PDL 1437

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                Capo III
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo IV
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1437

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

di concerto con il ministro delle imprese e del made in italy
( URSO )

con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
( LOLLOBRIGIDA )

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
( CALDERONE )

con il ministro della salute
( SCHILLACI )

con il ministro dell'istruzione e del merito
( VALDITARA )

e con il ministro dell'università e della ricerca
( BERNINI )

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

Presentato il 29 settembre 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il capo I contiene misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie.

Art. 1. – (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale) – L'articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
Con il terzo trimestre 2023 si conclude l'operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 e attuato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus base, riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei ventiquattro mesi intercorsi tra il quarto trimestre 2021 e il terzo trimestre 2023, in considerazione delle menzionate compensazioni integrative, gli importi dei bonus base non hanno subìto alcuna variazione.
Il comma 1 prevede che l'ARERA proceda ad aggiornare i valori dei bonus base applicabili nel quarto trimestre 2023: a tal fine, la quantificazione deve essere tale che – per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato – i livelli obiettivo di riduzione della spesa del quarto trimestre 2023 (valutata per i clienti in regime di tutela) siano pari a quelli già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30 per cento della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15 per cento della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). L'ARERA provvede sulla base degli ordinari meccanismi tariffari.
Il comma 2 prevede che, anche per l'anno 2023, l'ARERA presenti la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, entro il 31 maggio 2024.
Il comma 3 prevede anche per il quarto trimestre 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.
Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dal comma 3 e reca la copertura finanziaria.
I commi 5 e 6 riguardano la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulla fornitura di gas. Il comma 5 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota d'IVA del 5 per cento, invece che all'aliquota del 10 o del 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Negli usi industriali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del citato testo unico, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non dilettantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali e per quelle agricole nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione e negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.
Il comma 6 prevede che la riduzione dell'aliquota d'IVA dal 22 per cento al 5 per cento prevista dal comma 5 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un «contratto di servizio energia» nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento. In particolare, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento.
Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 e reca la copertura finanziaria.
Il comma 8 reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 in materia di contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che persegue la finalità di contribuire a contenere la spesa energetica da sostenere nel quarto trimestre 2023 dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
Con tale finalità viene previsto un contributo straordinario per complessivi 300 milioni di euro, da erogare ai nuclei familiari beneficiari di bonus sociale elettrico. Tale contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata dall'ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).
Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita dall'ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 8.

Art. 2. – (Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio) – I commi da 1 a 4 concedono ai beneficiari della cosiddetta «social card», già istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale contributo previsto per l'acquisto dei beni di prima necessità da parte dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti, un ulteriore contributo da destinare all'acquisto di carburante ovvero di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Infatti, dai dati raccolti dal Ministero delle imprese e del made in Italy si rileva che nel mese di agosto 2023 la media nazionale del prezzo dei carburanti prelevati con modalità self service è stata di circa euro 1,95 per la benzina e di circa euro 1,87 per il gasolio, con conseguenti aggravi sull'economia familiare dei cittadini meno agiati.
Ciò rilevato, si premette innanzitutto che l'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti la situazione economica del cui nucleo familiare risulti di valore non superiore a 15.000 euro secondo l'indicatore della situazione economica equivalente, attraverso l'erogazione di un contributo da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, sono stati definiti i criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del suddetto contributo economico, attraverso il titolo abilitante costituito dalla social card, per un importo complessivo di euro 382,5.
Il contributo stabilito dalla social card è attualmente destinato solo all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, così come stabilito dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022 e specificato dal decreto ministeriale 18 aprile 2023. Il comma 1 del presente articolo, in particolare, modifica l'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022 prevedendo che la social card possa essere utilizzata, oltre che per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per l'acquisto di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Allo stesso articolo viene apportata un'ulteriore modifica, prevedendo che la dotazione del fondo per l'acquisto di beni di prima necessità sia portata a 600 milioni di euro, con un conseguente incremento di 100 milioni di euro rispetto all'iniziale stanziamento previsto dalla legge n. 197 del 2022, per l'acquisto di carburante ovvero per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Al comma 2 è previsto un decreto di attuazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, volto a stabilire l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare e le modalità di raccordo con le disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante nonché di prevedere la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario. Si prevede, inoltre, che con il decreto vengano disciplinate le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato e, infine, le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo al dettaglio, affinché possano effettuare sconti alla pompa ai titolari di social card.
Il comma 3 quantifica gli oneri del comma 1 e ne prevede la copertura finanziaria.
Il comma 4, per far fronte alle esigenze emerse nel corso dell'anno, incrementa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5. Tale fondo è finalizzato all'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento, comunque non oltre l'importo di 60 euro. Il buono è concesso alle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine, il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023. Ciononostante, le risorse del PNRR assegnate alle regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative al diritto allo studio universitario delle regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Il fabbisogno finanziario occorrente per soddisfare i circa 4.947 idonei non beneficiari è pari a euro 17.435.475,02.
Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse del PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l'anno accademico 2022/2023, per un importo complessivo di euro 10.005.808,55.
Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario. Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro 7.429.666, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all'anno accademico 2022/2023.
Il comma 6 quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e reca la copertura finanziaria.

