PDL 1490

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1490

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GNASSI, PELUFFO, DE MICHELI, DI SANZO, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BERRUTO, BONAFÈ, CARÈ, CASU, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DI BIASE, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GRAZIANO, GRIBAUDO, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, MALAVASI, MANZI, MARINO, MORASSUT, UBALDO PAGANO, PORTA, PROVENZANO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, VACCARI, ZAN, ZINGARETTI

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche, ricreative e sportive

Presentata il 17 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende attuare l'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, prevedendo che lo Stato italiano e le sue articolazioni territoriali e locali assicurino alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica e sportiva in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
L'articolo 1 riguarda le finalità della legge e in particolare stabilisce che costituisce atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità, promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale, promuove altresì l'adozione di certificazioni e marchi di qualità riconosciuti a livello nazionale o internazionale per le strutture turistiche accessibili, di programmi di educazione e sensibilizzazione sul turismo accessibile rivolti ai turisti, agli operatori turistici e alle comunità ospitanti e prevede, infine, lo sviluppo di materiali informativi e strumenti di formazione per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli nel settore del turismo accessibile coinvolgendo le scuole, le università e le organizzazioni non governative collegate al settore del turismo e alberghiero, incoraggiandole a includere l'educazione sul turismo accessibile nei loro programmi di studio e nelle attività educative.
Con l'articolo 2 è promossa l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo che finanzi azioni finalizzate allo sviluppo di infrastrutture turistiche pienamente accessibili, quali piste ciclabili, sentieri escursionistici e sistemi di trasporto pubblico, a favorire l'utilizzo, da parte delle persone con disabilità, degli impianti esistenti per lo svolgimento di manifestazioni, alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti per garantirne l'accessibilità e per ospitare eventi e manifestazioni per sportivi disabili. Infine, si prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia degli interventi adottati per promuovere il turismo accessibile, anche al fine di modificare o aggiornare gli interventi stessi in base ai risultati del citato monitoraggio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni statali, regionali e locali assicurano alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità dei servizi offerti degli altri fruitori, senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia esclusivamente per motivi connessi o comunque riferibili alla loro disabilità.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, in ottemperanza al principio della progettazione universale e sulla base di quanto previsto dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
4. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
5. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche le attività, le iniziative e le manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e congressuali.
6. Lo Stato promuove l'adozione di certificazioni e marchi di qualità riconosciuti a livello nazionale o internazionale per le strutture turistiche accessibili. Le strutture turistiche che ottengono tali certificazioni e marchi di qualità possono beneficiare di una maggiore visibilità e promozione a livello nazionale e internazionale nei limiti della normativa europea sulla libera concorrenza.
7. Lo Stato promuove altresì programmi di educazione e di sensibilizzazione sul turismo accessibile rivolti ai turisti, agli operatori turistici e alle comunità ospitanti, anche attraverso la diffusione di materiali informativi e di strumenti di formazione volti a favorire l'adozione di comportamenti responsabili e consapevoli nel settore del turismo accessibile.
8. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le università e le organizzazioni non governative collegate al settore turistico e alberghiero inseriscono l'educazione sul turismo accessibile nei loro programmi di studio e nelle attività educative.

Art. 2.
(Progetti per la promozione del turismo accessibile)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per lo sviluppo di infrastrutture turistiche pienamente accessibili, quali piste ciclabili, sentieri escursionistici e sistemi di trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero del turismo, è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi ai contributi, in base alle disposizioni del presente articolo.
2. Le strutture turistiche situate in aree remote o poco accessibili possono beneficiare di un ulteriore sostegno finanziario per migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti.
3. Attraverso il fondo di cui al comma 1 è promossa l'attuazione di progetti finalizzati:

a) allo sviluppo di un turismo accessibile e inclusivo che favorisca la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari;

b) alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili alle persone con disabilità;

c) a favorire l'utilizzo, da parte delle persone con disabilità, degli impianti esistenti per lo svolgimento di manifestazioni;

d) alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti per garantirne l'accessibilità e per ospitare eventi e manifestazioni per sportivi disabili;

e) all'offerta turistica accessibile e inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

4. Possono partecipare alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso apposite convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione con altri enti pubblici e con enti del Terzo settore, previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione, per questi ultimi, che lo statuto o l'atto costitutivo preveda il perseguimento di finalità e lo svolgimento di attività coerenti con l'oggetto dei progetti di cui al comma 3.
5. Nel caso di collaborazione con i soggetti di cui al comma 4, le regioni e le province autonome sono comunque titolari delle proposte progettuali presentate e mantengono il coordinamento e la responsabilità della loro realizzazione nei confronti dell'amministrazione erogatrice dei contributi.
6. Le proposte progettuali devono riguardare attività turistiche che assicurino i seguenti servizi:

a) la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario dell'intervento;

b) l'offerta di tirocini per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità fisiche e intellettive.

7. Ciascun progetto deve indicare tutti i seguenti elementi:

a) l'ambito turistico di riferimento (turismo balneare, lacustre, montano e delle città d'arte e d'affari);

b) l'area territoriale di riferimento degli interventi;

c) la descrizione delle azioni da svolgere per incrementare l'accessibilità dei servizi turistici, quali la realizzazione di spiagge attrezzate, di servizi di trasporto attrezzati e di percorsi garantiti a livello regionale o locale, di alberghi e strutture ricettive attrezzati, di itinerari e percorsi turistici attrezzati, di segnaletica e altre forme di rimozione di barriere alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali;

d) la descrizione delle azioni previste per qualificare l'accoglienza, quali applicazioni informatiche multilingua e accessibili sul turismo, mappe della rete regionale e locale delle spiagge, dei percorsi turistici, delle località, degli alberghi e dei servizi di trasporto attrezzati, informazioni «vacanze in salute», segnaletica dedicata e possibilità di comunicazioni di emergenza, attivazione di convenzioni per lo svolgimento di servizi di accompagnamento, di assistenza ed educativi, rivolti alla generalità degli utenti o erogabili su specifica richiesta;

e) la descrizione delle azioni per la sicurezza e l'integrazione dei servizi sanitari, quali l'accesso alle prestazioni sanitarie per persone con disabilità, l'assistenza sanitaria internazionale con interpreti, eccetera;

f) l'indicazione del numero e della tipologia dei tirocini nei servizi turistici che si intende attivare per l'inclusione delle persone con disabilità;

g) l'attività di formazione del personale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni o accordi con associazioni, strutture assistenziali semiresidenziali e operatori socio-sanitari;

h) l'attività di comunicazione e promozione, da svolgere mediante: la creazione di siti internet accessibili per descrivere l'offerta di servizi; la partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo; la promozione di eventi regionali e locali di pubblicità e informazione.

8. Ogni progetto deve altresì contenere:

a) il cronoprogramma delle attività progettuali con l'indicazione della durata del progetto, non superiore a diciotto mesi dall'inizio delle attività;

b) il piano finanziario con l'indicazione del contributo richiesto, dell'ammontare del cofinanziamento e dell'indicazione dei costi previsti per lo svolgimento delle attività finanziabili nell'ambito di quelle di cui al comma 6.

9. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegni.
10. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un sistema di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia degli interventi adottati per promuovere il turismo accessibile anche al fine di modificare o aggiornare gli interventi stessi in base ai risultati del monitoraggio.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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