PDL 1633

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1633

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Presentato il 30 dicembre 2023

torna su

Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cui contenuto è di seguito illustrato.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»;

c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;

1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;

1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;

2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;

3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;

4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».
11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 3:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.
21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalità:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalità» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».
4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza dal collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, , le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;

b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due», è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».
7. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».

8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;

b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-bis e all'articolo 35-bis».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».
6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».

3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;

c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;

d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;

e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8. All'articolo 36 del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;

2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.».

10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre.
7. Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.».

2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».
3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Articolo 15.
(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;

c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».

Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di editoria)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 17.
(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Articolo 18.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011»;

2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;

3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;

c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.
4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Articolo 19.
(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

Articolo 20.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023.

MATTARELLA

Tajani, il Vicepresidente, ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

torna su