PDL 1301

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1301

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione

Presentata il 13 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca alcune modifiche al codice di procedura civile, attraverso interventi minimali che si rendono necessari al fine di adeguare il vigente ordinamento processuale:

alle pronunzie della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di protezione dei diritti del consumatore a fronte di un decreto ingiuntivo che, ancorché passato in giudicato, si basa su un contratto contenente una clausola «abusiva» e quindi nulla;

alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9479 del 6 aprile 2022, che ha tentato di indicare alcune prime soluzioni ai giudici chiamati a dare applicazione al diritto eurounitario come interpretato dalla Corte di giustizia; tali soluzioni, operando sul diritto vigente, hanno generato molte incertezze tra gli interpreti e gli operatori, evocando la necessità di un intervento, sia pur minimale, del legislatore ordinario.

Pertanto, la presente proposta di legge reca alcune modifiche al codice di procedura civile prevedendo:

a) al primo comma dell'articolo 640, che il giudice del procedimento monitorio debba in ogni caso effettuare, anche d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore e posto alla base dell'istanza di rilascio del decreto ingiuntivo;

b) al primo comma dell'articolo 641, che il decreto ingiuntivo debba contenere l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più fare valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto ingiuntivo non opposto diventerà irrevocabile anche in relazione a tali questioni;

c) all'articolo 656, la previsione di un nuovo mezzo d'impugnazione straordinaria del decreto ingiuntivo, introdotto dall'articolo aggiuntivo 396-bis, a tenore del quale, in caso di mancanza di motivazione circa l'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore o dell'avvertimento di cui al primo comma dell'articolo 641, come modificato dalla presente proposta di legge, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato, nel termine di decadenza di trenta giorni, facendo ricorso non all'opposizione tardiva di cui all'articolo 650, bensì a un nuovo mezzo di revocazione straordinaria, al solo fine di far valere il carattere abusivo di dette clausole. La competenza funzionale appartiene al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il quale può sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 649.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento d'ingiunzione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 640 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice effettua, d'ufficio, il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore in relazione all'oggetto della controversia»;

b) al primo comma dell'articolo 641 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto contiene altresì l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventa irrevocabile anche in relazione all'abusività di tali clausole»;

c) all'articolo 656 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo per mancata opposizione, può altresì impugnarsi per revocazione nel caso previsto all'articolo 396-bis».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 396 è inserito il seguente:

«Art. 396-bis.(Revocazione del decreto d'ingiunzione non opposto). – In caso di mancanza di motivazione circa l'esito del controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore in relazione all'oggetto della controversia di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 640 o dell'avvertimento di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 641, il decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato ai sensi del presente articolo per fare valere il carattere abusivo delle medesime clausole.
La revocazione si propone, a pena di decadenza, davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto d'ingiunzione di cui al primo comma, entro trenta giorni dal rilievo del giudice dell'opposizione al precetto o, se iniziata, del giudice dell'opposizione all'esecuzione proposta dal consumatore intimato in base al medesimo decreto.
Non è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 650. L'esecutorietà del decreto d'ingiunzione può essere sospesa dal giudice della revocazione a norma dell'articolo 649»;

b) il secondo comma dell'articolo 398 è sostituito dal seguente:

«La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, ovvero dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 396-bis e del rilievo operato dal giudice ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 396-bis».

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