PDL 1150

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1150

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 maggio 2023 (v. stampato Senato n. 563)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

e dal ministro della difesa
(CROSETTO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e con il ministro della giustizia
(NORDIO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2023

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d, e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farą fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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