PDL 1260

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 giugno 2023 (v. stampato Senato n. 676)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

di concerto con il ministro della giustizia
( NORDIO )

con il ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 giugno 2023

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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