PDL 1334

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1334

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MEROLA, MORASSUT

Introduzione dell'articolo 716-bis del codice della navigazione in materia di installazione di sistemi di protezione dall'inquinamento acustico e ambientale negli aeroporti situati in aree urbane

Presentata il 26 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'incremento dei movimenti aerei a bassa quota sulle città rende oramai necessaria una revisione generale della vigente legislazione antirumore, che risale al 1997, prestando particolare attenzione agli aeroporti che insistono sulle aree urbane.
In particolare è necessario tutelare la popolazione residente nei pressi degli aeroporti, prevedendo una riduzione drastica dei sorvoli negli orari di maggiore disturbo, ossia dalle ore 6 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23, e valutando il completo blocco dei movimenti notturni sulle città a partire dalle ore 23, eccetto che per esclusive e accertabili ragioni di sicurezza.
Infatti, il traffico aereo sta interessando sempre più il periodo notturno ed è dunque una priorità l'applicazione di procedure di decollo antirumore e la sperimentazione di protocolli che possano attuare anche percorsi di decollo e atterraggio differenti.
I residenti nei cosiddetti «coni» aeroportuali sono esposti al rumore del transito aereo, in decollo o atterraggio, più di 100 volte al giorno, il che significa essere interrotti da qualsiasi tipo di attività per 12/20 secondi ogni volta, nelle ore di punta anche 14/15 volte in un'ora.
Il decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997 e adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), affronta l'effetto acustico usando l'indice logaritmico del livello di valutazione del rumore aeroportuale (LVA), che si basa sulla sommatoria del rumore prodotto da ogni movimento suddiviso per l'orario di attività e non fa alcun riferimento al numero massimo di movimenti che possono essere imposti alla popolazione sottostante. In particolare non viene valutata la pressione che il rumore acustico esercita sul sistema nervoso centrale e sul sistema nervoso autonomo, mentre tale pressione può addirittura provocare stati di ansia continua che incidono fortemente sul generale stato di salute.
In teoria, a legislazione vigente, si potrebbe giungere a 180/200 sorvoli quotidiani restando ancora dentro al tetto di 65 decibel di LVA, consentito dall'ormai obsoleto decreto 31 ottobre 1997, sopra citato.
L'obiettivo che si intende perseguire con la presente proposta di legge è quindi quello di favorire la revisione dei limiti tenendo conto delle problematiche esposte e per questo è necessario introdurre nella legislazione la regola generale di un uso minimo del cielo sopra le città inserendo tale principio all'interno della fonte primaria, ossia il codice della navigazione.
Il nuovo articolo 716-bis inserito nel codice della navigazione dispone quindi che negli aeroporti situati all'interno di aree urbane o limitrofi ad esse, il gestore aeroportuale debba assicurare, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, adeguati sistemi di protezione delle comunità dai rischi e dagli effetti dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché il rispetto degli orari di volo stabiliti, concordando con i comuni competenti adeguate forme di partecipazione dei cittadini nelle commissioni aeroportuali, chiaramente d'intesa con i comuni stessi.
Si tratta di una modifica importante e necessaria che potrà migliorare la vita di tante comunità e per questo se ne chiede la veloce approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice della navigazione, dopo l'articolo 716 è inserito il seguente:

«Art. 716-bis. – (Sistemi di protezione dall'inquinamento acustico e ambientale) – Negli aeroporti situati all'interno di aree urbane o limitrofi ad esse, il gestore aeroportuale assicura, d'intesa con i comuni interessati e fermi restando i compiti di cui all'articolo 705, adeguati sistemi di protezione delle comunità ivi insediate dai rischi e dagli effetti dell'inquinamento acustico e ambientale, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Sistema nazionale di protezione ambientale e del Ministero della salute, nonché il rispetto degli orari di volo stabiliti, concordando con i comuni medesimi adeguate forme di partecipazione dei cittadini alle commissioni aeroportuali».

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