XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1260
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 giugno 2023 (v. stampato Senato n. 676)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(
TAJANI
)
di concerto con il ministro della giustizia
(
NORDIO
)
con il ministro dell'interno
(
PIANTEDOSI
)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(
GIORGETTI
)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 giugno 2023
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.