PDL 1663

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1663

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PASTORINO, PICCOLOTTI, ZARATTI

Norme per la tutela dell'agricoltura eroica

Presentata il 24 gennaio 2024

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Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi! – L'esigenza di un intervento legislativo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e dei prodotti agroalimentari storici e tipici nasce dalla costatazione che il processo di consumo e abbandono del territorio agricolo nazionale non si arresta, anzi ha conosciuto anche nell'ultimo ventennio una ulteriore e preoccupante accelerazione.
Già nella XV legislatura il presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, onorevole Marco Lion, componente del gruppo parlamentare Verdi, presentò una proposta di legge in favore degli agrumeti caratteristici (atto Camera n. 1069), esaminato dalla medesima Commissione e confluito in un testo unificato con le altre proposte di legge abbinate (Atti Camera nn. 1576 e n. 1691).
Il territorio agricolo è anche una risorsa fragile che viene spesso considerata con scarsa consapevolezza e ridotta attenzione nella valutazione degli effetti derivanti dalla perdita delle sue funzioni; le pratiche agricole, zootecniche e forestali scorrette, le dinamiche insediative, le variazioni d'uso e gli effetti locali dei cambiamenti ambientali globali possono originare gravi processi degradativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il ripristino.
A soccombere è un patrimonio di storia, cultura e natura di importanza inestimabile per il nostro Paese. Si tratta di una secolare evoluzione che ha incontrato condizioni particolarmente favorevoli nella diversità geografica, orografica, climatica e biologica della penisola, che ha dato sostanza a quelle «agricolture eroiche» e a quella pluralità e qualità dei paesaggi rurali ammirata e decantata dai viaggiatori di tutto il mondo. Non si può non sottolineare in questo contesto il ruolo insostituibile degli agricoltori nel determinare la straordinaria ricchezza di forme del «Bel Paese», laddove l'ingegno e la capacità di adattamento dell'attività produttiva ad ambienti naturali a volte ostili hanno consentito la strutturazione del «mosaico» delle campagne italiane. Un mosaico ancora vivo nel quale si leggono però i segni di una riduzione delle caratteristiche identitarie.
Tutto ciò è ulteriormente arricchito dal fatto che i prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare, come le «macere», i famosi muri a secco che dalla costa d'Amalfi alle Cinque Terre consentono all'uomo di coltivare strappando letteralmente terra alla natura, disegnando e modellando un paesaggio di straordinaria bellezza. Tant'è che le particolari caratteristiche costruttive ed estetiche di molti di questi impianti agricoli hanno determinato l'apposizione del vincolo paesaggistico e ambientale su vaste aree del territorio nazionale. Il paesaggio italiano, pur così vario e variabile, è oggi il bene culturale immateriale da tutelare e valorizzare. Esso quasi sempre è legato a coltivazioni specifiche nonché a processi di lavorazione e trasformazione di prodotti più unici che rari.
L'urgenza di agire per la tutela e la valorizzazione di questo immenso patrimonio nasce dalla consapevolezza del suo carattere multifunzionale che travalica la dimensione, pure di eccezionale rilevanza, concernente il valore estetico e di identità nazionale, riconosciuto dalla Costituzione. Il mantenimento del paesaggio rurale e delle attività che lo supportano è la forma più efficace di contrasto del dissesto idrogeologico, che interessa il 94 per cento dei comuni italiani e oltre 8 milioni di abitanti nelle aree ad alta pericolosità. Il territorio rurale svolge inoltre un ruolo ambientale insostituibile, a partire dai cicli biogeochimici con il mantenimento di superfici fotosinteticamente attive che metabolizzano l'anidride carbonica e contribuiscono ad ammortizzare l'effetto serra, e rappresenta un vero presidio di prevenzione dei processi indotti dal cambiamento climatico e in particolare della tendenza alla desertificazione già così evidente in alcune regioni. Un patrimonio ancora ricco nel nostro Paese che merita di essere al centro di una politica mirata di tutela e protezione.
Il paesaggio rurale può essere anche il volano di un nuovo sviluppo economico-territoriale, duraturo e sostenibile, che si va affermando in alcune aree del Paese. Il riferimento è a quella offerta integrata di prodotti agricoli tipici e dell'artigianato alimentare con servizi culturali e di fruizione del paesaggio che conosce, con l'agriturismo e il turismo enogastronomico, un'importante fase di crescita nell'attenzione degli utenti. L'offerta integrata di risorse del territorio, che si incentra sulla conservazione attiva e non sul consumo irreversibile, rappresenta oggi l'unica alternativa effettivamente praticabile in molte realtà del nostro Paese, altrimenti destinate al degrado e all'abbandono. Le stesse produzioni alimentari di qualità si identificano oggi con sempre maggiore frequenza con il territorio dal quale provengono; in tutto il mondo la qualità dei sapori italiani, purtroppo anche quando è contraffatta, si accompagna alle immagini-simbolo dei paesaggi di pregio ed è questa una grande opportunità di crescita per il comparto agroalimentare nazionale di qualità.
Una nuova prospettiva nelle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale si è del resto già manifestata a partire dal contesto internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), con l'adozione e l'applicazione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata in Italia dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, cosiddetta «Word Heritage Convention», ha avviato il riconoscimento, quali parti integranti del patrimonio culturale dell'umanità, di sistemi di paesaggio profondamente modellati dall'attività umana, con i primi esempi costituiti dai comprensori della Costiera Amalfitana in Campania, delle Cinque Terre in Liguria e della Val d'Orcia in Toscana. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha riscoperto il valore per il futuro dell'alimentazione umana di pratiche agricole tradizionali che vengono studiate e salvaguardate nell'ambito del progetto GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems). In questa prospettiva possiamo definire «agricoltori eroici» quegli imprenditori agricoli che coltivano e producono in zone interne e spesso disagiate, su terreni con forti pendenze e una quasi totale assenza di meccanizzazione, mantenendo nonostante le enormi difficoltà un presidio ambientale e sociale di inestimabile valore e assicurando la sopravvivenza di produzioni agroalimentari altrimenti a rischio di estinzione. Tra i prodotti caratteristici di questi territori vale la pena ricordare, tra gli altri, i limoni di pane di Procida o la lenticchia di Ustica, che gli agricoltori coltivano in zone impervie dove i trattori non riescono ad arrivare, e che essi raggiungono a dorso di mulo, il pomodoro «siccagno» che si pianta nei terreni aridi dell'entroterra siciliano nonché il «vino dei ghiacciai» prodotto dai vitigni più alti d'Europa in provincia di Aosta. Questi presìdi di biodiversità salvati dall'estinzione sono emblematici della forza e della caparbietà dei contadini italiani, custodi della bellezza: mantenerli è una lotta quotidiana nei luoghi dove si deve combattere quotidianamente non solo con gravissimi problemi logistici, ma anche con la mancanza di misure e di incentivi, spesso inaccessibili a queste micro aziende. Oggi il limone sfusato della famiglia Aceto è diffuso in tutto il mondo, ed è utilizzato per la produzione dei gelati, per essere protagonista nelle cucine d'autore, e quello che avanza diventa un superbo limoncello. Perché non si butta nulla di una produzione fatta con tanto sacrificio e con tanta innata passione.
L'agricoltura eroica è uno strumento prezioso, nell'ottica della tutela e della diffusione delle tradizioni antiche e localmente radicate, del recupero di versanti abbandonati e ad alto rischio di dissesto idrogeologico, che costituisce un tema drammaticamente attuale nel nostro Paese, del mantenimento di saperi tradizionali, della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche attraverso la coltivazione di ecotipi locali come le specie autoctone o i frutti antichi.
Le agricoltrici e gli agricoltori che stanno ricominciando a produrre in queste condizioni ambientali rappresentano una nuova ondata di realtà contadine che fanno della valorizzazione del patrimonio territoriale, della tutela della biodiversità e della storia delle terre la loro ragione di vita. Quindi quando passando per le valli lo sguardo vedrà qualcuno che, arrampicato sulle pendici di una montagna sarà chino sulle sue produzioni, bisognerà salutarlo con rispetto perché starà portando avanti una tradizione storica con il suo impegno quotidiano, l'agricoltura eroica.
La presente proposta di legge muove dall'assunto che gli agricoltori eroici, ossia coloro che si impegnano per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica meritano di essere considerati una risorsa preziosa poiché non rappresentano soltanto i custodi della biodiversità e un argine al dissesto idrogeologico, ma sono anche i tutori di un bene comune universale, che va oltre l'estensione dei terreni e oltre il valore economico dei prodotti. L'agricoltore eroico, infatti, è custode della terra, di cibi unici al mondo e di tradizioni, ma è soprattutto il manutentore di un bene immateriale di cui beneficiano tutti: la bellezza del paesaggio.
Nell'articolo 1 si individuano le finalità dell'intervento legislativo, volto ad attivare le sinergie fra lo Stato e le regioni per tutelare e valorizzare una filiera di assoluto rilievo ambientale e produttivo.
L'articolo 2 reca la definizione delle aree di produzione di agricoltura eroica e rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la determinazione dei territori nei quali sono situate tali aree nonché le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili.
L'articolo 3 è dedicato a delineare gli indirizzi per un piano di settore per l'agricoltura eroica, dotato di idonei finanziamenti per il prossimo triennio, da elaborare a cura del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da approvare con l'accordo delle regioni. Diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione, rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione, incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori, migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli, adottare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali, sono questi alcuni dei criteri direttivi che si individuano per il piano che dovrà essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 4 istituisce, per il triennio 2024, 2025 e 2026, un contributo per la valorizzazione e la tutela dell'agricoltura eroica, a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla manutenzione delle aree di produzione di agricoltura eroica localizzate in aree di interesse paesaggistico o interessate da colture tradizionali di particolare rilievo. Per la concessione del contributo è previsto uno stanziamento pari a 10 milioni di euro annui.
L'articolo 5 istituisce, per il triennio 2024, 2025 e 2026, un contributo per gli interventi di ripristino delle aree agricole abbandonate, da assegnare ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole abbandonate ove è possibile realizzare aree di produzione di agricoltura eroica. Il contributo è destinato alla copertura delle spese per il ripristino della funzionalità dei terreni abbandonati attraverso la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti da realizzare mediante interventi specifici.
L'articolo 6 dispone che gli interventi di recupero, manutenzione e ripristino devono essere eseguiti in conformità alla disciplina vigente in materia e, in particolare, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la copertura delle spese di ripristino delle aree agricole abbandonate, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 25 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni per l'assegnazione delle risorse agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e a ciascun comune del territorio di appartenenza.
L'articolo 8 attribuisce agli ispettorati provinciali dell'agricoltura compiti di controllo circa l'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari dei contributi e reca disposizioni sanzionatorie per i casi di violazione delle disposizioni della legge, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'esclusione in via definitiva dalla concessione dei benefìci medesimi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono alla salvaguardia della agricoltura eroica, al fine di tutelare i paesaggi agrari tradizionali, valorizzare le funzioni di difesa del suolo, prevenire il rischio idrogeologico, di tutela ambientale e di conservazione della biodiversità agraria, nonché contrastare l'abbandono e il declino economico di aree rurali e impervie.

