PDL 1112-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1112-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2023 (v. stampato Senato n. 591)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

dal ministro della giustizia
(NORDIO)

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

e dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

di concerto con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 aprile 2023

(Relatore per la maggioranza: DE CORATO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 aprile 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1112.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1112 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 69 commi; il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 69 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un unico caso è previsto il coinvolgimento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del sistema delle autonomie territoriali e delle Commissioni parlamentari competenti;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, nel sostituire il comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dispone che, al compimento della maggiore età, al minore non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato per il periodo massimo di un anno; in relazione all'introduzione di tale durata massima, si valuti l'opportunità di chiarire, al fine di evitare contenziosi, i suoi effetti in relazione alla possibilità di rinnovo ovvero di conversione in altra tipologia di permesso, quando alla scadere della sua durata il titolare abbia i requisiti per accedere al rinnovo o alla conversione per le tipologie di permesso sopra richiamate; la medesima disposizione, inoltre, specifica che, per i minori non accompagnati, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno per minore in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento della disposizione introdotta con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 32, secondo cui il permesso di soggiorno che è possibile rilasciare per accesso al lavoro ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, relativo ai corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine; l'articolo 5-bis, al comma 3, modifica l'articolo 10-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, attribuendo al Ministro dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi (cosiddetti «hotspot») in «strutture analoghe» sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività di soccorso, prima assistenza e identificazione svolte nei punti di crisi; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se per tali «strutture analoghe» trovi applicazione, come sembra doversi desumere, il medesimo regime giuridico previsto per i punti di crisi; l'articolo 7, al comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina riguardante il rilascio dei permessi per protezione speciale, molte delle quali introdotte durante l'iter di conversione al Senato; il successivo comma 2 prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; inoltre, il comma 2-bis prevede che ai procedimenti di competenza della commissione centrale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge continui ad applicarsi la disciplina previgente; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare, anche al fine di evitare contenziosi, quale sia il regime applicabile a istanze e procedimenti che non risultino pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma che invece lo risultino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in particolare per le fattispecie oggetto di modifica nel corso dell'iter di conversione; inoltre, il comma 3 prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a fini di tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abrogato dall'articolo 7, comma 1, del testo vigente del decreto-legge siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale; al riguardo si valuti l'opportunità, quindi, di specificare quale sarà la durata dei permessi di soggiorno di tale tipologia eventualmente rilasciati all'esito di procedimenti pendenti oggetto di «salvaguardia» ai sensi del comma 2; l'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, alla lettera d), nel sostituire il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, circoscrive il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale o della commissione nazionale esclusivamente alle decisioni di rigetto, di cui all'articolo 32 del testo novellato; in proposito, si ricorda che l'attuale disposizione vigente, sostituita dall'articolo in esame, dispone che avverso ogni decisione della Commissione territoriale o nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, comprendendovi quindi anche le decisioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008; si valuti pertanto l'opportunità di specificare se la modifica debba essere interpretata nel senso che il ricorso avverso le decisioni di inammissibilità sia realmente precluso ovvero se debba ritenersi che tale possibilità di impugnazione rimanga percorribile in quanto compresa nella generale possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi (si segnala in proposito che la Corte di cassazione, nel pronunciarsi su ricorsi contro decisioni di inammissibilità, ha affermato che «oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttosto l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata»; si veda ad esempio Cass., ord. n. 37275/2022; Cass., ord. n. 6374/2022; Cass., ord. n. 20492/2020);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, modificato dal Senato, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui per il triennio 2023-2025 sono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, e che, decorso tale termine, il decreto è comunque adottato; in proposito si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci «l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo», come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

il provvedimento, nel testo originario, risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse dalla Presidenza del Consiglio al Senato successivamente all'inizio dell'iter di conversione, in data 3 aprile 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4-bis; dell'articolo 5-bis, comma 3; dell'articolo 7, commi 2, 2-bis e 3, e dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera d);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

l'articolo 5 assegna la qualifica rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria a funzionari e dipendenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

l'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo, anche al fine di ampliare le ipotesi per cui dal mancato accoglimento deriva l'obbligo di lasciare il territorio nazionale e di restringere la facoltà di ricorso giurisdizionale;

l'articolo 7-quinquies reca una disciplina semplificata di decisione sui ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 in materia di riconoscimento della protezione internazionale;

