PDL 1194

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                Capo II
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1194

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
( LOLLOBRIGIDA )

dal ministro delle imprese e del made in italy
( URSO )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

dal ministro della giustizia
( NORDIO )

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
( CALDERONE )

dal ministro dell'istruzione e del merito
( VALDITARA )

dal ministro dell'università e della ricerca
( BERNINI )

dal ministro della salute
( SCHILLACI )

dal ministro per lo sport e i giovani
( ABODI )

dal ministro per le disabilità
( LOCATELLI )

dal ministro del turismo
( GARNERO SANTANCHÈ )

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( SALVINI )

e dal ministro della cultura
( SANGIULIANO )

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Presentato il 1° giugno 2023

torna su

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il capo I reca disposizioni in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, l'articolo 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi) intende sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023.
Il comma 1 individua l'ambito soggettivo di efficacia della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
Il comma 2 prevede la sospensione dei termini tributari aventi scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. È precisato, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Il comma 3 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
Il comma 4 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai versamenti, tributari e no, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 5 specifica che non è dovuto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Il comma 6 sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, il comma 6 sospende anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede od operino nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto-legge, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
Il comma 7 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché all'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. La stessa regola si applica ai versamenti delle somme richieste con altri atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori (ad esempio comunicazioni d'irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione). Anche i termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
Entro il 20 novembre 2023 sono altresì effettuati gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione.
Il comma 8 prevede che, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), alla sospensione dei termini, ivi previsti, relativi ai versamenti e agli adempimenti, riguardanti le attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione si applichi l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La stessa norma prevede che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 9 dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cosiddetta «tregua fiscale» che scadono durante il periodo di sospensione. In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta «rottamazione-quater»), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di tre mesi.
Il comma 10 prevede che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 sia estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Il comma 11 prevede che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge nonché alle province in cui sono situati i medesimi comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia differito, senza sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
Il comma 12 prevede che, con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

L'articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale) contiene le norme in materia di giustizia civile e penale rese necessarie dalle conseguenze degli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dettando misure per lo più analoghe a quelle previste, in relazione al territorio dell'isola di Ischia, dal decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
Si prevedono quindi il rinvio, d'ufficio, delle udienze fissate innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e agli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì e la sospensione dei relativi termini processuali, come pure il rinvio, su istanza di parte, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, riferiti a parti o difensori aventi residenza, domicilio, sede o studio legale nei comuni maggiormente coinvolti negli eventi atmosferici, alluvionali e franosi citati. I termini sono stati stabiliti tenuto conto delle informazioni assunte in ordine alle conseguenze dei suddetti eventi tanto sull'operatività degli uffici giudiziari quanto sui comuni maggiormente colpiti.
In particolare, il comma 1 prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì (fatta eccezione per quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023.
Il comma 2 dispone altresì che dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. La norma precisa che si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi nonché per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali e che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.
Al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi, il comma 3 della norma in esame dispone, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge, sono rinviate, su istanza di parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023 (fatta eccezione per quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti) e che allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
Il comma 4 prevede che, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, precisando che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo e che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto. La norma dispone inoltre la sospensione, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nonché dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Da ultimo, è disposto che per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 sia altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale (che disciplina il termine per proporre la querela) in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
Il comma 5 dispone, poi, la sospensione, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. La sospensione è disposta per il medesimo periodo e opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
Il comma 6 elenca i procedimenti in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dettando una norma del tutto analoga a quella già prevista, in relazione alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché, in relazione agli eventi atmosferici occorsi nell'isola di Ischia, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.
Il comma 7 precisa che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale, vale a dire i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare.
Il comma 8 dispone che, ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. La norma dispone altresì che nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.
Da ultimo, il comma 9 detta le disposizioni necessarie a regolare l'espletamento dell'attività lavorativa del personale degli uffici giudiziari. Si prevede, in particolare, che, ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze (quali ferie e permessi), fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La norma precisa che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Da ultimo, si prevede una disposizione di chiusura ai sensi della quale, se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario, precisando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Attraverso la previsione, in via residuale, della possibilità di esenzione del personale dal servizio attraverso un provvedimento motivato e ristretto all'ambito temporale strettamente necessario, si è inteso contemperare le esigenze del personale che si trovi nell'impossibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa a causa degli eventi calamitosi con le esigenze dell'amministrazione di assicurare il regolare espletamento del servizio della giustizia.

