PDL 1532-ter

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Artt 1-9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Artt 14-23

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1532-ter

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

di concerto con il ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

(LOLLOBRIGIDA)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

Presentato l'8 novembre 2023

(Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023)

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-9.

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Art. 10.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

Art. 11.
(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

«10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati».

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e analisi svolte dal tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147».

Art. 12.

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Art. 13.
(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice».

Artt. 14-23.

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