PDL 1458-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                      Articolo 01  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                      Articolo 9-ter  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1458-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

e dal ministro della giustizia
(NORDIO)

di concerto con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

Presentato il 5 ottobre 2023

(Relatore per la maggioranza: MICHELOTTI )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 23 novembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1458 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 30 commi, appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di intervenire in materia di gestione dei flussi migratori e disciplina dell'immigrazione e del diritto di asilo;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3) introduce, tra le altre cose, un nuovo comma 6-ter all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 che prevede, in alcuni delimitati casi (quali arrivi consistenti, multipli e ravvicinati), la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore in deroga alle prescrizioni di cui al comma 6 (il quale prevede invece un accertamento socio-sanitario svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati); in particolare, si prevede che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, possa disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta; nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto; in proposito, al fine di evitare contenziosi o dubbi applicativi, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di prevedere un termine per le autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria; potrebbe inoltre essere oggetto di specificazione se il nuovo comma 6-ter deroghi in realtà, come sembra desumersi dal suo contenuto, oltre che al comma 6, anche al comma 4 dell'articolo 19-bis, che prevede che sia la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni a disporre gli accertamenti socio-sanitari di cui al comma 6; si segnala infine che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha previsto che le disposizioni della sezione settima del Capo IV del medesimo decreto legislativo n. 149, che appunto attribuisce ai nuovi tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le funzioni dei tribunali per i minorenni, trovino applicazione decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo nella “Gazzetta Ufficiale” (17 ottobre 2022), e quindi dal 17 ottobre 2024, e per i procedimenti introdotti successivamente a tale data; si potrebbe quindi fare piuttosto riferimento ai tribunali per i minorenni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 5, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, disponendo che in caso di momentanea indisponibilità nelle strutture ricettive temporanee per minori non accompagnati il prefetto possa disporre l'accoglienza provvisoria dei minori di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata dei centri di prima accoglienza ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni; al riguardo, potrebbe essere approfondita la necessità di coordinare tale novella con quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, che stabilisce che il minore non accompagnato non possa in nessun caso essere trattenuto nei centri di prima accoglienza ordinari di cui al richiamato articolo 9; un'esigenza di coordinamento potrebbe essere approfondita anche con riferimento all'articolo 19-bis, comma 2, che afferma che nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita nelle strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge;

la successiva lettera b), numero 2) modifica l'articolo 19-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 nel senso di prevedere che l'accertamento socio-sanitario dell'età disposto ai sensi del comma 4 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si concluda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento; in proposito, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di coordinare tale modifica con l'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 142 in base al quale la presenza dei presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza dovrebbe essere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

modificare, a fini di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge, l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: “, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 3-bis, quinto periodo” e l'articolo 19-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nel senso di aggiungere, al secondo periodo, dopo le parole: “strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge” le seguenti: “, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 19, comma 3-bis, quinto periodo”;

approfondire l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2).».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) aggiorna un richiamo normativo riguardante le misure di prevenzione;

l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3 richiama l'applicazione dell'articolo 13, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione concernente i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere e dispone in merito; inoltre, si dispone che, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo, n. 150 del 2011;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) estende la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale; in tali casi l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, del codice penale e, con riguardo alla procedura si prevede che il questore richieda il preventivo nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura;

l'articolo 1, comma 1, lettera e) prevede che lo straniero non comunitario che sia stato espulso – parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale – non sia automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia potendo il questore negare l'autorizzazione in particolari circostanze con provvedimento cui può essere proposta opposizione al giudice davanti al quale pende il procedimento penale;

l'articolo 5 novella la disciplina in materia di accoglienza dei minori e accertamento dell'età in particolare prevedendo, al comma 1, lettera b) numero 3) la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, di disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, su autorizzazione della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro prevedendo che l'eventuale revoca sia comunicata al pubblico ministero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1458, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

evidenziato che il provvedimento si è reso necessario in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 2, che autorizza l'assegnazione, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, fino a venti unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La Commissione IV,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458 Governo);

premesso che:

il provvedimento, in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti nel corso del 2023 e delle ricadute che ne derivano sul piano dell'ordine e sicurezza pubblica, prevede all'articolo 9 l'incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure», per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese;

i commi 3 e 4 dell'articolo 11, in considerazione del fatto che le Forze armate e i Carabinieri sono chiamati sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, con la sorveglianza dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio, finanziano una serie di interventi diretti al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti, stanziando per tali finalità 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi all'accoglienza dei minori in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture governative, prevista dall'articolo 5, il capitolato di gara di appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri e delle strutture di accoglienza e di trattenimento, approvato con decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021, contempla la possibilità che in tali strutture possano essere accolti anche minori, con esplicita indicazione delle prestazioni da rendersi in ragione della loro minore età e, pertanto, i relativi oneri sono già ricompresi nel costo generale riferito alle persone accolte nel centro di destinazione, calcolato in via forfetaria sulla base dell'importo giornaliero pro capite di aggiudicazione, senza la previsione della corresponsione di importi maggiorati in ragione della minore età dei soggetti ospitati;

