PDL 1387

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1387

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 settembre 2023 (v. stampato Senato n. 684)

d'iniziativa dei senatori
LA MARCA, ALFIERI, FINA, ROJC, RANDO, CAMUSSO, DELRIO, VERDUCCI, LOSACCO, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, PARRINI, MARTELLA, D'ELIA, SENSI, COTTARELLI, LORENZIN, VERINI, ROSSOMANDO, NICITA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 settembre 2023

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, č autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausole finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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