PDL 1474-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1474-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

Presentato il 12 ottobre 2023

(Relatore: ZINZI )

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 28 novembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1474 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 8 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 2, comma 4, prevede che il personale della struttura di supporto istituita dal comma, selezionato tra il personale delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali sia «collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; in proposito si segnala che il richiamato articolo 17, comma 14, contempla le sole posizioni di comando e fuori ruolo e non anche le posizioni di «distacco o altro analogo istituto o posizione»;

l'articolo 4, comma 1, prevede che il Dipartimento della protezione civile, «in raccordo» con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato; al riguardo, pur constatando che nella normativa vi sono precedenti utilizzi dell'espressione «in raccordo», potrebbe essere oggetto di approfondimento se, come sembra desumersi dal contesto, con tale espressione si intenda la previsione di un'intesa nel senso di quanto prescritto dal paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 [nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine «intesa» per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)];

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 3, lettera b), prevede che, nell'ambito delle attività necessarie per la realizzazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, lo studio di microzonazione sismica prescritto dal precedente comma sia effettuato mediante procedure semplificate, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di precisare meglio questo tipo di formulazione (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1436 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 4, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 3, lettera b).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1474, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

rilevato che:

il provvedimento – come precisato dall'articolo 1, che ne delinea l'ambito di applicazione – introduce misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

l'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico;

l'articolo 3 disciplina l'approvazione di apposito piano di comunicazione nei riguardi della popolazione;

l'articolo 4 prevede l'elaborazione di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie;

l'articolo 5 reca misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali;

l'articolo 6 reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile;

l'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, con riferimento sia agli oneri di parte corrente sia a quelli in conto capitale;

l'articolo 8 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alla materia «protezione civile», di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con specifico riguardo alle questioni attinenti all'edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale ha chiarito, da un lato, che le norme sismiche dettano «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e, dall'altro, che la protezione civile «appartiene alla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, Costituzione, e incrocia altresì la materia governo del territorio» e che pertanto «la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni» (sentenza n. 246 del 2019);

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, rileva altresì la materia «grandi reti di trasporto», attribuita alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

il decreto-legge prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali per l'adozione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico (articolo 2), del piano di comunicazione alla popolazione (articolo 3), dello specifico piano speditivo di emergenza (articolo 4); il coordinamento delle attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità delle infrastrutture di trasporto (articolo 5); per la ricognizione dei fabbisogni urgenti (articolo 5),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1474, di conversione in legge del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 2 relative all'attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico potranno essere attuate nel rispetto della tempistica prevista dal medesimo articolo 2, assicurandosi il trasferimento delle relative risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso dell'anno 2023 e, ai fini dell'impiego e della spendibilità delle stesse, troverà applicazione la specifica disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, ai sensi del quale le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, con riferimento, tra l'altro, alle somme assegnate per le attività di protezione civile, possono essere riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

gli importi delle risorse indicate all'articolo 2, comma 3, entro i quali dovranno essere attuati gli interventi del Piano straordinario, costituiscono limiti massimi di spesa, che appaiono congrui rispetto agli interventi da realizzare, ferma restando la possibilità di definire con maggior dettaglio l'articolazione delle spese nella fase applicativa del Piano stesso;

al funzionamento della struttura temporanea di supporto di cui al comma 4 dell'articolo 2, salvi i maggiori oneri riferiti alle spese di personale, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 7, si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerando anche la limitata consistenza numerica del personale assegnato alla medesima struttura di supporto;

le risorse destinate all'adozione di un Piano di comunicazione alla popolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, saranno trasferite nell'anno 2023 al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, ove necessario, potrà impiegarle applicando il meccanismo del riporto previsto dal citato articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

le risorse di cui all'articolo 5, destinate allo svolgimento da parte della regione Campania delle attività di ricognizione della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, costituiscono un limite massimo di spesa e risultano congrue rispetto agli interventi che si intendono realizzare;

la spesa autorizzata ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, destinata all'approvazione del piano dei fabbisogni urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, costituisce un limite massimo di spesa e risulta congrua rispetto alle finalità da conseguire, fermo restando che una stima puntuale dei fabbisogni potrà essere determinata solo all'esito delle attività ricognitive che dovranno essere svolte dalla Città metropolitana di Napoli;

le risorse di cui alla medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 saranno trasferite ai comuni interessati e alla regione Campania nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo il profilo temporale dei relativi interventi;

l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 non configurano una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, in quanto si limitano ad indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1474, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

preso atto della finalità del provvedimento di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

considerato, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 6, al comma 1, stabilisce che la città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, in particolare, secondo quanto previsto alla lettera a), relativamente al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata;