gli oneri relativi agli accertamenti sanitari che possono essere richiesti, ai sensi dell'articolo 5, dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore hanno carattere eventuale e ad essi potrà provvedersi a valere sulle risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati, iscritto sul capitolo 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che garantiscono l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione a tutte le donne e non solo a quelle in gravidanza, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, iscritto sul capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, considerando che l'inserimento nel sistema di accoglienza e integrazione avverrà nell'ambito delle categorie di progetto previste a legislazione vigente e alle relative spese si provvederà a valere sulle risorse sopra richiamate sulla base dei costi effettivamente rendicontati, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019;

rilevata l'esigenza di precisare, all'articolo 2, comma 1, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità di personale della Polizia di Stato assegnate presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1458, di conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

considerato che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 consente ai prefetti, in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, di realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee riservate ai minori stranieri non accompagnati, in deroga al limite di capienza;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 8 concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio;

apprezzato che l'articolo 11 destina risorse finanziarie alla Polizia di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una serie di finalità relative rispettivamente, tra l'altro, agli immobili e ai progetti inerenti ai sistemi di comunicazione integrati tra cui il parco mezzi con relative dotazioni tecnologiche da adibire a unità di comando locale, quali «sale operative» in contesti di calamità naturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno» (C. 1458 Governo);

preso atto che l'articolo 11 reca misure per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

considerato che l'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte del Mediterraneo ha determinato un considerevole aumento del carico di lavoro per i mezzi e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

rilevata l'esigenza di superare le criticità connesse alle attuali dinamiche di reclutamento dei volontari in servizio permanente che prevedono l'alimentazione del ruolo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera solo attraverso l'immissione dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT), al termine del periodo di ferma complessivo di sei anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di alimentare il ruolo dei volontari in servizio permanente presso Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera attraverso concorsi straordinari aperti ad ogni avente titolo, ampliando in tal modo la platea dei concorrenti, in aggiunta all'attuale dinamica di reclutamento, al fine di supportare lo sforzo operativo di tutte le attività del Corpo connesse al fenomeno migratorio.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

considerato, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023, individuando nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione e prevedendo la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti;

osservato che la relazione illustrativa del provvedimento individua la ratio di tali nuove previsioni nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza in capo allo straniero delle condizioni che legittimano la conversione del permesso di soggiorno e nella individuazione di uno strumento per il contrasto al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio nazionale;

preso atto con favore, più in generale, delle norme volte a sostenere le politiche di sicurezza, laddove si prevede, in particolare, agli articoli 9 e 10, l'incremento del contingente di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» nonché l'aumento delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle forze di polizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458 Governo);

rilevato che l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore, anche in relazione al verificarsi di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati;

rilevato, altresì, che l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, per motivi di lavoro;

segnalato, inoltre, che l'articolo 7, intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015, modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle «donne» e non alle «donne in stato di gravidanza», com'era nella disciplina previgente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a convertire il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

considerato che l'adozione del citato provvedimento si è resa necessaria e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne sono derivate sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica;

preso atto che, a fronte dell'esigenza di rispondere alla legittima richiesta di sicurezza rivolta allo Stato da parte della comunità, alcuni tra gli interventi operati – quali quelli incidenti sulla disciplina dell'espulsione dello straniero nonché quelli finalizzati a potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia – sono strettamente funzionali al perseguimento dell'obiettivo di prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare;

rilevato che le modifiche apportate al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale sono preordinate a garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria;

constatato che gli interventi sulle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati rispondono all'esigenza di assicurare loro adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia;

atteso che, a fronte del rilevante afflusso migratorio registratosi di recente, il provvedimento in via di conversione ha introdotto, altresì, disposizioni volte a migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e ad assicurare sostegno ai comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio, oltre che a supportare le politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. – (Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato) – 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale” sono inserite le seguenti: “, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,”».

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

al numero 3), le parole: «Nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «10. Nei confronti» e le parole: «e si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «; si applicano»;

alla lettera b), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: «, è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «Titolo VIII del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VIII del libro primo del codice penale» e dopo le parole: «quinto e sesto periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al numero 2), le parole: «e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e all'articolo» e le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: “può ordinare” sono sostituite dalla seguente: “ordina”»;

al comma 2, le parole: «Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:» e dopo le parole: «dalle seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

al comma 3, le parole: «primo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: «dei cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni”»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: “commi 11 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis, 11 e 12”.

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni”».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «per il posto rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «, per il posto, rispettivamente,»;

al comma 4, al primo periodo, la parola: «annua» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame”;

b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo”;

c) all'articolo 35-bis:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo”

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis”.

