PDL 1491

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1491

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro della giustizia
( NORDIO )

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
( ZANGRILLO )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum

Presentato il 18 ottobre 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, il cui contenuto è di seguito illustrato.
La disposizione dell'articolo 1 è volta a prorogare (salve minime correzioni) l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento (con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari). Essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica.
Si tratta di problemi organizzativi che sono stati fronteggiati in passato proprio grazie all'emanazione delle citate disposizioni d'urgenza, le quali, nella sostanza, prevedono misure di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
Per ovviarvi, si ritiene necessario riprodurre pressoché lo stesso impianto normativo proposto per le richieste referendarie pervenute nell'anno 2021.
L'articolo 2 introduce la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al citato comma 341 sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma di cui al medesimo comma 341 sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia.
A tale proposito si evidenzia che una versione prototipale della piattaforma è stata realizzata da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri negli anni 2021 e 2022.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2022, recante disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022, ha stabilito poi che la suddetta piattaforma sia gestita dal Ministero della giustizia.
Il 5 maggio 2023 il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un accordo senza oneri per disciplinare le fasi di attuazione delle attività progettuali volte al completamento della piattaforma telematica e alla successiva attivazione con il contestuale passaggio della gestione di essa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della giustizia, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione.
Poiché la progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione della piattaforma telematica sono stati affidati alla SOGEI – Società generale d'informatica Spa, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha proposto di introdurre un'espressa disposizione di legge, che consenta al Ministero della giustizia di avvalersi, per la gestione e manutenzione dell'applicativo informatico, anche dopo il trasferimento della piattaforma telematica, del medesimo soggetto che l'ha creato, sulla base di convenzioni stipulate per la disciplina dei relativi rapporti.
L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per il rafforzamento degli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 di cui al medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.
3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.
5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Piattaforma referendum on line)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 342 è inserito il seguente:

«342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;

b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono aggiunte le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,».

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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