PDL 1532-ter-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 11

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Artt 1-9    
                    Articolo 10                       Articolo 1  
                    Articolo 11                       Articolo 2  
                      Articolo 3  
                    Articolo 12    
                    Articolo 13                       Articolo 4  
                      Articolo 5  
                      Articolo 6  
                      Articolo 7  
                      Articolo 8  
                    Artt 14-23    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1532-ter-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

di concerto con il ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

(LOLLOBRIGIDA)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

Disposizioni in materia di politiche sociali
e di enti del Terzo settore

Presentato l'8 novembre 2023

(Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023)

(Relatore: CIOCCHETTI )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 13 marzo 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1532-ter, recante Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, nel testo risultante dall'esame svolto in sede referente dalla Commissione Affari sociali;

rilevato che:

il provvedimento risulta dallo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge A.C. 1532, collegato alla manovra di finanza pubblica e, a seguito dell'esame presso la Commissione di merito, consta di 8 articoli;

l'articolo 10 del disegno di legge estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente;

gli articoli 11 e 11-bis intervengono sulla tutela dei minori istituendo, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo e istituendo la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori;

gli articoli 13 e 13-bis dettano puntuali modifiche al Codice del terzo settore e alla disciplina delle imprese sociali;

l'articolo 13-ter prevede la liquidazione della Fondazione Italia sociale;

gli articoli 13-quater e 13-quinquies intervengono sulla disciplina delle successioni in favore degli enti del Terzo Settore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni che modificano il Codice del terzo settore (articolo 13), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 13-bis) e il codice civile (art. 13-quinquies), oltre a quelle che sopprimono la Fondazione Italia sociale (articolo 13-ter) e istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 11-bis), intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

la previsione di cui all'articolo 13-quater, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma;

l'articolo 10 pare riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella quale, secondo la Corte costituzionale, è legittimo l'intervento statale nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica;

l'articolo 11, che istituisce il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, interviene nel settore dei servizi sociali, che l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione rimette alla competenza residuale delle regioni, le quali sono tenute a intervenire nel rispetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quale competenza esclusiva e trasversale assegnata allo Stato, idonea ad investire una pluralità di materie e intesa a determinare gli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; il necessario coinvolgimento delle autonomie territoriali è assicurato attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 11, comma 1, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, al quale sono attribuite funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali;

l'articolo 13 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), in materia di ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore, di modalità telematica di partecipazione agli organi associativi e di voto nelle associazioni del terzo settore, di limiti oltre i quali è obbligatorio per gli enti del terzo settore nominare un organo di controllo e un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, di cancellazione dal registro del terzo settore a seguito di riduzione del numero degli associati, nonché di termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore;

l'articolo 13-quater modifica il decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro;

l'articolo 13-quinquies, modificando l'articolo 705 c.c., prevede che, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi relativi all'apposizione dei sigilli e all'inventario dei beni dell'eredità, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale o da un notaio, previa prestazione di idonea garanzia, i cui criteri e le cui modalità per la prestazione saranno definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, disegno di legge C. 1532-ter, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

ricordato che il provvedimento risulta dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (articoli 10, 11 e 13) dal disegno di legge C. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro;

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, che l'articolo 10 estende, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziate del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Artt. 1-9.

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Art. 10.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

Art. 1.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

Identico.

Art. 11.
(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

Art. 2.
(Tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

1. Identico:

«10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati».

«10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è altresì istituito un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso».

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) al comma 1, le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

b) identico:

«1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e analisi svolte dal tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147».

«1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e analisi svolte dal tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali».

Art. 3.
(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

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Art. 13.
(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Art. 4.
(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

a) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

c ) identica;

«4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;

d) all'articolo 30, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

2) alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;

3) alla lettera c), le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7 unità»;

e) all'articolo 31, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;

2) alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000.000 euro»;

3) alla lettera c), le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «20 unità»;

f) all'articolo 36, comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «venti» e dopo le parole: «numero degli associati» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati»;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

g) identica;

«2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice».

h) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «eventualmente aderisca» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,»;

i) all'articolo 48, comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione»;

l) all'articolo 48, comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e»;

m) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;

n) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 5.
(Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».

Art. 6.
(Estinzione della Fondazione Italia sociale)

1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.

Art. 7.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecaria e catastale)

1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecaria e catastale, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Artt. 14-23.

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