il bilancio di previsione finanziario degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti contiene le sole previsioni di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e per i due esercizi successivi.
Gli articoli 5 e 6 introducono modifiche in merito alla struttura del bilancio, differenziando gli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti da quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. A tale fine, in particolare, l'articolo 5 modifica il comma 1 dell'articolo 165 del TUEL specificando che il bilancio di previsione finanziario degli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti è composto da due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Il medesimo articolo 5 modifica altresì la rubrica dell'articolo 165 del TUEL, adeguandola alla nuova disposizione.
L'articolo 6 introduce l'articolo aggiuntivo 165-bis del TUEL, il quale prevede che per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la redazione del bilancio di previsione avvenga secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per la sola parte di cassa.
L'articolo 7 modifica l'articolo 227 del TUEL, introducendo il nuovo comma 1-bis nel quale viene specificato che, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che contiene il conto del bilancio redatto secondo il principio di cassa.
Infine, l'articolo 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, in quanto, trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale, dall'attuazione della presente proposta di legge statale, non derivano oneri a carico del bilancio statale.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-finanziari, si rinvia alla seguente relazione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Da un punto di vista finanziario, la proposta di legge statale contiene una disposizione di neutralità finanziaria, in quanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il testo della proposta di legge statale prevede modifiche di carattere ordinamentale dalla cui attuazione non derivano oneri a carico del bilancio statale.
La nuova contabilità non comporta, infatti, aggravi di sistema contabile in quanto gli enti continuano a tenere le scritture attuali con le stesse denominazioni dei capitoli, con la sola differenza che si rilevano le operazioni per competenza di cassa (incassi e pagamenti).
La natura esclusivamente ordinamentale dell'intervento legislativo, che si limita ad apportare una semplificazione del regime contabile a cui devono attenersi gli enti locali di minori dimensioni, esclude dunque qualsiasi ulteriore onere di natura economica e finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I bilanci delle regioni, dei comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, nella fase di previsione e di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si considerano in equilibrio quando, nella fase di previsione e di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di cassa, tra le entrate finali e le spese finali».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-ter, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese concluse ai sensi del comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-ter, del complesso degli enti territoriali».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sistema contabile degli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economica e patrimoniale»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il sistema contabile degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario di sola cassa e, in materia di contabilità economico-patrimoniale, si seguono le disposizioni di cui all'articolo 232».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«1-bis. Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il bilancio di previsione finanziario comprende le sole previsioni di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e per i due esercizi successivi».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 165 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio di previsione finanziario degli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti è composto da due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Struttura del bilancio degli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti».

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 165-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'articolo 165 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. – (Struttura del bilancio degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) – 1. Il bilancio di previsione per cassa degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è composto da due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per la sola parte di cassa».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«1-bis. La dimostrazione dei risultati di gestione degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti avviene mediante il rendiconto della gestione, che contiene il conto del bilancio redatto secondo il principio di cassa, il conto economico e lo stato patrimoniale ai sensi del comma 1».

Art. 8.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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