PDL 1601-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 12

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1601-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 dicembre 2023 (v. stampato Senato n. 912)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro per lo sport e i giovani
(ABODI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

e con il ministro della salute
(SCHILLACI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 dicembre 2023

(Relatrice: LUCASELLI )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali).
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 12 dicembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1601.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1601 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 74 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 52 articoli per un totale di 179 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo a due finalità: prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, da un lato, e adottare disposizioni urgenti in molteplici materie: pensioni; rinnovo dei contratti pubblici; investimenti; istruzione e sport; tutela del lavoro; tutela della sicurezza nonché in favore degli enti territoriali, dall'altro lato; a tale riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso a finalità dei decreti legge dai contorni estremamente ampi (nel caso specifico si trattava della «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto «in concreto non pertinente»); inoltre, sempre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha affermato che «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe […] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge»; si segnala infine che, alla luce di questi elementi, il Comitato, in precedenti analoghe occasioni ha raccomandato «un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)»; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: l'articolo 3-ter, concernente l'attribuzione di incarichi a personale in quiescenza; l'articolo 3-quater, concernente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale della CONSOB; l'articolo 8-ter, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità; l'articolo 8-quater, in tema di violazione di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri concernenti il trasporto di rifiuti; l'articolo 22, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi; l'articolo 22-bis, in tema di bonus psicologico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 179 commi 20 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 7 decreti ministeriali e 7 provvedimenti di altra natura; in 5 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3-ter amplia una fattispecie transitoria, disciplinata all'articolo 8, comma 13, del d.l. 13/2023, la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza; nella formulazione vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale –, limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime; la novella di cui all'articolo 3-ter estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette; ciò premesso, atteso che la categoria di «organi di rilevanza costituzionale» non è oggetto di espressa definizione legislativa, trattandosi piuttosto di una costruzione dottrinale, come tale soggetta a oscillazioni interpretative, (sono generalmente ricompresi in tale categoria la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il CNEL e il CSM), l'articolo 3-ter potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di meglio specificare la categoria degli organi di rilevanza costituzionale per cui è consentito il regime derogatorio in esame;

l'articolo 19, al comma 1, lettera c), dispone che il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non si applica ai nuclei familiari che, «in ragione delle loro caratteristiche», sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico; la generica formulazione della lettera in esame potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di meglio precisare le caratteristiche in ragione delle quali i nuclei familiari sono trasmessi ai servizi sociali;

l'articolo 21, comma 7, autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2023 «per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso», senza nessuna ulteriore specificazione, per cui non è chiaro per quali concrete finalità sia stanziata la suddetta somma, né appare sufficiente la collocazione nel contesto dell'articolo, poiché questo detta misure in materia di immigrazione ma anche di prosecuzione di attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, per cui le emergenze potrebbero essere connesse sia all'una che all'altra delle suddette materie, insieme o alternativamente tra loro; peraltro, la relazione illustrativa e la relazione tecnica trasmesse dal Governo affermano che si tratterebbe di incrementare un capitolo di spesa destinato all'erogazione ai comuni di contributi straordinari per fronteggiare esigenze straordinarie connesse anche col fenomeno dell'immigrazione;

l'articolo 22, recante disposizioni funzionali ad una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, alla lettera b), prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, allo scopo espresso di consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizzi temporaneamente per un mese e renda immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche a determinati soggetti; in base al tenore letterale della disposizione in disamina, potrebbe pertanto ritenersi che oggetto della temporanea memorizzazione siano le rettifiche, mentre un'interpretazione di tipo finalistico porterebbe a ritenere che oggetto della predetta memorizzazione siano i dati inizialmente inseriti; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita al fine di chiarire tale aspetto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 14-bis dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, e disciplina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di «leggi-provvedimento», che l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare «il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo», con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come «luogo elettivo di composizione degli interessi»: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella «successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto»;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 9 novembre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-ter; l'articolo 19, comma 1, lettera c); l'articolo 21, comma 7; l'articolo 22;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 14-bis;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione, a seguito dell'esame in Senato, risulta composto da 55 articoli in luogo degli originari 24, suddivisi in 5 Capi;