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: “al difensore non è liquidato alcun compenso” sono sostituite dalle seguenti: “il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3-bis, la parola: «presenta» è sostituita dalla seguente: «presenti»;

alla lettera b), le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, al primo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al secondo periodo, le parole: “la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “il procedimento è estinto” e, al terzo periodo, le parole: “successivamente alla dichiarazione di estinzione” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente all'estinzione”»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato»;

alla rubrica, dopo le parole: «di presentazione» sono inserite le seguenti: «e di manifesta infondatezza».

All'articolo 5:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: “è situata la struttura,” sono inserite le seguenti: “secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,” e le parole: “anche in convenzione con gli enti locali” sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: “in coerenza con la normativa regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione della vigente normativa”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati”;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 3-bis”;

4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio”»;

alla lettera b), numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: «dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

al capoverso 6-ter:

al primo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni,»;

al terzo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

al quinto periodo, le parole: «tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni» e la parola: «notifica» è sostituita dalla seguente: «notificazione»;

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al capoverso 1-bis.1, secondo periodo, le parole: «periodo, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «periodo consegue».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «prefettura» è sostituita dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

alla lettera b), le parole: «le parole: “in stato di gravidanza” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: “le donne” sono inserite le seguenti: “, con priorità per quelle”»;

la lettera c) è soppressa;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: “in stato di gravidanza” sono soppresse».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «n. 142» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei»;

al comma 2, le parole: «al comma 1, è» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 è» e dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «nelle strutture di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera»;

al comma 4, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro» e le parole: «e a euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. – (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia) – 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: “trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “trentadue anni”.
2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

Art. 9-ter. – (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi) – 1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028”.

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

All'articolo 11:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «afflusso migratorio» sono inserite le seguenti: «e alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale» e le parole: «di potenziamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il potenziamento» ;

alla lettera a), le parole: «3.750 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,75 milioni di euro», le parole: «alla criminalità organizzata e al terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «della criminalità organizzata e del terrorismo» e le parole: «per il settore» sono sostituiti dalle seguenti: «per i settori»;

alla lettera b), le parole: «1.250 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,25 milioni di euro» e le parole: «per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica»;

al comma 2, le parole: «allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato»;

al comma 3, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

al comma 4, le parole: «2024, e 2025, si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025, si provvede, quanto», le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto», dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023», le parole: «e quanto a 5 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto a 5 milioni di euro» e le parole: «dei fondi speciali di conto capitale iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di conto capitale iscritto»;

al comma 5, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

al comma 6, le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto» e dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023».

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Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 01.
(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,».

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 9:

a) identico:

1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;

2) identico;

3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»

3) il comma 10, è sostituito dal seguente: « 10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»

b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

c) all'articolo 13:

c) identico:

1) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo.»;

1) al comma 3 sono aggiunti , in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma.»;

2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;

2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo,»;

3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi»;

3) identico;

d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non è stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;

d) identica;

d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «può ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»;

e) all'articolo 17, al comma 1:

e) identica;

1) al primo periodo, le parole «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «può essere autorizzato»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».

2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».

2. All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, primo periodo.».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, primo periodo».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

4. Identico:

a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché»;

a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché»;

b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di».

b) identica ;

b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni».

4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12».

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni».

Articolo 2.
(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

Articolo 2.
(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.

2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il posto, rispettivamente, di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

3. Identico.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 3.
(Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.».

«1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame»;

b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo»;

c) all'articolo 35-bis:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo»;

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al difensore non è liquidato alcun compenso» sono sostituite dalle seguenti: «il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

a) identico:

«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».

«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».

b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».

b) all'articolo 23-bis, comma 2, al primo periodo, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi», al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento è estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione»;

b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni»;

a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono inserite le seguenti: «secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati»;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;

4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio»;

b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

b) identico:

1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

1) identico;

«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'età» sono inserite le seguenti: «è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;

2) identico;

3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

3) identico:

«6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

«6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c ) , del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente.».

«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente.».

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di accoglienza)

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura-ufficio territoriale del Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza» sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «le donne» sono inserite le seguenti: «, con priorità per quelle».

c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti.».

c) soppressa.

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse.

Articolo 8.
(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

Articolo 8.
(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.

4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima di euro 500.000,00 per l'anno 2023 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo IV
MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Capo IV
MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 9.
(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

Articolo 9.
(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Identico.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9-bis.
(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue anni».

2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

Articolo 9-ter.
(Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi)

1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028».

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.

Articolo 10.
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

Articolo 10.
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;

a) identica;

b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;

b) identica;

c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;

c) identica;

d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

d) identica.

1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 11.
(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

Articolo 11.
(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

a) quanto a 3,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per i settori motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.

b) quanto a 1,25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.

3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Identico.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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