PDL 1419-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1419-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

(LOLLOBRIGIDA)

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»

Presentato il 19 settembre 2023

(Relatrice: LA PORTA )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 10 gennaio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (C. 1419 Governo);

rilevato che:

il disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione, ha lo scopo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana – che coniuga artigianalità e creatività – attraverso l'istituzione di un premio al merito denominato «Maestro dell'arte della cucina italiana», destinato a cinque distinte categorie di merito, e che, a tal fine, il provvedimento stabilisce i criteri per la formulazione delle candidature e il loro esame da parte di un comitato ad hoc, definendo le modalità per l'assegnazione e la revoca del premio, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni sviluppate in particolare nella sentenza n. 175 del 2005, ha ricondotto l'ambito materiale della tutela del made in Italy principalmente nell'alveo della tutela della concorrenza;

il disegno di legge appare quindi riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

con riferimento alla disposizione dell'articolo 9 rileva, altresì, la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (C. 1419 Governo);

premesso che:

il provvedimento si pone l'obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito;

l'articolo 6, nel disciplinare la presentazione delle candidature da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dispone che ad esse, tra i vari atti, siano allegati anche l'estratto del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (C. 1419 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che prevedono che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» possa essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, troveranno applicazione nei limiti delle risorse stanziate dal successivo articolo 11;

agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, è finalizzata ad assicurare la copertura dei complessivi oneri derivanti dall'istituzione e dal conferimento del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» di cui agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento;

segnalata l'opportunità di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4, al fine di conformarla a quella comunemente utilizzata nella prassi;

rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11 del provvedimento, al fine di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento agli stanziamenti iscritti nel bilancio triennale 2024-2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024;

e con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati con le seguenti: compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (C. 1419 Governo);

considerato che il provvedimento ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito;

valutato con favore che l'articolo 5 stabilisce che tra i requisiti che devono possedere i candidati al premio vengono previsti la conclusione di un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento e la maturazione, nello stesso settore, di almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza;

preso atto che l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature, prevedendo che tra i componenti figurino il Ministro delle imprese e del made in Italy e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Finalità)

Art. 1.
(Finalità)

1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

Identico.

Art. 2.
(Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»)

Art. 2.
(Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», di seguito denominato «premio», conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

Identico.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

Art. 3.
(Conferimento del premio)

Art. 3.
(Conferimento del premio)

1. Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:

Identico.

a) gelateria;

b) pasticceria;

c) cucina;

d) vitivinicoltura;

e) olivicoltura.

2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.
(Decorazione)

Art. 4.
(Decorazione)

1. Il premio è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, una delle seguenti diciture:

Identico.

a) «Maestro dell'arte della gelateria italiana»;

b) «Maestro dell'arte della pasticceria italiana»;

c) «Maestro dell'arte della cucina italiana»;

d) «Maestro dell'arte vitivinicola italiana»;

e) «Maestro dell'arte olivicola italiana».

Art. 5.
(Requisiti dei candidati)

Art. 5.
(Requisiti dei candidati)

1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Identico.

a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;

b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento;

c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;

d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

Art. 6.
(Presentazione delle candidature)

Art. 6.
(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le associazioni di categoria possono presentare segnalazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Identico.

2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:

a) documento d'identità;

b) codice fiscale;

c) curriculum vitae;

d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

Art. 7.
(Comitato di selezione)

Art. 7.
(Comitato di selezione)

1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. Identico.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

2. Identico.

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.

3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Identico.

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

Art. 8.
(Fase istruttoria)

Art. 8.
(Fase istruttoria)

1. Il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

Identico.

2. L'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

Art. 9.
(Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali)

Art. 9.
(Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali)

1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Identico.

Art. 10.
(Revoca del premio)

Art. 10.
(Revoca del premio)

1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.

Identico.

2. La revoca del premio può essere proposta da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio.

4. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. Identico.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Identico.

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