rilevato poi che il comma 4 di tale articolo 6 prevede che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a convertire il decreto-legge n. 140 del 2023 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (C. 1474);

preso atto che la vasta area, a nord-ovest di Napoli, dei Campi Flegrei risulta caratterizzata dal cosiddetto fenomeno bradisismico, consistente in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo, ove le fasi di sollevamento presentano maggiore velocità del moto e sono accompagnate da intensa attività sismica locale;

riscontrata, pertanto, la necessità d'introdurre misure urgenti finalizzate a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate ed altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella suddetta area;

rilevato come alcuni Stati dell'UE, e segnatamente l'Italia, la Grecia e la Romania, siano stati colpiti nel corso della storia recente da eventi sismici devastanti con danni molto elevati sia sul piano sociale sia economico: particolarmente grave è il bilancio in Italia dove, nel corso degli ultimi cinquant'anni, vi sono stati numerosi terremoti che hanno causato complessivamente oltre 5 000 vittime ed un danno economico stimato di circa 150 miliardi di euro;

riaffermata l'esigenza di definire, per la prevenzione del rischio sismico a livello europeo, un approccio di governance multilivello che coordini le competenze pertinenti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto dei princìpi comunitari di sussidiarietà e di proporzionalità;

evidenziato che complessivamente il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 , recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 , recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei .

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, primo periodo, le parole: «Codice della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile,» e le parole: «idrogeologica vulcanica» sono sostituite dalle seguenti: «idrogeologica, vulcanica»;

alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di livello 3, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008»;

alla lettera b), la parola: «finalizzato» è sostituita dalla seguente: «finalizzata»;

alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi di vulnerabilità e del piano delle misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «centri competenza» sono sostituite dalle seguenti: «centri di competenza»;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale» e le parole: «ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'osservanza di quanto previsto»;

alla lettera d), le parole: «in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «in regime ordinario»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «e le politiche del mare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «una dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale», le parole: «unità di personale non dirigenziale, selezionati» sono sostituite dalle seguenti: «di personale non dirigenziale, selezionate» e le parole: «ad un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al numero massimo»;

al nono periodo, le parole: «oltre le» sono sostituite dalle seguenti: «cui possono aggiungersi le».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016»;

al comma 2, la parola: «Volontariato» è sostituita dalla seguente: «volontariato»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «euro» è sostituita dalle seguenti: «di euro».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «e strumentali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «Campania, coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Campania coordina»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «di personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico», le parole: «per un periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi» e la parola: «aperta» è sostituita dalla seguente: «funzionante»;

alla lettera c), le parole: «alla popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della popolazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli»;

al comma 2, le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6,8 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «in termini» sono sostituite dalle seguenti: «con procedure», le parole: «di quanto previsto dall'articolo 140 del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici»;

al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» sono soppresse;

al comma 5, primo periodo, le parole: «4.050.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «6.850.000 euro per l'anno 2023», le parole: «per l'importo di 4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 6,8 milioni di euro,» e dopo le parole: «di 50.000 euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 16.942.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 2.800.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale» e le parole: «relativamente alle misure di mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «, relativamente alle misure di mitigazione,».

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Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77 riguardante il Piano nazionale della prevenzione sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015;

Considerata la recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di approvare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico e di un piano di comunicazione alla popolazione, di elaborare una pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo, di verificare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché di potenziare la risposta operativa territoriale di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione)

Articolo 1.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Identico.

Articolo 2.
(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)

Articolo 2.
(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale – dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale – dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

a) uno studio di microzonazione sismica;

a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzato all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;

c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi di vulnerabilità e del piano delle misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità;

d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

d) identica.

2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri di competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:

3. Identico:

a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;

a) identica;

b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

c) identica;

d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale – RAN e Osservatorio sismico delle strutture – OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale – RAN e Osservatorio sismico delle strutture – OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.

4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

5. Identico.

Articolo 3.
(Piano di comunicazione alla popolazione)

Articolo 3.
(Piano di comunicazione alla popolazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.

2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 4.
(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)

Articolo 4.
(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 5.
(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)

Articolo 5.
(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)

1. La regione Campania, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. La regione Campania coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2. Identico.

2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 6.
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

Articolo 6.
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

1. Identico:

a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24);

a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24);

b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

b) identica;

c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione.

c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro.

2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro.

3. All'attuazione in termini di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 6.850.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 6,8 milioni di euro, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c) relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024 si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c) , relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 16.942.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 2.800.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c) relativamente alle misure di mitigazione e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri di conto capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c) , relativamente alle misure di mitigazione, e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 8.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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