L'articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria), al fine di assicurare ai soggetti interessati i diritti di difesa e tutte le garanzie procedurali previste dall'ordinamento, dispone il rinvio, su istanza della parte o del difensore, delle udienze fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e la sospensione nel medesimo periodo – dunque dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 – dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto (ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni nonché per la proposizione di ricorsi amministrativi) dei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui una delle parti abbia la residenza, sia domiciliata o abbia la sede nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge ovvero uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

L'articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi), al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti dei privati (cittadini e imprese) residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, dispone, al comma 1, la sospensione del decorso dei termini, siano essi ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, di tutti i procedimenti amministrativi pendenti o iniziati successivamente al 1° maggio 2023. La disposizione estende il campo di applicazione ai termini previsti in favore sia delle amministrazioni sia dei soggetti privati e prevede, altresì, che la sospensione operi anche in relazione ai termini sanzionatori e a quelli previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, limitatamente ai soggetti residenti o domiciliati nei territori di cui all'allegato 1 al decreto. La disposizione esclude invece dal proprio ambito di applicazione i termini e i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza.
Il comma 2 stabilisce la sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, presso i comuni di cui all'allegato 1 al decreto.
Il comma 3 prevede che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
Il comma 4 consente a residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi in svolgimento nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023, al fine di non comprometterne la possibilità di partecipazione per ragioni agli stessi non imputabili. I candidati che non hanno potuto partecipare ai concorsi svoltisi nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del decreto presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Il comma 5, invece, dispone che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Tra le misure organizzative, le amministrazioni possono fare ricorso al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Inoltre, in relazione al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per ragioni di impossibilità oggettiva derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, non possa rendere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, si prevede che il periodo di «assenza forzata» dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti e si prevede che tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il comma 6, in considerazione della grave situazione di crisi emergenziale in cui versano attualmente le popolazioni colpite dall'alluvione, sospende, durante l'emergenza, la raccolta delle informazioni e i procedimenti sanzionatori dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consentendo all'Istituto di ottenere comunque l'informazione statistica e riavviare le corrispondenti attività in un momento successivo, nel rispetto degli adempimenti nazionali ed europei. Tale soluzione andrà a beneficio delle unità di rilevazione aventi residenza o sede legale oppure una o più unità locali nei territori colpiti dalla calamità e attualmente coinvolte nello svolgimento di indagini statistiche previste dal programma statistico nazionale in vigore, nonché di quelle inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nei confronti delle quali l'ISTAT sarebbe tenuto ad avviare la relativa procedura sanzionatoria. La norma, quindi, consente: la sospensione dei termini per la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989; la sospensione dei termini per l'avvio delle indagini statistiche condotte dall'ISTAT e i connessi adempimenti gravanti sugli organi intermedi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al programma statistico nazionale in vigore; la sospensione dei termini per lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'ISTAT e i connessi adempimenti gravanti sugli organi intermedi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al programma statistico nazionale in vigore; la sospensione delle attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989; la proroga dei termini per il pagamento delle sanzioni già irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse anteriormente al 1° maggio 2023.
Il comma 7 prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

L'articolo 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza) intende rispondere all'esigenza di assicurare la continuità della didattica e il ripristino delle attività delle istituzioni scolastiche, messe a rischio dai recenti avvenimenti metereologici verificatisi dal 1° maggio 2023.
Al fine di fronteggiare l'emergenza, assicurando la continuità della didattica e scongiurando che la stessa possa essere pregiudicata da tale straordinaria e avversa contingenza, con il comma 1 si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, uno specifico fondo denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica». Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le attività oggetto di finanziamento nonché la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza. In particolare, tale fondo è finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche colpite dall'emergenza per quanto attiene all'acquisizione di beni, servizi e di quanto sia funzionale a garantire la continuità didattica, ivi compresi, in via esemplificativa, gli acquisti di dispositivi digitali per potenziare e coadiuvare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, noleggio di autobus per favorire gli spostamenti, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee per le istituzioni scolastiche che, a causa dei danni strutturali riportati, non siano idonee ad ospitare le attività didattiche in totale sicurezza.
Il comma 2, al fine di sostenere la continuità didattica e potenziare la didattica a distanza, consente alle istituzioni scolastiche di procedere all'acquisizione di beni, servizi e lavori di qualsiasi importo, necessari a garantire la continuità didattica e a potenziare la didattica a distanza, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le istituzioni scolastiche interessate potranno altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Inoltre, come previsto dal comma 3, il carattere emergenziale della situazione descritta impone la previsione di una deroga alle vigenti disposizioni normative per assicurare agli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, la validità dell'anno scolastico 2022/2023, nonché un intervento in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Per questo motivo, si attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di emanare una o più ordinanze, anche per autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria della norma.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di università e alta formazione) prevede, al comma 1 che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche, formative e curriculari nonché lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possano attivare, anche in deroga alle ordinarie modalità di accreditamento dei corsi di studio, modalità di svolgimento a distanza, ove necessario e fermo restando il rispetto delle esigenze degli studenti con disabilità, nelle ipotesi in cui le sedi di tali istituzioni non siano agibili a causa dell'alluvione. Si prevede, altresì, che tali istituzioni assicurino, ove necessario e, in ogni caso, individuando le relative modalità, il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Come evidente, le misure in discorso sono volte a consentire il regolare svolgimento delle ordinarie attività presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, permettendo alle stesse di continuare ad erogare l'attività didattica e a svolgere le sessioni d'esame (di profitto e di laurea), secondo le modalità digitali.
Il comma 2 prevede, ferme restando le disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti fiscali e amministrativi – fatto salvo quanto già versato –, l'esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, per gli studenti che, alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il comma 3, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subìto la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
Il comma 4, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subìto la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.
Il comma 5 reca la copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4.
Il comma 6 dispone un intervento specifico in favore dell'università degli studi di Bologna, particolarmente colpita dagli eventi meteorologici di queste settimane, mediante la previsione di un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario per l'anno 2023 pari a 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le sedi di Bologna, Cesena, Cesenatico, Faenza, Imola, Ozzano d'Emilia, Forlì, Ravenna e Rimini, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Il comma 7 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo in servizio, anche a tempo determinato, presso le istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, che sia residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi volti a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.
In ogni caso, come chiarito dal successivo comma 8, i contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
Il comma 9 prevede la copertura finanziaria dei commi 2, 6 e 7.

L'articolo 7 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali), al comma 1, prevede che ai lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con le deliberazioni dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è attribuita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temprale del 31 agosto 2023, ferme restando le durate massime stabilite dall'articolo in esame, un'integrazione del reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La medesima integrazione del reddito è assegnata anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
Il comma 2 disciplina l'impossibilità di recarsi al lavoro, che deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, oppure all'inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
Il comma 3, inoltre, prevede che ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione del reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.
Ai sensi del comma 4, ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione del reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino al massimo di quindici giornate.
Ai sensi del comma 5, ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione del reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, cioè coloro che non hanno un rapporto di lavoro attivo alla data dell'evento calamitoso, l'integrazione del reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni del reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il comma 6 prevede che i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni del reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il successivo comma 7 stabilisce, inoltre, che le suddette integrazioni del reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (recante la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto), con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (riguardante l'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato) nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (riguardante i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura).
Il comma 8 specifica che i periodi di concessione dell'integrazione del reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni del reddito di cui al presente articolo, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo.
Il comma 9 dispone che le integrazioni del reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefìci in esame.
Il comma 10 dispone che l'INPS provveda alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri di cui al comma 9 e la relativa copertura.
Il comma 12 prevede che, ove in sede di monitoraggio degli oneri della misura, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi) disciplina una misura di sostegno del reddito dei lavoratori autonomi, in ragione degli eventi alluvionali. In particolare, ai sensi del comma 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 al decreto e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, è riconosciuta un'indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore a quindici giorni, comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
Ai sensi del comma 2, tale indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefìci in esame.
Il comma 3 precisa che l'INPS provvede alle attività sopraindicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione) rafforza le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio.
A tal fine, la norma dispone, in favore delle predette imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023:

