PDL 1294-439-603-1245-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 6  
                    Articolo 6                       Articolo 7  
                    Articolo 7                       Articolo 8  
                    Articolo 8                       Articolo 9  
                    Articolo 9                       Articolo 10  
                    Articolo 10                       Articolo 11  
                    Articolo 11                       Articolo 12  
                    Articolo 12                       Articolo 13  
                    Articolo 13                       Articolo 14  
                      Articolo 15  
                    Articolo 14                       Articolo 16  
                      Articolo 17  
                    Articolo 15                       Articolo 18  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1294-439-603-1245-1377-A

DISEGNO DI LEGGE

1294

presentato dal ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

e dal ministro della giustizia
(NORDIO)

Disposizioni per il contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica

Presentato il 12 luglio 2023

e

PROPOSTE DI LEGGE

439

d'iniziativa dei deputati
BONETTI, RICHETTI, BENZONI, BONIFAZI, BOSCHI, CARFAGNA, CASTIGLIONE, D'ALESSIO, DEL BARBA, DE MONTE, FARAONE, GADDA, GRIPPO, GRUPPIONI, MARATTIN, PASTORELLA, ROSATO, RUFFINO, SOTTANELLI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

Presentata il 24 ottobre 2022

603

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, AIELLO, AMATO, CARAMIELLO, CARMINA, CHERCHI, DELL'OLIO, D'ORSO, FEDE, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA, MARIANNA RICCIARDI, SCUTELLÀ

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori

Presentata il 21 novembre 2022

1245

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, BRAGA, SCHLEIN, GHIO, BOLDRINI, BONAFÈ, DI BIASE, CIANI, FORATTINI, MALAVASI, CASU, DE LUCA, MORASSUT, ROGGIANI, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BARBAGALLO, BERRUTO, CARÈ, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE MICHELI, DI SANZO, FASSINO, FORNARO, FOSSI, GIANASSI, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, LETTA, MADIA, MANCINI, MANZI, MARINO, MAURI, MEROLA, ORFINI, UBALDO PAGANO, PELUFFO, PORTA, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, STUMPO, TABACCI, VACCARI, ZAN, ZINGARETTI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per il contrasto della violenza domestica e di genere

Presentata il 23 giugno 2023

e

1377

d'iniziativa dei deputati
POLIDORI, DEBORAH BERGAMINI, DALLA CHIESA, PATRIARCA, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PELLA, PITTALIS, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI, TOSI

Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne

Presentata il 31 agosto 2023

(Relatore: MASCHIO )

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 ottobre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1294. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 439, 603, 1245 e 1377 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1294 e abb., recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il disegno di legge interviene su numerosi aspetti della normativa in materia di contrasto della violenza sulle donne, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sulla prevenzione del fenomeno;

oltre ad ampliare la definizione di violenza domestica, inserendovi anche la cosiddetta «violenza assistita» ossia la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età, il provvedimento interviene sulle misure di prevenzione potenziando l'istituto dell'ammonimento del questore (articolo 1) e le modalità elettroniche di controllo degli indagati per i reati di violenza di genere e domestica (articoli 2 e 10), estendendo l'ambito di applicazione di misure cautelari coercitive (articolo 11), potenziando l'istituto della sorveglianza speciale (articolo 2) e prevedendo un aggravamento delle pene quando reati sono commessi nonostante l'applicazione di misure di prevenzione;

il disegno di legge rafforza il sostegno nei riguardi delle vittime dei reati, estendendo le informazioni che debbono essere rese loro (articoli 1 e 12), intervenendo sulla provvisionale loro dovuta (articolo 14) e sulla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti (articolo 14-ter) e valorizza le iniziative di formazione specifica degli operatori che dovranno interagire con le vittime (articolo 5);

il provvedimento accelera la trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati di violenza sulle donne e domestica, intervenendo sulla priorità di trattazione dei procedimenti e sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari (articoli 3, 4 e 6);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere h) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» (C. 1294 e abb.);

condivise le finalità del provvedimento, volto a rafforzare gli strumenti e le procedure previste dall'ordinamento vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, nel solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1294, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, e le proposte di legge ad esso abbinate;

preso atto che il provvedimento è teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza, che consentano una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva;

