PDL 150

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 150

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAVETTO, BARABOTTI, CAVANDOLI

Introduzione dell'obbligo di indicazione dei dati identificativi dell'aeromobile nei contratti di trasporto aereo di passeggeri

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La sicurezza delle operazioni dei vettori aerei e dei loro aeromobili è oggi garantita da un complesso di regole nazionali e internazionali e dai controlli sulla loro applicazione.
Queste regole si basano sugli standard e sulle raccomandazioni contenute negli allegati tecnici annessi alla Convenzione di Chicago, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944, cui aderisce la quasi totalità degli Stati del mondo, che a suo tempo ha dato vita all'International Civil Aviation Organization – Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), associata alle Nazioni Unite.
La responsabilità della regolazione e della verifica del rispetto degli standard di sicurezza di un vettore aereo è attribuita all'autorità dello Stato di appartenenza dello stesso. Analogamente, la responsabilità della regolazione e della verifica del rispetto degli standard di sicurezza di un aeromobile è attribuita all'autorità dello Stato in cui il vettore aereo è registrato.
La funzione regolatrice si esplica attraverso il recepimento, nella normativa nazionale e internazionale, dei princìpi previsti dagli allegati tecnici alla citata Convenzione di Chicago, i cosiddetti annessi ICAO; la funzione di verifica si svolge, successivamente, attraverso il controllo della corretta e puntuale applicazione dei pertinenti requisiti tecnici e operativi previsti dalla normativa applicabile.
Sulla base di tale principio, gli Stati sorvolati o presso i quali si svolgono i collegamenti aerei internazionali accettano le certificazioni di navigabilità e di idoneità degli operatori aerei di Paesi esteri senza obbligo di ulteriori controlli, che comunque sono ammessi nell'ambito degli accordi bilaterali di traffico.
L'aumento allarmante del numero di incidenti aerei deve però indurre il legislatore a riflettere in merito alla tutela dei diritti degli utenti del trasporto aereo, nel cui ambito si deve puntare al raggiungimento dei massimi standard di sicurezza, che devono essere molto più stringenti rispetto a quelli degli altri tipi di trasporto.
È necessario azzerare il rischio di incidenti dovuti ai cedimenti strutturali o all'inadeguatezza della manutenzione e il compito delle industrie aeronautiche e, nello specifico, dei vettori aerei deve essere quello di concentrarsi sugli elementi di pericolo e cercare di ridurli al minimo.
L'esperienza pratica e il vasto numero di precedenti hanno infatti evidenziato la necessità di regole specifiche e di sanzioni più rigide per la violazione del diritto alla sicurezza dei passeggeri nonché di un monitoraggio più efficace sulle compagnie aeree che non li tutelano.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di assicurare una maggiore sicurezza dei passeggeri, a partire dalle informazioni che devono essere loro fornite da parte del vettore aereo: si intende obbligare il vettore aereo a specificare, nel momento dell'acquisto del biglietto aereo, e quindi nel contratto di trasporto tra il vettore e il passeggero, l'esatta identità dell'aeromobile utilizzato per la tratta, l'anno della sua costruzione e la data della sua ultima revisione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il vettore aereo, nel contratto di trasporto tra il vettore stesso e il passeggero, indica i dati identificativi dell'aeromobile utilizzato per ogni tratta del viaggio, l'anno della sua costruzione e la data della sua ultima revisione.
2. Il vettore aereo che utilizza un aeromobile diverso rispetto a quello specificato nel contratto di trasporto che dà titolo al viaggio è tenuto a darne tempestiva comunicazione al passeggero, nella forma specificata dal passeggero nel contratto stesso.
3. Nel caso di cui al comma 2, il passeggero può comunque rescindere il contratto senza che sia dovuta alcuna penalità.

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