a) la gratuità della garanzia del Fondo;

b) l'incremento della misura della garanzia rilasciata dal Fondo fino alle percentuali massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) autorizza la Società italiana per le imprese all'estero – Simest S.p.A. all'erogazione di contributi a fondo perduto, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subìti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi per la quale le imprese non hanno avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese), al comma 1, prevede che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 sono sospesi dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche nonché dagli intermediari finanziari; i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici; i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

In base al comma 2 gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono parificati a causa di forza maggiore, ai fini della (esclusione della) responsabilità del debitore per inadempimento nonché dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Il comma 3 sospende, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge, i termini per gli adempimenti amministrativi da compiersi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e i relativi pagamenti, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023.
Il comma 4 prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

L'articolo 12 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022), al comma 1, estende la possibilità di accedere agli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, alle imprese agricole che a causa delle alluvioni verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, hanno subìto danni alle produzioni agricole e strutture aziendali assicurabili, le quali tuttavia, al momento dell'evento non risultavano coperte da polizze assicurative; ciò in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, che esclude dall'accesso agli interventi compensativi i danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali che risultano assicurabili con polizze agevolate; l'elenco è pubblicato annualmente con il piano di gestione dei rischi agricoli. Gli aiuti vengono concessi a complemento dei risarcimenti del Fondo Agricat.
Il comma 2 stabilisce le procedure per la delimitazione delle aree colpite, rinviando alle disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni (elevabile a novanta in presenza di motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale) dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere e il relativo fabbisogno di spesa. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. È prevista poi per le regioni la possibilità di chiedere un'anticipazione per erogare alle imprese agricole le prime risorse, necessarie per far fronte alle somme urgenze e garantire la continuità produttiva; l'importo complessivamente erogabile a titolo di anticipazione deve essere contenuto nel limite del 20 per cento della dotazione; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad erogare l'anticipazione tenendo conto del fabbisogno comunicato dalle regioni.
Il comma 3 individua le autorità competenti per il ricevimento e l'istruttoria delle domande: le regioni e le province autonome restano competenti per i danni alle strutture aziendali e per le infrastrutture interaziendali, mentre per i danni alle produzioni agricole interviene il soggetto gestore del Fondo Agricat, in quanto già preposto all'istruttoria delle domande per la parte di risarcimento a carico del fondo medesimo: infatti, per ragioni di efficienza e di uniformità dei risultati, non è opportuno affidare a due enti diversi il calcolo delle stesse perdite.
Il comma 4, in continuità con quanto previsto per altri recenti riparti, stabilisce che il riparto viene effettuato sulla base del fabbisogno risultante dall'istruttoria delle domande presentate.
Il comma 5 dispone che le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
Il comma 6, considerato che gli aiuti per i danni da siccità 2022 in alcune regioni sono stati attivati nell'ambito del vecchio regime di esenzione e pertanto devono essere concessi entro il 30 giugno 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, stabilisce che si procede al riparto senza l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto richiederebbe tempi incompatibili con la scadenza del 30 giugno.
Il comma 7 detta criteri per la ripartizione delle somme residue: il 40 per cento è ripartito sulla base del fabbisogno delle domande istruite, il restante 60 per cento viene ripartito sempre sulla base del fabbisogno delle domande istruite, ma riservato alle regioni e province autonome dove nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022.
Il comma 8 prevede che, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, una quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura sia destinata a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il comma 9, al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
Il comma 10, infine, attribuisce al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, anche il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sul territorio nazionale.

L'articolo 13 (Interventi urgenti in materia sanitaria), al comma 1, al fine di assicurare interventi urgenti di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e interventi di riattivazione e potenziamento della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 al presente decreto-legge, autorizza un contributo, pari a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse non ancora ripartite e assegnate con la deliberazione del CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 e con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022.
I trasferimenti saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
Il comma 2 interviene sulla disciplina dei crediti formativi per i professionisti sanitari, prevedendo che i crediti formativi per il triennio 2023-2025, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati per un terzo nei confronti di tutti i professionisti sanitari che hanno svolto, in maniera documentata, la propria attività professionale nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto. Difatti, durante detto periodo emergenziale, la generalità dei professionisti sanitari continuerà a svolgere la propria attività professionale operando in difficili condizioni, dovendo ridurre, pertanto, le attività di formazione continua.
I commi 3, 4 e 5 intervengono per rivedere, sino al 31 agosto 2023 e nei soli comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge, i tempi di attuazione delle misure prescritte dal decreto legislativo n. 134 del 2022 in materia di identificazione e registrazione da parte degli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali. Segnatamente, con il comma 3 si dispone che, sino al 31 agosto 2023, l'operatore di animali tenuto, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, alle registrazioni nella banca di dati nazionale del sistema di identificazione e registrazione (I&R), ottempera alle disposizioni inerenti all'identificazione e alla registrazione degli eventi relativi a nascita, morte, furto, smarrimento e movimentazione dei capi entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato dalla normativa di settore (articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022).
Con il comma 4 si dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, a carico degli operatori per il mancato rispetto dei termini per l'inserimento nella banca di dati nazionale delle informazioni sugli eventi relativi ai propri animali, a condizione che tali registrazioni siano completate entro i trenta giorni successivi agli ordinari termini (articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022).
Con il comma 5 si conferma l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento (salvo che si tratti di spostamenti per immediato pericolo di vita degli animali, dei quali deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente). Tale disposizione si rende necessaria al fine di evitare ritardi nella registrazione di informazioni indispensabili per garantire la tracciabilità e rintracciabilità degli animali movimentati, oltre che per poter applicare efficacemente le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo delle malattie e delle emergenze – epidemiche e non epidemiche – a tutela della salute pubblica e animale.

L'articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione) reca disposizioni volte a fronteggiare le difficoltà finanziarie e operative conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023.
Si prevede che, per tali finalità, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia incrementato di euro 1. La suddetta maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito fondo istituito presso il Ministero della cultura per:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali;

b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile nei territori interessati dai suddetti eventi alluvionali;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali citati.

Si prevede infine che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 15 (Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari) prevede che le pubbliche amministrazioni possono provvedere alla remunerazione in favore degli enti gestori privati dei servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Si specifica che tale previsione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Tale misura ha lo scopo di evitare che gli enti gestori, oltre agli ingenti danni subìti in conseguenza dell'alluvione e alle conseguenti spese da sostenere per il ripristino dell'operatività dei servizi, debbano subire anche il blocco delle entrate programmate nel bilancio. Si prevede, inoltre, che gli enti in questione, previo accordo con le pubbliche amministrazioni, possano riconvertire i servizi erogati in altra forma, in tutto o in parte, dando priorità ad interventi a domicilio, secondo il criterio di assicurare la continuità delle prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità, anziane e fragili, colpite dagli eccezionali eventi alluvionali e che attualmente necessitano di assistenza presso la propria abitazione o domicilio.

