PDL 1658-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1658-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

Presentato il 19 gennaio 2024

(Relatore: IAIA )

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 28 febbraio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1658 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 7 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 al 15 giugno 2024;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei sette commi uno rinvia, per l'attuazione delle disposizioni, ad un provvedimento successivo; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024; al riguardo, si osserva che la disposizione citata opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il comma 5 del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati all'articolo 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio la portata delle deroghe sopra richiamate (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 24 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1474 di conversione del decreto-legge n. 140 del 2023);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 5.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1658, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

rilevato che:

il decreto-legge è volto ad agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;

a tal fine, l'articolo 1 del decreto-legge prevede la nomina di un commissario straordinario e che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal commissario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, disciplinando l'esecuzione anticipata del contratto, le impugnazioni degli atti e i giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere;

in particolare, il comma 5 dell'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 2 autorizza per l'anno 2024 le conseguenti spese mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge intervengono nel settore degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici, che non appare riconducibile ad una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono sia su materie di competenza legislativa concorrente – come governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse (articolo 117, terzo comma) – sia su materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettere e), h) e s));

con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica sommando al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l));

assume inoltre rilievo la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 prevedendo al comma 3 che, per gli affidamenti, si applicano le previsioni indicate all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità;

il medesimo articolo 1, al comma 4, reca disposizioni in materia di processo amministrativo, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), riguardante disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche;

il comma 5 dell'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1658 di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che il provvedimento mira ad assicurare una efficace e puntuale organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, prevedendo a tal fine la nomina di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali e manutentivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1658, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2024, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021, relativa al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 con la società ANAS S.p.a., possono essere impiegate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio agli interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

rilevata l'opportunità di riformulare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di indicare distintamente gli oneri riferibili al compenso del Commissario di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli riconducibili alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Per il compenso fino a: degli oneri con le seguenti: Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2024, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658 Governo);

evidenziate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, che prevedono, per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, anche per gli appalti d'importo superiore alle soglie di rilevanza europea finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi agli eventi del G7, facendo salvo, al contempo, il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

sottolineata altresì la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo che richiama espressamente, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture previsti dal provvedimento, l'inderogabilità dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

rilevato che nel complesso l'intervento legislativo non evidenzia criticità sotto il profilo della conformità all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

1. Il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «e le attività» sono sostituite dalle seguenti: «e per le attività», dopo le parole: «nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024,» sono inserite le seguenti: «delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e» e dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono inserite le seguenti: «, con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse»;

al quarto periodo, la parola: «individuato» è sostituita dalla seguente: «stabilito»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Commissario di Governo nominato ai sensi del comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1» e le parole: «della medesima presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della presidenza»;

al terzo periodo, le parole: «Commissario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario», le parole: «del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023» e le parole: «da ANAS S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società ANAS S.p.a.»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo»;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1» e le parole: «e delle relative misure di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle misure di prevenzione,»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole da: «Per il compenso» fino a: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri»;

alla lettera c), le parole: «comma 397» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 397,» e le parole: «ANAS spa» sono sostituite dalle seguenti: «ANAS S.p.a.».

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Decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2024.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

Articolo 1.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.

2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo nominato ai sensi del comma 1, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del Commissario di Governo può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi da ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.

2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del Commissario straordinario può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.

3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7.

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il compenso del Commissario e la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 18.050.000. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:

1. Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5.350.000 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a) identica;

b) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) identica;

c) quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 397 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS spa.

c) quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a..

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2024.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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