PDL 1568

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1568

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GHIRRA, ZANELLA, EVI, PICCOLOTTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, ZARATTI

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione

Presentata il 23 novembre 2023

torna su

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Dall'inizio del 2023 in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come tale fenomeno, e più in generale la violenza contro le donne, sia strutturale ed endemico della società attuale.
In Italia, durante il primo lockdown per fronteggiare la pandemia di COVID-19 e subito dopo la sua cessazione, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, nel corso della pandemia, il numero di omicidi volontari, inferiore a trecento, è sceso ai minimi storici, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise da uomini.
Si tratta di numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, che deve essere combattuto attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale, sessuale ed emotiva nelle scuole.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», si pone gli obiettivi di prevenire la violenza sulle donne, di favorire la protezione delle vittime e di impedire l'impunità dei colpevoli; essa è stata firmata da quarantacinque Paesi e la Turchia è stata il primo Paese a ratificarla il 14 marzo 2012. Dopo nove anni dalla ratifica, il Presidente turco Erdogan ha annunciato il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, luogo dove il trattato fu firmato e da cui prende il nome. Ma la Convenzione è uno strumento fondamentale contro la violenza di genere perché stabilisce che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e, dunque, non è un fatto privato, da trattare all'interno delle «mura domestiche».
L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della Convenzione definisce le azioni dei Governi nell'ambito dell'educazione rispetto agli atti di violenza che rientrano nel campo della Convenzione:

«1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la uguaglianza fra uomini e donne, promuovendo la consapevolezza, la valorizzazione e il rispetto della differenza, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i princìpi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media».

È quindi chiaro secondo le disposizioni riportate che, accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi storico-sociali, antropologici, religiosi e altri, si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza. Negli ultimi anni molte scuole attente alla prevenzione della violenza hanno avviato, nell'ambito dell'autonomia scolastica, progetti didattici incentrati, oltre che sull'educazione sessuale, sulla scoperta e sulla consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli alunni e delle alunne. La presente proposta di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi scolastici l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
Parte essenziale di questo insegnamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all'avanzamento del diritto e dei diritti, al miglioramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per eliminare gli stereotipi negativi. Nella società attuale gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato sia pubblico. Se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere.
Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna. I giovani, purtroppo, si abituano a una visione inflessibile dei ruoli sessuali e in questo modo l'identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazzi ne è la dimostrazione più eclatante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l'introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale ed emotiva nelle scuole vuole affrontare (la cronaca dell'anno in corso ha registrato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell'insulto e all'impossibilità di superarlo), nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di conseguire in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione. Affinché le disposizioni della presente proposta di legge risultino efficaci e la nuova materia sviluppi le sue potenzialità è importante il coinvolgimento costante dell'intero corpo docente nonché delle famiglie degli alunni e delle alunne.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione)

1. Nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani e delle giovani in materia di uguaglianza e di solidarietà tra uomini e donne.
2. La scuola, anche attraverso l'educazione alla sessualità, ai sentimenti e all'emotività, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di piani di studio, orario scolastico e personale docente)

1. I piani di studio delle scuole e i programmi dei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva.
2. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale dei corsi scolastici e delle attività della scuola secondaria del primo e del secondo grado di istruzione è aumentato di un'ora dedicata all'educazione affettiva. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole secondarie del primo e del secondo grado di istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione affettiva.

Art. 3.
(Potenziamento dell'offerta formativa universitaria)

1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studio in materia di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva.

Art. 4.
(Linee guida e programmi per l'insegnamento)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabiliti i programmi e le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva.
2. Le linee guida adottate ai sensi del comma 1 forniscono indicazioni per l'inserimento nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione dei temi dell'uguaglianza fra uomini e donne, promuovendo la consapevolezza, la valorizzazione e il rispetto della differenza dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli alunni.

Art. 5.
(Formazione per il personale scolastico)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria, o integrano i programmi di formazione esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 6.
(Materiali didattici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in ambito scolastico possono essere adottati esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attesti il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo), adottato dall'Associazione italiana editori.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su