Articolo 16 (Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione), al comma 1, destina al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate dagli eventi alluvionali una quota del Fondo Sport e periferie, pari a 5 milioni di euro, al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Il comma 2 prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della regione competente in cui sono situate le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 1. Si precisa che i predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il codice unico di progetto, con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti) istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo destinato ad assicurare la ripresa delle attività produttive del comparto turistico aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché a prevedere il ristoro dei danni subìti dalle stesse. In particolare, si prevede che il fondo sia destinato ai suddetti operatori economici, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi compresi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione, al fine di sostenere il rilancio delle attività produttive del comparto de quo nonché di garantire il ristoro dei danni subìti dalle imprese, sia dal punto di vista materiale sia in previsione del mancato guadagno a causa dell'interruzione forzata delle attività.
Le risorse stanziate, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, sono state, per il momento, ritenute congrue per avviare tali ristori e sostegni.
Mediante l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Agli oneri determinati dalla norma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegati, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Al comma 2 si prevede altresì, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente per l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Marche a partire dal giorno 15 settembre 2022, di ampliare il perimetro delle precedenti autorizzazioni di spesa, facendo riferimento alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ulteriori rispetto a quella assunta il 19 ottobre 2022, aventi ad oggetto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza originariamente dichiarato con la deliberazione del 16 settembre 2022. A seguito di ulteriori verifiche istruttorie, è emerso infatti che, a partire dal giorno 15 settembre 2022, anche il territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
L'articolato consente, dunque, di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, permettendo di destinare le risorse disponibili a legislazione vigente (di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) a tutti gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, nel rispetto delle stesse modalità procedurali previste dalle previsioni richiamate.
L'articolato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permettendo di utilizzare risorse già stanziate, per le quali è stato già previsto il trasferimento nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato (articoli 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), per l'attuazione di ulteriori interventi di protezione civile (di cui all'articolo 25, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), sempre in relazione agli stessi eventi calamitosi, ma con riguardo ad un più esteso ambito territoriale.

L'articolo 19 (Procedure di somma urgenza e di protezione civile), al comma 1, al fine di favorire l'immediata esecuzione dei lavori e la tempestiva acquisizione di servizi e forniture nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, dispone l'immediata efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici in materia di procedure di somma urgenza.
In particolare, la presente disposizione stabilisce l'acquisto di efficacia dell'articolo 140 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 229 del predetto codice, che, invece, fisserebbe al 1° luglio 2023 la data di operatività delle disposizioni in esso contenute.
L'articolo 140 del nuovo codice dei contratti pubblici incrementa, per le misure di somma urgenza, da 200.000 a 500.000 euro il limite dei lavori di cui il responsabile unico del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente può disporre l'immediata esecuzione e prevede ulteriori misure di semplificazione finalizzate a favore l'accelerazione degli iter autorizzativi e, in generale, l'adeguamento dei tempi delle procedure alle esigenze del contesto emergenziale.
Il comma 2 della norma in esame, a differenza del comma 1, applicabile nei confronti di tutte le fattispecie di «somma urgenza», statuisce invece solo in ordine alle procedure emergenziali di protezione civile, come di seguito indicate:

a) organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi; procedure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Segnatamente, in relazione alle predette azioni di intervento, il comma in esame prevede l'immediata applicabilità, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni in materia di protezione civile di cui al nuovo codice dei contratti pubblici che, ai commi 6, 7 e 11 del citato articolo 140, introducono puntuali misure acceleratorie e derogatorie (di natura semplificativa) alle disposizioni ordinarie in materia di programmazione, svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e individuazione del responsabile unico del procedimento.