Art. 3. – (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica) – La disposizione è volta a riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2017, adottato in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 167 del 2017, al fine di adeguarla alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito denominata anche «Linee guida»). Infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore vigente, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 24 maggio 2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.
Secondo la nuova disciplina dell'Unione europea, il meccanismo agevolativo vigente dovrà essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della sua compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato.
L'accordo esplicito e incondizionato alle «opportune misure proposte» dalla Commissione per l'adeguamento entro il 31 dicembre 2023 è contenuto nella comunicazione 2023/C 56/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 febbraio 2023. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, «a seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure».
L'intervento proposto riveste carattere di urgenza, tenuto conto dei tempi necessari per gli adempimenti procedurali e tecnici volti ad assicurare l'erogazione degli aiuti già a partire dall'inizio del 2024.
Con l'obiettivo di rendere esecutive le nuove agevolazioni da gennaio 2024, la norma consente di comprimere i tempi amministrativi e demanda all'ARERA la regolazione operativa della misura.
Nel merito, la norma definisce in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida: si tratta delle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, abbiano raggiunto un consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh e operino in uno dei settori agevolabili elencati nell'allegato 1 alla comunicazione della Commissione (in funzione del rischio – alto o medio – di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell'energia elettrica) ovvero abbiano avuto accesso alle agevolazioni in favore dei soggetti energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle vecchie linee guida.
Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni, a partire dalla medesima data, le imprese che, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2017, hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cosiddetta «clausola di grandfathering», ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida previgenti ma che hanno beneficiato di una clausola di salvaguardia. Le imprese in difficoltà non possono accedere all'agevolazione, come avviene anche per la misura vigente.
È inoltre previsto che possono considerarsi ammissibili ad agevolazione i settori, e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori non inclusi nell'allegato 1 alle medesime Linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente.
Il calcolo dello sconto è determinato in continuità con il regime vigente: è pertanto ammesso lo sconto unicamente sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico destinati al finanziamento delle fonti di energia elettrica rinnovabili, ossia sull'elemento denominato A3* della componente ASOS. Detto sconto a favore dei soggetti energivori determina un effetto redistributivo dei costi delle fonti energetiche rinnovabili sugli utenti non agevolati, famiglie e imprese.
Sono proposti i livelli di contribuzione maggiormente vantaggiosi consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità. È quindi stabilita la soglia di contribuzione minima inderogabile, che deve essere comunque garantita in coerenza con la disciplina europea. È inoltre prevista una maggiorazione del beneficio a condizione che i beneficiari coprano il 50 per cento del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono anidride carbonica.
Rispetto alla misura vigente si segnalano alcuni aspetti innovativi che la disposizione introduce:

