PDL 1491-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1491-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro della giustizia
( NORDIO )

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
( ZANGRILLO )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum

Presentato il 18 ottobre 2023

(Relatore: Paolo Emilio RUSSO )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 novembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1491. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1491 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 12 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che debbono essere svolte entro il 31 ottobre;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che, dei 12 commi, uno richiede l'adozione di un provvedimento attuativo; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, di avvalersi temporaneamente di personale appartenente all'area assistenti «già inquadrati nel comparto Ministeri», seconda area, fascia economica da F1 a F6, ovvero profili professionali equiparati; in base al comma 3, a tal fine l'amministrazione giudiziaria indìce interpello per l'assegnazione temporanea e in base al comma 4; la procedura di assegnazione temporanea è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato almeno tre anni di anzianità nell'amministrazione; in proposito, potrebbero essere oggetto di approfondimento due aspetti: in primo luogo, potrebbe essere approfondito il coordinamento tra il comma 2, che appare prevedere che possa essere assegnato temporaneamente all'Ufficio centrale per il referendum personale di tutti i ministeri, e il comma 4, che limita tale possibilità al personale dell'amministrazione della giustizia con almeno tre anni di anzianità; in secondo luogo, potrebbe essere approfondito perché si faccia riferimento a unità di personale «già inquadrati nel comparto Ministeri» e non alla denominazione attualmente utilizzata «comparto funzioni centrali»;

la rubrica dell'articolo 1 reca «disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni»; si segnala che tuttavia l'articolo non contiene disposizioni sulla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni che è invece oggetto delle misure dell'articolo 2;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire il coordinamento dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 e la formulazione della rubrica del medesimo articolo.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1491, di conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2023, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum;

premesso che:

la finalità del provvedimento consiste nell'esigenza di tempestivo espletamento delle attività di gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari;

l'articolo 1 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum;

l'articolo 2 introduce la disciplina della piattaforma telematica per i referendum,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1491, di conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2023, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum, gli uffici della Corte di cassazione già dispongono delle necessarie dotazioni di software e di hardware e non necessitano di spazi e arredi ulteriori rispetto a quelli già disponibili a legislazione vigente;

agli eventuali oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui all'articolo 1 potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

la quantificazione degli oneri derivanti dal completamento, dalla gestione e dalla manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme necessarie per i referendum e le iniziative popolari di cui all'articolo 2 è stata predisposta sulla base di una dettagliata analisi tecnico-finanziaria, riportata nella relazione tecnica allegata al provvedimento, elaborata dalla Società generale d'informatica S.p.A. sulla base dei costi di servizi simili erogati dalla medesima società, in termini tali da garantire la piena funzionalità tecnica e operativa dei sistemi, il rispetto di elevati standard di sicurezza informatica, lo sviluppo evolutivo, l'assistenza specialistica e la formazione continua del personale interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1491, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum;

osservato che il provvedimento – atteso che la piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, risulta non ancora operativa – è volto ad assicurare la gestione delle richieste di referendum, quali l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari;

rilevato che a tale fine l'articolo 1, nell'ambito delle norme di più diretto interesse della XI Commissione, prevede misure di temporaneo rafforzamento dell'organico dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, stabilendo che quest'ultimo si avvalga, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri, seconda area – fascia economica da F4 a F6);

osservato che il medesimo articolo 1 contempla altresì, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, procedure di assegnazione temporanea di ulteriore personale – nel numero massimo di 100 unità – rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, riservate al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di cui al medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo articolo 1» e dopo le parole: «nel Comparto Ministeri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, le parole: «alla Area» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area» e le parole: «già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area» sono sostituite dalle seguenti: «, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area»;

al comma 3, le parole: «all'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 342-bis, primo periodo, le parole: «della Giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;

alla lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «comma 341» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «tramite Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la Consip S.p.A.»;

al comma 3, le parole: «Fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «fondo speciale» e dopo le parole: «del bilancio triennale 2023-2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

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Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per il rafforzamento degli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni)

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 di cui al medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.

4. Identico.

5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

5. Identico.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Identico.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Identico.

Articolo 2.
(Piattaforma referendum on line)

Articolo 2.
(Piattaforma referendum on line)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 342 è inserito il seguente:

a) identico:

«342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;

«342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;

b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono aggiunte le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,».

b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono inserite le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,».

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite la Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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