L'articolo 20 (Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali), al comma 1, prevede che, per l'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio, di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i comuni indicati nell'allegato 1 al decreto, è certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico entro il 31 luglio 2023.
Il comma 2 proroga al 31 luglio 2023, per i comuni compresi nell'allegato 1 al decreto, il termine di cui all'articolo 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021) del decreto-legge n. 4 del 2022, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Il comma 3 differisce al 30 giugno 2023, per i comuni compresi nell'allegato 1 al decreto, il termine di cui all'articolo 227 (Rendiconto della gestione), comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il comma 4 proroga al 31 luglio 2023, per i comuni compresi nell'allegato 1 al decreto, il termine previsto dall'articolo 4 (Tempi della trasmissione), comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 (Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni).
Infine, il capo II (Disposizioni finanziarie e finali) reca, all'articolo 21, disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi. In particolare, il comma 1 prevede che, per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, acquisiti in uso dalla stessa Agenzia o da questa assegnati ad altra amministrazione, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui al dell'articolo 301, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (il quale prevede che, nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati sono acquisiti al patrimonio dello Stato).
Il comma 2 dispone che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Il comma 3 prevede che le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessino di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
Il comma 4 autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire estrazioni settimanali speciali del gioco del lotto e del superenalotto al fine di assicurare maggiori entrate al bilancio dello Stato, da destinare al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1.

Infine, nel medesimo capo II, sono previste, rispettivamente, le occorrenti coperture finanziarie (Articolo 22: Disposizioni finanziarie) e la norma sull'entrata in vigore del decreto-legge (Articolo 23: Entrata in vigore).

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, per lo sport e i giovani, per le disabilità, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Articolo 1.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 22.
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Articolo 4.
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Articolo 5.
(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)

1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.
2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di università e alta formazione)

1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
8. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 8.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.
3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 9.
(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 11.
(Sospensione di termini in favore delle imprese)

1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Articolo 12.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 5.
4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.
9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

Articolo 13.
(Interventi urgenti in materia sanitaria)

1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, è autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.
3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9.
4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

Articolo 14.
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro.
2. A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 15.
(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

Articolo 16.
(Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione)

1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.
(Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 18.
(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, è incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 19.
(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 20.
(Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogato al 31 luglio 2023.
3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023.
4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 21.
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)

1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 23.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2023
MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia.
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Schillaci, Ministro della salute
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Locatelli, Ministro per le disabilità
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sangiuliano, Ministro della cultura

Visto, Il Guardasigilli: Nordio

torna su

Allegato 1

EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA

COMUNE

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

FE

ARGENTA

Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

BO

BOLOGNA

Limitatamente alla frazione di Paleotto

BO

BORGO TOSSIGNANO

Tutto il territorio comunale

BO

BUDRIO

Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso

BO

CASALFIUMANESE

Tutto il territorio comunale

BO

CASTEL DEL RIO

Tutto il territorio comunale

BO

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Limitatamente alla località di capoluogo ovest

BO

CASTEL MAGGIORE

Limitatamente alle frazioni di Castello

BO

CASTEL SAN PIETRO TERME

Limitatamente alle frazioni di Gaiana e
Montecalderaro, Molinonovo e Gallo
Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

BO

CASTENASO

Limitatamente alle frazioni di Fiesso,
Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

BO

DOZZA

Limitatamente al capoluogo

BO

FONTANELICE

Tutto il territorio comunale

BO

IMOLA

Limitatamente alle frazioni di San
Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli,
Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli,
Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo
Codrignanese.

BO

LOIANO

Tutto il territorio comunale

BO

MEDICINA

Limitatamente alle frazioni di Villa
Fontana, Sant'Antonio, Portonovo,
Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta,
Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

BO

MOLINELLA

Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

BO

MONGHIDORO

Tutto il territorio comunale

BO

MONTE SAN PIETRO

Limitatamente alle frazioni di Monte
San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

BO

MONTERENZIO

Tutto il territorio comunale

BO

MONZUNO

Tutto il territorio comunale

BO

MORDANO

Tutto il territorio comunale

BO

OZZANO DELL'EMILIA

Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti,
Montearmato, Cà del Rio, Molino del
Grillo, Noce Mercatale

BO

PIANORO

Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

BO

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

BO

SAN LAZZARO DI SAVENA

Limitatamente alla frazione di
Ponticella, Farneto, Pizzocalbo,
Borgatella di Idice e Cicogna