una significativa semplificazione amministrativa, a vantaggio sia del sistema sia delle imprese, attraverso il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese in determinate condizioni;

l'imposizione ai beneficiari delle agevolazioni dell'effettuazione della diagnosi energetica, già prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2014, nonché l'obbligo ulteriore di adottare una delle seguenti misure: attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita; ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio; investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Le verifiche circa il rispetto dei suddetti obblighi sono attribuite alla competenza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e in caso di inottemperanza del rispetto ai suddetti obblighi l'impresa è tenuta al rimborso dell'aiuto percepito e potrà ricevere ulteriori aiuti solo dopo aver rimborsato l'importo stesso.
All'ARERA è attribuita la definizione della disciplina regolatoria della misura e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'elaborazione dell'elenco annuale dei beneficiari, sulla base delle indicazioni della stessa Autorità. Da ultimo, è chiarito che l'efficacia delle disposizioni attuative della misura è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilità con le previsioni della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
Il comma 1 prevede che, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Con il comma 2 si prevede il diritto di accesso alle agevolazioni anche per le imprese che, oltre a rispettare la soglia di consumo annuo di 1 GWh, operano in un settore o sotto-settore che, seppur non compreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi delle previsioni delle Linee guida. Gli oneri per la verifica dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità previsti dalla Linee guida, da operarsi da parte di un esperto indipendente, sono a carico dei proponenti. I proponenti sottopongono le richieste di ammissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne verifica la regolarità e la completezza.
Il comma 3 stabilisce che non accedono alle agevolazioni le imprese le quali, anche se in possesso dei requisiti, si trovano in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)».
Il successivo comma 4 stabilisce le contribuzioni agevolate alla copertura degli oneri generali di sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili cui hanno diritto le imprese agevolabili. Si tratta delle seguenti:

a) con riferimento alle imprese a forte rischio di delocalizzazione, la contribuzione è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa (VAL);

b) con riferimento alle imprese a rischi di delocalizzazione è pari al minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del VAL dell'impresa;

c) con riferimento alle imprese ammissibili che non rientrano nei punti precedenti (ossia quelle aventi diritto alla cosiddetta «clausola di grandfathering»), è pari al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia per gli anni 2024, 2025 e 2026, il 55 per cento per l'anno 2027 e l'80 per cento per l'anno 2028 e, rispettivamente, l'1,5 per cento, il 2,5 per cento e il 3,5 per cento del VAL dell'impresa.

Con i commi 5 e 6 sono stabilite riduzioni della contribuzione prevista al comma precedente per le imprese a rischio di rilocalizzazione e per quelle che beneficiano della clausola di grandfathering che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità. In tali casi il contributo alla copertura degli oneri afferenti alle energie rinnovabili è, rispettivamente, pari al minor valore tra il 15 per cento della componente A3* e lo 0,5 per cento del VAL dell'impresa, ovvero pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della A3* e l'1,5 per cento del VAL dell'impresa.
Il successivo comma 7 dispone che la contribuzione minima alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantita all'impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida è pari al prodotto tra 0,5 euro/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
I successivi commi disciplinano gli obblighi, e i relativi controlli, che le imprese che accedono devono eseguire (cosiddette «green conditionality»). Il comma 8 infatti pone a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tale obbligo già sussiste ai sensi del richiamato decreto legislativo e viene ribadito e rafforzato dall'ulteriore obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Il comma 9 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – ENEA il compito di svolgere dei controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA svolge altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto riguarda rispettivamente le misure relative alla riduzione dell'impronta di carbonio mediante energia prodotta da fonti rinnovabili e progetti che comportano riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I costi sostenuti per lo svolgimento dei controlli trovano copertura a valere sui pertinenti elementi della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, secondo modalità definite dall'ARERA. Nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo. Il comma 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Con il comma 10 sono attribuite all'ARERA le competenze per dare attuazione alle disposizioni previste dalla norma. Si prevede in particolare che l'ARERA definisca:

