PDL 1201

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1201

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORI

Modifiche agli articoli 74, 76 e 78 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno

Presentata il 5 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, è stata introdotta nel codice civile (titolo XII) la disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
In particolare, l'articolo 1 della predetta legge afferma: «La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».
In una situazione in cui l'istituto dell'amministrazione di sostegno è in crescente diffusione, appare sempre più evidente che residuino spazi non coperti da un'apposita disciplina normativa, alla cui ricomposizione occorrerebbe porre mano, in vista di una più attenta salvaguardia da fornire agli interessati, anche sotto il profilo della salvaguardia processuale e della garanzia di uguaglianza del beneficiario rispetto all'accesso alla giustizia.
La presente proposta di legge ha lo scopo di estendere il regime del patrocinio a spese dello Stato alle persone che beneficiano dell'amministrazione di sostegno.
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente definito «gratuito patrocinio», permette alle persone meno abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentante in giudizio, di poter richiedere la nomina di un avvocato nonché la sua assistenza. Tale istituto, disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, trova il suo fondamento giuridico direttamente nella Costituzione e più precisamente nell'articolo 24, con il quale è sancito il diritto per tutti di poter agire in giudizio al fine di vedere tutelati i propri diritti e interessi legittimi. È altresì garantito l'accesso al diritto di difesa a persone che non sono in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il relativo costo.
La presente proposta di legge, oltre a estendere il regime del gratuito patrocinio all'istituto dell'amministrazione di sostegno, prevede un limite reddituale di ammissione maggiorato nella misura del doppio.
L'estensione dell'istituto del gratuito patrocinio qui prevista fa sì che l'assistenza legale gratuita sia concessa alle persone beneficiarie di amministrazione di sostegno nella tutela dei loro diritti, garantendo che sia lo stesso Stato a farsi carico per la rappresentanza innanzi agli organi competenti nelle ipotesi di reddito del richiedente inferiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: l'intenzione è offrire uno strumento che agevoli l'accesso alla giustizia a coloro che, in conseguenza di una condizione psichica o fisica, si trovano a subire un maggior aggravio nel gestire le proprie risorse con una conseguente minor disponibilità economica per sostenere in proprio la difesa processuale della quale necessitano.
Prevedere il gratuito patrocinio non solo per le persone meno abbienti, ma anche – in proporzionalità reddituale – per tutti coloro che si trovano a vivere in una condizione di limitazione della propria autonomia e beneficiarie di una procedura di amministrazione di sostegno verificata dal giudice tutelare, oltre a essere doveroso, rappresenta senz'altro un segno di civiltà che tutte le moderne democrazie devono prevedere nonché assicurare.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili anche al soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno».

b) all'articolo 76 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quinquies. Il beneficiario di amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, è ammesso al patrocinio se il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, è inferiore al doppio del limite reddituale previsto al comma 1».

c) all'articolo 78, comma 2, dopo le parole: «sottoscritta dall'interessato» sono inserite le seguenti: «o dall'amministratore di sostegno».

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