BO

SASSO MARCONI

Limitatamente alle frazioni di
Mongardino e Tignano

BO

VALSAMOGGIA

Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

FC

BAGNO DI ROMAGNA

Tutto il territorio comunale

FC

BERTINORO

Tutto il territorio comunale

FC

BORGHI

Tutto il territorio comunale

FC

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Tutto il territorio comunale

FC

CESENA

Tutto il territorio comunale

FC

CESENATICO

Tutto il territorio comunale

FC

CIVITELLA DI ROMAGNA

Tutto il territorio comunale

FC

DOVADOLA

Tutto il territorio comunale

FC

FORLÌ

Tutto il territorio comunale

FC

FORLIMPOPOLI

Tutto il territorio comunale

FC

GALEATA

Tutto il territorio comunale

FC

GAMBETTOLA

Tutto il territorio comunale

FC

GATTEO

Tutto il territorio comunale

FC

LONGIANO

Tutto il territorio comunale

FC

MELDOLA

Tutto il territorio comunale

FC

MERCATO SARACENO

Tutto il territorio comunale

FC

MODIGLIANA

Tutto il territorio comunale

FC

MONTIANO

Tutto il territorio comunale

FC

PORTICO E SAN BENEDETTO

Tutto il territorio comunale

FC

PREDAPPIO

Tutto il territorio comunale

FC

PREMILCUORE

Tutto il territorio comunale

FC

ROCCA SAN CASCIANO

Tutto il territorio comunale

FC

RONCOFREDDO

Tutto il territorio comunale

FC

SAN MAURO PASCOLI

Tutto il territorio comunale

FC

SANTA SOFIA

Tutto il territorio comunale

FC

SARSINA

Tutto il territorio comunale

FC

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Tutto il territorio comunale

FC

SOGLIANO AL RUBICONE

Tutto il territorio comunale

FC

TREDOZIO

Tutto il territorio comunale

FC

VERGHERETO

Tutto il territorio comunale

RA

ALFONSINE

Tutto il territorio comunale

RA

BAGNACAVALLO

Tutto il territorio comunale

RA

BAGNARA DI ROMAGNA

Tutto il territorio comunale

RA

BRISIGHELLA

Tutto il territorio comunale

RA

CASOLA VALSENIO

Tutto il territorio comunale

RA

CASTEL BOLOGNESE

Tutto il territorio comunale

RA

CERVIA

Tutto il territorio comunale

RA

CONSELICE

Tutto il territorio comunale

RA

COTIGNOLA

Tutto il territorio comunale

RA

FAENZA

Tutto il territorio comunale

RA

FUSIGNANO

Tutto il territorio comunale

RA

LUGO

Tutto il territorio comunale

RA

MASSA LOMBARDA

Tutto il territorio comunale

RA

RAVENNA

Tutto il territorio comunale

RA

RIOLO TERME

Tutto il territorio comunale

RA

RUSSI

Tutto il territorio comunale

RA

SANT'AGATA SUL SANTERNO

Tutto il territorio comunale

RA

SOLAROLO

Tutto il territorio comunale

RN

MONTESCUDO

Tutto il territorio comunale

RN

CASTELDELCI

Tutto il territorio comunale

RN

SANT'AGATA FELTRIA

Tutto il territorio comunale

RN

NOVAFELTRIA

Tutto il territorio comunale

RN

SAN LEO

Tutto il territorio comunale

MARCHE

PU

FANO

Tutto il territorio comunale

PU

GABICCE MARE

Tutto il territorio comunale

PU

MONTE GRIMANO TERME

Tutto il territorio comunale

PU

MONTELABBATE

Tutto il territorio comunale

PU

PESARO

Tutto il territorio comunale

PU

SASSOCORVARO AUDITORE

Tutto il territorio comunale

PU

URBINO

Tutto il territorio comunale

TOSCANA

FI

FIRENZUOLA

Tutto il territorio comunale

FI

MARRADI

Tutto il territorio comunale

FI

PALAZZUOLO SUL SENIO

Tutto il territorio comunale

FI

LONDA

Tutto il territorio comunale

torna su