a) le modalità e i termini con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti;

b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali, per ciascun anno a decorrere dal 2024, verifica il rispetto dei requisiti delle imprese e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni;

c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per lo svolgimento delle attività istruttorie di accesso alle agevolazioni;

d) le modalità di calcolo del VAL, determinato come media triennale, e del consumo annuo;

e) le modalità per la copertura dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per le attività relative ai controlli;

f) le modalità di riconoscimento delle agevolazioni in favore delle imprese aventi diritto;

g) le modalità per il controllo successivo ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e per il recupero delle eventuali agevolazioni erogate in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;

h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il nuovo regime di agevolazioni.

Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è attribuita l'individuazione delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi delle cosiddette «green conditionality» posti a carico delle imprese agevolate nonché per lo svolgimento dei relativi controlli (comma 11).
Si prevede quindi che la CSEA trasmetta annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provveda agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (comma 12).
Il comma 13 stabilisce che il Ministero provveda all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento dell'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e che i relativi oneri siano posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il comma 14 chiarisce che la disciplina delle agevolazioni a favore dei soggetti energivori, di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Infine, il comma 15 stabilisce che, al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

Il capo II contiene misure in materia di versamenti fiscali.

Art. 4. – (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) – La disposizione consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.
La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.
Il comma 2 precisa che, ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Il capo III contiene misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica.

Art. 5. – (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese) – La disposizione, ai commi 1 e 2, disciplina specifici aspetti legati all'eventuale acquisizione, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un compendio aziendale appartenente a un'impresa di assicurazione sulla vita posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In particolare, il comma 1 consente al cessionario di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione. Vanno comunque registrati, se presenti, i minori valori, rispetto a quelli di carico come risultanti dal libro mastro delle gestioni separate, imputabili a perdite di carattere durevole (ad esempio perché derivanti da una qualità creditizia anomala degli emittenti gli attivi finanziari). Inoltre, al cessionario è concessa la facoltà di valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel suo patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Per quanto attiene ai profili fiscali, lo stesso comma 1 dispone che la rilevazione contabile al valore di carico alla data di trasferimento degli attivi finanziari abbia rilevanza, per il cedente e per il cessionario, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La disposizione, in considerazione dell'operatività del cessionario, è volta a garantire continuità di gestione al compendio aziendale e, per un limitato periodo di tempo, consente di attribuire continuità di valori anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e di mantenere i valori fiscali del bilancio del soggetto cessionario allineati a quelli civilistici.
Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Facendo riferimento all'operazione che ricadrà nell'ambito di applicazione del comma 1, la disposizione non genera effetti di gettito in considerazione del fatto che non si darebbe luogo alla dismissione di titoli per fronteggiare richieste di riscatti e, conseguentemente, le minusvalenze latenti non verrebbero realizzate nel periodo di tempo in cui l'impresa cessionaria resterà operativa.
Inoltre, il comma 1 stabilisce che le cessioni di cui al presente comma si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora dovute, si applicano agli atti aventi a oggetto queste cessioni nella misura fissa normativamente prevista. Tale disposizione, introdotta per un corretto inquadramento della fattispecie ai fini dell'IVA, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell'operazione, la quale, coerentemente con la vigente disciplina nazionale e dell'Unione europea, consiste a tutti gli effetti nel trasferimento di un insieme di beni e attività idonei nel loro complesso allo svolgimento di un'attività produttiva, e non del solo portafoglio assicurativo. Anche con riguardo alle imposte indirette, facendo riferimento alle operazioni di cessione che ricadranno nell'ambito di applicazione del comma 1, la disposizione non genera perdite di gettito in considerazione del valore e della composizione del compendio oggetto di cessione.
Ai soli fini contabili, per ragioni di parità di trattamento, il comma 2 estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei princìpi contabili nazionali le quali, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1. Inoltre, è estesa anche a queste la possibilità di valutare successivamente, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e in quello successivo, i suddetti attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Infine, il comma 2, con finalità meramente ricognitive sussistendo le condizioni sopra descritte, conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I riflessi della disposizione del comma 1, relativa alle imposte dirette, sono invece limitati al periodo di operatività del soggetto cessionario del compendio aziendale dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.
Anche il comma 3 riguarda l'attività assicurativa. La dinamica di incremento dei tassi di interesse, avviatasi in conseguenza del conflitto militare in Ucraina e ulteriormente amplificatasi in conseguenza delle azioni di politica monetaria della Banca centrale europea, ha comportato, nel corso del 2022, una sensibile riduzione di valore dei titoli a reddito fisso che le imprese di assicurazione detenevano nei propri portafogli.
Per fare fronte a tale problema, si intervenne consentendo alle compagnie assicurative e alle altre imprese che non redigono i bilanci secondo i princìpi contabili internazionali, già a partire dalle relazioni intermedie relative al secondo semestre del 2022, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (ossia quello dell'esercizio 2021), anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Inoltre, per quanto concerne le sole imprese di assicurazione la norma ha consentito di tener conto, nel calcolo della riserva indisponibile – da costituire a fronte dei diversi valori emergenti dalla valutazione secondo quanto riportato nell'ultimo bilancio approvato invece che al valore di mercato – anche dell'effetto sugli impegni verso gli assicurati, consentendo il preventivo scorporo delle perdite che, per quota parte, sono di loro competenza. In relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, gli effetti di tale deroga possono essere estesi agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella valutazione, oltre al mutato quadro congiunturale, vanno tenuti presenti anche eventuali effetti negativi in cui potrebbero incorrere imprese che dovessero versare in situazioni di squilibrio dovute ad una non corretta politica di gestione integrata degli attivi e dei passivi.

Art. 6. – (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria) – La norma mira a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
L'intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sulla disciplina applicabile alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo.
La norma interpretativa è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, «ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente».
Si tratta pertanto dell'interpretazione autentica della disciplina di diritto interno effettuata in coerenza con le disposizioni della citata direttiva.

Art. 7. – (Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili) – Il comma 1 adegua la normativa sul controllo alle attuali competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dello svolgimento, da parte di diverse strutture dipartimentali, delle attività di analisi e valutazione della spesa.
La modifica consentirebbe di utilizzare, qualora necessario, la procedura di cui all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 per l'attivazione del comando di personale delle aree e dirigenziali anche a strutture non comprese tra quelle indicate nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 123 del 2011.
Il comma 2 prevede che alle società SIMEST S.p.A. e SACE S.p.A. non si applichino i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti iscritti nell'elenco approvato con il provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Prevede, inoltre, che le predette società conservano autonomia finanziaria e operativa, fermi restando, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
Il comma 3 prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti, possono essere ammessi a fruire del finanziamento del Fondo. A tal fine, si prevede che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le amministrazioni titolari comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli elenchi degli interventi beneficiari, secondo le modalità indicate dalla medesima Ragioneria. La disposizione, inoltre, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.
Il comma 4 prevede che, ferme restando le condizioni per l'accesso alle prestazioni del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, gli interventi relativi a opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, considerino come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Si prevede che il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito comunichino, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto e dell'indicazione del soggetto attuatore, e che, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro i successivi dieci giorni, siano assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco.
Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 e reca la copertura finanziaria.

Il capo quarto reca le disposizioni finali.

Art. 8. – (Entrata in vigore) – L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023.

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure urgenti per il settore energetico»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, nonché misure in materia di finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Articolo 1.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 – (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). – 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale,».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:

a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;

d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per l'anno 2023 dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.
(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:

1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:

a) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;

c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);

d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;

e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;

f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo ex-post ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;

h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex-post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI

Articolo 4.
(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)

1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Capo III
MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)

1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 , che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1 possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-octies, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3-decies:

1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».

c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:

«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Articolo 6.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite con le parole «al».
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Schillaci, Ministro della salute
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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