PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
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Articolo 5 | Articolo 5 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1501-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)
con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)
e con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016
Presentato il 19 ottobre 2023
(Relatore: FORMENTINI )
NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 14 febbraio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1501, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016»;
rilevato che:
lo scopo dell'Accordo è quello di rafforzare le relazioni culturali già molto intense tra i due Stati e di incrementare la crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di progresso sociale e politico nell'Africa centrale;
l'Accordo prevede disposizioni di cooperazione nel campo della cultura e delle arti, dell'istruzione superiore, dello sport, dei media e del giornalismo;
il disegno di legge, che si compone di 5 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie relative agli articoli dell'Accordo che prevedono oneri, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1501, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Camerun, e che la sua prima riunione si terrà in Camerun nel 2026;
rilevata l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica:
di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;
di individuare separatamente, nell'ambito delle disposizioni recanti la copertura finanziaria del provvedimento, le disposizioni per le quali si indica la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, e quelle per le quali si formula una previsione di spesa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. |
Identico. |
Art. 2.
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Art. 2.
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
Art. 3.
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Art. 3.
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1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 4.
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Art. 4.
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1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Identico. |
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. |
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Art. 5.
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Art. 5.
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |