PDL 1603

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GHIO

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune categorie di lavoratori portuali

Presentata il 7 dicembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Come è noto, con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge di bilancio per il 2017, si è dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, ai cosiddetti «lavori usuranti», ovvero quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo, correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee.
È di tutta evidenza come la determinazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico non possa non tener conto delle diverse condizioni in cui si esercita la prestazione lavorativa e delle caratteristiche fisico-materiali della medesima prestazione, predisponendo apposite forme di tutela per i lavoratori impegnati, per periodi prolungati, in dette mansioni, con la previsione di condizioni agevolate rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la presente proposta di legge si vuole intervenire sulla suddetta disciplina, integrandola con disposizioni che riconoscano anche ad alcune categorie di lavoratori portuali la qualificazione di lavoratori impegnati in attività usuranti, tenuto conto delle peculiari condizioni che complessivamente caratterizzano le prestazioni lavorative che sono chiamati a svolgere.
Al riguardo è indispensabile ricordare, infatti, come le suddette attività lavorative si caratterizzino per la compresenza di diversi fattori – quali il lavoro notturno, il lavoro in quota, l'ambiente climatico ove si svolge l'attività, con l'esposizione a temperature alte e basse e a ritmi pressanti – che, prolungati nel tempo, sottopongono il lavoratore a condizioni di stress psico-fisico.
Per tali ragioni si ritiene necessario proporre una modifica della disciplina in questione, riconoscendo ai lavoratori portuali addetti alle specifiche mansioni di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento o traino, ivi comprese le gru di banchina), di addetto a rizzaggio e derizzaggio e di operatore portuale polivalente, la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) lavoratori portuali che svolgono le mansioni di gruista, di addetto al rizzaggio e derizzaggio e di operatore polivalente».

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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