Art. 2.
(Agricoltura eroica)

1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei prodotti agricoli delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominate «aree di produzione di agricoltura eroica». Tali aree sono caratterizzate da:

a) coltivazioni su gradoni o terrazze;

b) pendenze superiori al 30 per cento;

c) altitudine oltre i 500 metri sul livello del mare;

d) coltivazioni su piccole isole;

e) coltivazioni di colture antiche e tipiche, che fanno parte della cultura del luogo.

2. Le aree di cui al comma 1 sono situate in aree vocate alla coltivazione di prodotti agricoli nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:

a) individuare i territori nei quali sono situate le aree di cui al comma 1;

b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria, nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto può definire gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) ovvero di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;

c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, delle aree di cui al comma 1;

d) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore agricolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008;

e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla lettera b), affinché provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Piano di settore per l'agricoltura eroica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il piano di settore per l'agricoltura eroica, dando attuazione ai seguenti indirizzi:

a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;

b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;

c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;

d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;

e) adottare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;

f) salvaguardare le aree localizzate in zone di particolare rischio idrogeologico;

g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;

h) valorizzare i sottoprodotti, anche nella filiera agroenergetica;

i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;

l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore;

m) favorire forme di aggregazione tra i produttori e i proprietari di piccoli lotti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal piano di settore di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 2.

Art. 4.
(Contributo per la valorizzazione e la tutela dell'agricoltura eroica)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è concesso un contributo di 10 milioni di euro annui a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla manutenzione delle aree di produzione di agricoltura eroica, localizzate in aree di interesse paesaggistico o interessate da colture tradizionali di particolare rilievo, individuate dalle regioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nella misura massima annuale consentita ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, sulla base dei criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni competenti.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.
(Contributo per le spese di ripristino delle aree agricole abbandonate)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole abbandonate ove è possibile realizzare aree di produzione di agricoltura eroica è concesso, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il loro ripristino produttivo entro il limite di importo di 20 euro per metro quadrato, di cui il 40 per cento deve essere accompagnato da documentazione fiscale, e comunque per un importo non superiore a 20.000 euro per ettaro di terreno destinato ad agricoltura eroica e non superiore a 80.000 euro per ciascuna azienda agricola.
2. Le spese per il ripristino della funzionalità dei terreni abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente di cultivar presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, acquisto e messa in opera di un impianto completo di irrigazione.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 6.
(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e ripristino di cui alla presente legge sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 7.
(Fondo per il ripristino delle aree agricole abbandonate)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo finalizzato alla concessione di contributi per il ripristino delle aree agricole abbandonate, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 25 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse da assegnare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e da destinare distintamente ai contributi di cui agli articoli 4 e 5, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei medesimi contributi.
5. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo presentano domanda di assegnazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente entro il 31 maggio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o di locazione, fitto o conduzione, la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
6. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il limite dei finanziamenti di cui al comma 4, provvede alla concessione e all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla regione di appartenenza.

Art. 8.
(Controlli e sanzioni)

1. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura effettuano il controllo dell'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.
2. A seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1, il beneficiario del contributo ovvero chiunque operi in violazione delle disposizioni della presente legge è escluso in via definitiva dalla concessione dei benefìci previsti dalla medesima legge.
3. Al proprietario o al conduttore beneficiario del contributo che non esegue gli interventi indicati nella domanda di assegnazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo del contributo erogato, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il proprietario o il conduttore di cui al primo periodo sono definitivamente esclusi dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
5. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 e destinano le somme da esse derivanti alle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità previste dalla regione di appartenenza.

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