PDL 1406-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1406-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 settembre 2023 (v. stampato Senato n. 571)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro delle imprese e del made in italy
( URSO )

di concerto con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
( ROCCELLA )

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 settembre 2023

(Relatore: CASASCO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 18 ottobre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1406.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1406 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 8, in tema di digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi, al comma 1, prevede che, al fine di valorizzare le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il Ministero delle imprese e del made in Italy implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento; in proposito, potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di tale disposizione al fine di chiarirne l'effettiva portata normativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di 90 giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 3 agosto 2023 sul disegno di legge C. 851), il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); peraltro, il periodo successivo della medesima disposizione prevede altresì che «con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi è acquisito il parere del Consiglio di Stato»; in proposito si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci «l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo», come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

il comma 4 dell'articolo 3 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 31 maggio 2023 sul disegno di legge C. 1038); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

l'articolo 3, comma 2, lettera a), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni; al riguardo, si segnala che l'articolo 9, comma 1, della legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) prevede, rispettivamente alle lettere g) ed h), i seguenti princìpi e criteri direttivi: «rivedere e razionalizzare [...] gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi» e «rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato»; la parziale sovrapposizione tra le due deleghe rende opportuno un coordinamento, prevedendo che la razionalizzazione della disciplina degli incentivi sia coerente con la programmata revisione del sistema di imposizione in materia di reddito d'impresa e con l'obiettivo di riconoscere alle imprese agevolazioni fiscali non soggette a previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

l'articolo 7 abroga il comma 3 dell'articolo 27 della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022) il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci e coordinare i controlli sulle attività economiche; in proposito si segnala che la medesima abrogazione è contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge S. 825 in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione delle strumento militare nazionale nonché disposizioni in materia di termini legislativi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 3, comma 4, le parole: «dell'ultimo dei» con le seguenti: «di ciascuno dei»;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 8, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3 e l'articolo 7.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;

rilevato che:

il disegno di legge, che consta di 10 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in quanto tra le riforme abilitanti è inclusa la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno» nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

in particolare, il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese precisando che nell'esercizio della delega al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice, nel rispetto dei princìpi generali e di princìpi e criteri direttivi espressamente enunciati dal disegno di legge;

specifiche disposizioni del disegno di legge sono volte a favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, ed a favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, il coordinamento e l'integrazione degli interventi statali con gli interventi regionali, nonché ad individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto della programmazione nazionale;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

per quanto riguarda più specificamente la tutela della concorrenza, con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che la materia «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» e, secondo la citata giurisprudenza costituzionale, «appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, Cost.)»;

in merito alla garanzia delle prerogative regionali, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge richiama il rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, e l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge prevede che i decreti legislativi attuativi della delega siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 8, in materia di in materia di digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi, reca, al comma 4, disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di rilascio delle certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi;

in particolare, il citato comma 4 prevede che in via sperimentale, il Ministero delle imprese e del made in Italy – di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno – definisca protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, tra l'altro, della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1406, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, approvato dal Senato;

apprezzate le finalità del provvedimento di operare una revisione del sistema degli incentivi alle imprese, inclusi quelli aventi natura fiscale, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo;

sottolineata favorevolmente la scelta di pervenire alla redazione di un codice che razionalizzi l'offerta di incentivi e ne armonizzi la disciplina;

evidenziato che tra i princìpi e i criteri direttivi di delega per la sistematizzazione delle misure di incentivazione si fa riferimento a criteri che tengano conto, tra l'altro, del sostegno alla sostenibilità ambientale in rapporto all'efficientamento energetico e alla transizione ecologica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1406 Governo, approvato in prima lettura dal Senato il 13 settembre 2023, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

preso atto che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF), e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove prevede, tra le riforme abilitanti, la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno» nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

apprezzato che, in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, l'articolo 4, nell'elencare i princìpi e criteri specifici, ulteriori rispetto ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai quali il Governo, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni, è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi prevista all'articolo 3, prevede la ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali, tra l'altro, il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione;

l'articolo 6, comma 1, nell'indicare i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi», prevede, in particolare, alle lettera g) e h), che siano riconosciute premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, alle imprese che assumano persone con disabilità e valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

preso atto, infine, che l'articolo 8, al comma 4, prevede, in via sperimentale, al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione di protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1406 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 6 del provvedimento, nell'indicare i princìpi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, prevede che siano riconosciute premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che assumano persone con disabilità e per quelle che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» (C. 1406 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che il provvedimento consta di 10 articoli e, in particolare, per quanto riguarda la competenza della Commissione agricoltura, esclude il settore agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura dalla riforma del sistema di incentivi prevista dalla delega (articolo 3, comma 2, lettera a) e dalla applicazione dell'articolo 8, comma 2, che attribuisce al Registro nazionale degli aiuti di Stato la funzione di assolvere all'onere pubblicitario e di trasparenza a a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (C. 1406 Governo, approvato dal Senato);

evidenziato che il disegno di legge è inteso al superamento dei limiti esistenti nell'attuale panorama degli incentivi alle imprese, connotato dall'estrema numerosità delle misure incentivanti e dall'assenza di un sistema compiuto di regole, anche procedimentali, applicabili in materia;

richiamato, in particolare, l'articolo 2 che identifica i princìpi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti;

richiamato altresì l'articolo 6 che indica i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi»;

espresso apprezzamento per le misure contenute nell'articolo 8 intese a valorizzazione le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della connessa piattaforma telematica, ai fini dell'espletamento dell'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle Amministrazioni pubbliche ed intese altresì a semplificare gli obblighi in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore;

ritenuto che gli interventi prefigurati dal provvedimento potranno consentire un'applicazione uniforme delle norme in materia d'incentivi, garantendo al contempo un più agevole controllo sul rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

atteso che l'impianto complessivo del disegno di legge risulta coerente con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, prefiggendosi di attuare obiettivi generali di crescita e sviluppo e di coesione territoriale, pienamente conformi alle politiche europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su