PDL 1538-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1538-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 825)

presentato dal ministro della difesa
(CROSETTO)

dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

e dal ministro per la pubblica amministrazione
( ZANGRILLO )

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 novembre 2023

(Relatore: BAGNASCO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione permanente IV (Difesa), il 16 novembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1538.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1538 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge interviene prorogando o rinnovando deleghe legislative in due distinti ambiti; il primo, in materia di difesa, è esplicitamente richiamato nel titolo («disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»); il secondo, in materia di fonti energetiche rinnovabili, è riportato nel titolo solo in termini generali («disposizioni in materia di termini legislativi»);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; tra gli altri, si veda il parere reso nella seduta del 21 novembre 2021 sul disegno di legge C. 1870 e abbinate, recante l'originaria delega, ora scaduta, al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 2, terzo periodo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (C. 1538 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

il disegno di legge contiene misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di: associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (articolo 1); revisione dello strumento militare, in particolare in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare (articolo 2); fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera a)); semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera b));

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge appare principalmente riconducibile alla materia «difesa e Forze armate», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

la disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento appare riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

si rammenta che, con sentenza n. 99 del 2012, la Corte costituzionale ha affermato che «il legislatore statale [...], attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi [...] espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi con i quali è esercitata la delega per la revisione dello strumento militare nazionale siano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

l'articolo 3, comma 1, modificando l'articolo 26, commi 4 e 7, della legge n. 118 del 2022, interviene su due disposizioni che già prevedono che i decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

in relazione al differimento del termine previsto dall'articolo 1, in materia di esercizio del diritto sindacale dei militari, rilevano anche gli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (C. 1538 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 3, che modifica l'articolo 26 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, proroga il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese;

valutato che la predetta proroga si rende necessaria per consentire al Governo di tener conto, nell'esercizio della delega, della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (C. 1538 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 1 estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022 – che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente – atteso che il nuovo sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento;

osservato poi che l'articolo 2 rinnova per ventiquattro mesi alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, scadute il 28 agosto 2023, riguardanti in particolare le dotazioni organiche di personale militare altamente specializzato nonché il reclutamento e la formazione dei volontari in ferma prefissata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (C. 1538 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 2 del provvedimento rinnova per ventiquattro mesi le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale di cui alla legge n. 119 del 2022;

osservato, in particolare, che si delega il Governo a procedere alla revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare, prevedendo la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

osservato, altresì, che si delega il Governo a procedere all'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (C. 1538 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio, da parte del Governo, di deleghe legislative in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili;

valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili non si rilevano problematicità rispetto alla normativa europea;

considerato che, pertanto, il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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