in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 8-quinquies, reca misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali; il Capo II, composto dagli articoli da 9 a 10-bis, prevede misure in favore degli enti territoriali; il Capo III, composto dagli articoli da 10-ter a 16, reca norme in materia di investimenti e in materia di sport; il Capo IV, composto dagli articoli da 17 a 22-bis, contiene misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza; il Capo V, infine, composto dagli articoli da 23 a 24, detta le disposizioni finanziarie e finali;

l'articolo 9 reca disposizioni in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, disponendo in particolare al comma 11 l'incremento, pari a 50 milioni di euro, delle risorse del Fondo da destinare all'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

il medesimo comma 11 stabilisce che il fondo venga ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

l'articolo 10-bis incrementa di 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di predisporre interventi per garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale;

in particolare il comma 3 dell'articolo 10-bis stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico;

l'articolo 13-ter reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica e delle locazioni brevi;

in tale ambito, il comma 13 stabilisce che, con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali in materia di locazioni turistiche;

l'articolo 21 al comma 1 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;

ai sensi del medesimo comma 1, i criteri e le modalità di riparto della suddetta somma sono definiti, nel rispetto del limite di spesa posto dallo stanziamento, da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

il medesimo articolo 21, al comma 3, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 i criteri e le modalità di concessione di tale contributo straordinario sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alla materia di esclusiva competenza statale «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

con riferimento a singole disposizioni assumono inoltre rilievo le competenze esclusive in materia di «tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e), l) ed o)); le competenze concorrenti in materia di «tutela della salute», «istruzione», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma) e le competenze residuali regionali in materia di trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma);

in tale quadro, caratterizzato da un intreccio di competenze legislative, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento: all'adozione del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del fondo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni (articolo 9, comma 11); all'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone con mobilità ridotta (articolo 10-bis, comma 3); all'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di interoperabilità delle banche-dati nazionali e regionali in materia di locazioni turistiche (articolo 13-ter, comma 13); ai fini del riparto del fondo per le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 21, comma 1); ai fini del riparto del contributo in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori (articolo 21, comma 4),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 1601 Governo, approvato dal Senato);

valutate favorevolmente le disposizioni che interessano il comparto della difesa e sicurezza e, in particolare, gli articoli 15 e 21 volti, rispettivamente, ad accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale e ad inviare militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

L'VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

considerato che l'articolo 8-quater prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato;

evidenziato che il comma 12-bis dell'articolo 9 richiede l'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la stipula da parte degli enti locali di particolari contratti di mutuo, tra l'altro, con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di adeguare la disciplina del testo unico degli enti locali alla normativa sui livelli progettuali in materia di contratti pubblici;

rilevato che l'articolo 10-ter reca previsioni per l'affidamento delle attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 13-quater e all'articolo 21, che recano misure rispettivamente di sostegno alle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a maggio e a novembre 2023, nonché volte al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023;

preso atto con favore dell'incremento delle risorse da destinare al Fondo per le emergenze nazionali disposto dal comma 5 del citato articolo 13-quater e dal comma 9-bis dell'articolo 21,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (C. 1601 Governo, approvato dal Senato);

valutato favorevolmente il contenuto del provvedimento e, in particolare:

l'articolo 10, comma 1, che autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento del Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022;

l'articolo 10, comma 2, che rifinanzia con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo per il cosiddetto «bonus trasporti»;

l'articolo 10-bis, che reca misure volte a favorire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone a mobilità ridotta;

l'articolo 10-quater, che incrementa di 2,4 milioni di euro per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto;

l'articolo 12, che incrementa per un importo pari a 1 miliardo di euro l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (RFI);

richiamata la discussione in corso presso la IX Commissione in materia di trasporto pubblico locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 del 2023, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 1601 Governo, approvato dal Senato);

preso atto dei diversi interventi contenuti nel provvedimento in oggetto inerenti alle materie della tutela della salute e delle politiche sociali;

richiamate pertanto, in particolare, le disposizioni volte, rispettivamente: a incrementare le risorse del Fondo per gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie (articolo 9, comma 11); ad aumentare, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il cosiddetto bonus psicologico (articolo 22-bis); a disciplinare il sistema di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere che l'autonomia imprenditoriale di questi ultimi sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (articolo 9, comma 9);

evidenziate altresì le disposizioni concernenti le misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (articolo 10-bis), l'incremento della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 17), la proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus (articolo 17-bis), l'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps con riferimento alle sedute su questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità (articolo 17-ter),

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PARERE FAVOREVOLE

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