PDL 1195-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1195-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 maggio 2023 (v. stampato Senato n. 660)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( SALVINI )

dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
( FITTO )

dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
( LOLLOBRIGIDA )

e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
( CALDEROLI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e con il ministro della salute
( SCHILLACI )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° giugno 2023

(Relatore: BOF )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 6 giugno 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1195.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 1195 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 14 articoli per un totale di 48 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 18 articoli, per un totale di 67 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di potenziare e adeguare le infrastrutture idriche;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 67 commi 5 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 1 dell'articolo 2 consente, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, l'esercizio di alcuni dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 per i progetti del PNRR; tra questi vi è anche quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 in ordine alla possibilità di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; la medesima possibilità di derogare alla normativa vigente è concessa dal comma 2 dell'articolo 3 al Commissario straordinario per l'emergenza idrica; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tali fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023);

il comma 1 dell'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario per l'emergenza idrica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che dispone che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 14 del 1991, il quale dispone che siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica tutti gli atti per i quali sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 3, commi 1 e 2.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1195, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 18 articoli e un allegato, introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre le dispersioni di risorse idriche;

il decreto-legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni (articolo 1);

sono introdotte previsioni in ordine all'esercizio di poteri sostitutivi e al meccanismo di superamento del dissenso per i casi in cui sia a rischio la realizzazione degli interventi urgenti o il rispetto del crono-programma (articolo 2);

è prevista la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, per la realizzazione, in via d'urgenza, degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia e per lo svolgimento di funzioni di acquisizione di dati, verifica e monitoraggio dei progetti di gestione degli invasi, regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo, verifica e coordinamento delle misure per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica; collaborazione con le regioni (articolo 3);

si istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con l'obiettivo di rendere più efficienti i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e di assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia (articolo 11);

il decreto-legge reca inoltre delle disposizioni volte a introdurre un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche (articolo 4); garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico (articolo 4-bis); garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto della crisi idrica (articolo 5); favorire la realizzazione di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo (articolo 6) e il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (articolo 7); favorire le sperimentazioni in materia di deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica (articolo 7-bis) e di genetica agraria finalizzata a produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica (articolo 9-bis); dare attuazione agli interventi di manutenzione degli invasi (articolo 8); modificare la disciplina in materia di fanghi da depurazione (articolo 9) e di impianti di desalinizzazione (articolo 10); rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe (articolo 12);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1195, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premesso che l'articolo 12 reca misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, da un lato elevando le sanzioni e dall'altro, con riguardo al quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe (di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 507 del 1994), trasformando la sanzione amministrativa ivi prevista da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (C. 1195 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 4, modificato al Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

preso atto con favore che l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico;

preso altresì atto che il comma 3-bis dell'articolo 5, aggiunto al Senato, consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante;

considerato con favore quanto recato all'articolo 8 in materia di semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione nonché il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1195, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2023, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

condivise le finalità del provvedimento, volto a contrastare la siccità e a potenziare e adeguare le infrastrutture idriche, e preso atto delle norme di competenza della XI Commissione, peraltro piuttosto limitate;

rilevato che l'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, stabilendo, al comma 6, l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati, che opera alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale;

preso atto che l'articolo 11 inserisce, tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione di dati;

rilevato che tale articolo 11, al comma 4, prevede che il predetto osservatorio permanente sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale e possa essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle sue funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, approvato dal Senato (C. 1195);

considerato che il provvedimento in esame consta di 14 articoli, ai quali durante l'esame presso il Senato ne sono stati aggiunti ulteriori 4, e reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture idriche, ambito che riveste particolare importanza per il comparto agricolo, la cui produzione è strettamente legata alla disponibilità della risorsa idrica;

esaminati, in particolare, gli articoli 6, 7, 7-bis e 9-bis, di stretta attinenza alla competenza della Commissione Agricoltura;

considerato, in particolare, con favore quanto previsto dall'articolo 6, che prevede l'inclusione, tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, di quelli relativi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino al volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino; nonché, limitatamente alla durata della gestione commissariale, l'applicazione della disciplina dell'attività edilizia libera agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;

ritenuto, altresì, particolarmente utile quanto disposto nell'articolo 7, dove è prevista, fino al 31 dicembre 2023 e previa autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma competente, la possibilità di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti di depurazione in esercizio;

considerato, inoltre, con favore quanto disposto dall'articolo 7-bis, il quale reca disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica;

rilevata, altresì, la rilevanza strategica per il settore di quanto disposto dall'articolo 9-bis, che detta una disciplina, valevole fino al 31 dicembre 2024, per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su