condivisa l'importante finalità perseguita dal provvedimento e atteso che non si riscontrano elementi di problematicità sotto il profilo delle materie di competenza della Commissione,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1294 Governo e abbinate, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

condivise pienamente le finalità del provvedimento in oggetto, che rappresenta una risposta del Governo a fronte di un fenomeno le cui cifre permangono drammaticamente elevate, a partire dal numero di femminicidi che si registra;

rilevato che le norme che si intende introdurre si inseriscono in un quadro normativo già ben strutturato, avviato con la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di superare talune criticità che sono state evidenziate nel corso degli anni;

evidenziato, quindi, l'intento di rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminati, per i profili di competenza, i progetti di legge in titolo, recanti disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

rilevato che, in particolare, il disegno di legge C. 1294, adottato come testo base dalla Commissione II (Giustizia) nella seduta del 28 settembre 2023, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e si muove in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

considerato che l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, s'impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 14 intese a disciplinare la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva;

sottolineato come tali previsioni siano pienamente coerenti con gli indirizzi da ultimo espressi nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 26 settembre 2021 che invita gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare tutte le misure necessarie a promuovere e garantire il sostegno e il risarcimento per tutte le vittime della violenza di genere, facendo sì che tali misure siano adeguate, tempestive, olistiche e proporzionate alla gravità del danno subìto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge n. 1294

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

Art. 1.
(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza di minorenni»;

b) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale»;

c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 3.1. – (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

2. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «i reati di cui agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies,» e le parole: «609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale».

Art. 2.
(Potenziamento delle misure di prevenzione)

Art. 2.
(Potenziamento delle misure di prevenzione)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice»;

a) identica;

b) all'articolo 6:

b) identico:

1) al comma 3-bis, le parole: «la disponibilità dei relativi dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa fattibilità tecnica»;

1) identico;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

2) identico:

«3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a due anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Le medesime disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale»;

«3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo»;

c) all'articolo 8, comma 5:

c) identica;

1) le parole: «agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter),» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettera c),»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

e) identica.

«1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «violenza di genere» sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,».

Art. 3.
(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

Art. 3.
(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

1. Identico:

«a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale».

«a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale».

Art. 4.
(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

Art. 4.
(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

Identico.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

Art. 5.
(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica».

Identico.

Art. 6.
(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Art. 6.
(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

Art. 7.
(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 362-bis. – (Misure urgenti di protezione della persona offesa)1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

«Art. 362-bis. – (Misure urgenti di protezione della persona offesa)1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

2. Identico.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria».

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria».

Art. 7.
(Rilevazione dei termini)

Art. 8.
(Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

Identico.

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

Art. 8.
(Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Art. 9.
(Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 387-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

a) all'articolo 387-bis, al primo comma, dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi» e dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»;

«Identico»;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «l'ordine di protezione» fino a: «ancora» sono soppresse.

b) identica.

Art. 9.
(Arresto in flagranza differita)

Art. 10.
(Arresto in flagranza differita)

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 382-bis.(Arresto in flagranza differita)1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».

Art. 10.
(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

Art. 11.
(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria»;

a) identica;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: «privata dimora» sono inserite le seguenti: «e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter»;

b) identica;

c) all'articolo 282-bis, comma 6:

c) identico:

1) dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato,»;

1) identico;

2) dopo le parole: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate,» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

2) identico;

3) le parole: «anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni»;

3) identico;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi»;

d) all'articolo 282-ter:

d) identico:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) identico:

«1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis»;

«1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi»;

2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone» sono sostituite dalle seguenti: «una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

2) identico.

Art. 11.
(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

Art. 12.
(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

b) identico:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 387-bis del codice penale o».

c) identica.

Art. 12.
(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

Art. 13.
(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: «i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva» sono inserite le seguenti: «emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato»;

a) identica;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti»;

«2-ter. Identico.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa»;

c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

c) identica.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

a) le parole da: «alla partecipazione a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati dal giudice»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)».

«Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)».

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

2. Identico.

«Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;

b) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

Art. 14.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

Art. 16.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 13-bis.(Provvisionale)1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato».

Art. 17.
(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 18.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

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