l'articolo 8 aggrava le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con relative circostanze attenuanti e aggravanti, affermando quindi la sussistenza della giurisdizione italiana anche quando la morte o le lesioni si verifichino al di fuori del territorio dello Stato italiano;

l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale;

infine, l'articolo 9-bis estende l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione, consentendo quindi che si proceda con giudizio direttissimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

considerato in termini generali che le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, potenziare i flussi di immigrazione regolare, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali che operano in quest'ambito;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento nazionale e dell'Unione europea e con i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia;

esaminate in particolare le norme di cui all'articolo 3, relative al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione previste, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 6 reca disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

evidenziato che l'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, di derogare, fino al 2025, alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, per esigenze connesse a una maggiore celerità nello svolgimento delle procedure per l'ampliamento di tali centri a motivo dell'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura;

valutato che l'articolo 5-bis estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente, già previste per la realizzazione o l'ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri dall'articolo 10, alla realizzazione dei punti di crisi (cosiddetti hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo;

sottolineato, in particolare, il comma 3 del citato articolo 1 che specifica, quanto al contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che l'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ricordato l'articolo 6 che detta disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

rilevato, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo;

osservato, dunque, che tale articolo 1 prevede una procedura speciale che rimette ad un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – salva la possibilità di aggiornamenti –, oltre alla definizione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che tenga conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il compito di stabilire direttamente le quote di ingresso in Italia;

condivisa, in particolare, la finalità del comma 5, che prevede che i decreti flussi assegnino quote riservate a lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari;

preso atto che il comma 5-bis prevede che i decreti flussi stabiliscano quote destinate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, mentre il comma 5-ter interviene in materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;

segnalato che l'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta, al fine di consentire l'impiego in termini rapidi dei lavoratori in esame e soddisfare le relative esigenze dei datori di lavoro;

preso atto che l'articolo 3, al comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi) e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, istituendo l'attività di formazione civico-linguistica;

rilevato che l'articolo 4 apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, estendendo così la massima durata possibile del rinnovo a tre anni rispetto ai due anni attualmente previsti;

preso atto dell'articolo 4-bis, che reca disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati;

osservato che l'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta;

condivisa dunque la finalità di tali disposizioni, che sono volte a favorire una gestione regolare dei flussi migratori, agevolando, attraverso una razionalizzazione della procedura, l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, a tutela delle imprese e dei lavoratori stranieri interessati,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo), come modificato dal Senato;

preso atto che il decreto-legge consta di 12 articoli, ai quali durante l'esame presso il Senato ne sono stati aggiunti ulteriori 17, e interviene sia sulla disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavori stranieri nel territorio nazionale, sia sulla prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare;

premesso che il comparto agricolo si avvale in modo quasi regolare del lavoro stagionale svolto dai lavoratori stranieri autorizzati ad entrare nel territorio nazionale per ragioni di lavoro ed è, quindi, in generale, coinvolto nella normativa introdotta con il provvedimento in esame e, in particolare, è direttamente interessato dalle disposizioni recate dall'articolo 5, recante disposizioni per l'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e del contrasto delle agromafie;

ricordato in particolare, infatti, che l'articolo 5 riconosce, al comma 1, la possibilità, per i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato domanda, di ottenere l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. Il comma 2 sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, prevedendo, al fine di dotare di adeguate professionalità l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che al personale dirigenziale e no, inquadrato nell'area delle «Elevate professionalità» e nell'area «Funzionari», in servizio presso l'Ispettorato, sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre al restante personale inquadrato nell'area «Assistenti e operatori» sia riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

considerato, quanto alle altre disposizioni d'interesse indiretto del comparto, che esse intervengono sulle modalità di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per ragioni di lavoro (articolo 1) nonché sulle procedure per il rilascio del visto (articolo 2), in modo da rendere più agevole per i datori di lavoro avvalersi del lavoratore straniero;

considerate con favore le disposizioni richiamate,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

considerato che le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti;

ritenuto, in particolare, che l'intervento prevede alcune misure intese a superare le situazioni di contrasto tra l'attuale disciplina interna e gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza euro-unitaria e le stesse norme europee, rispettivamente in materia di provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza e di rimpatri;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

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PARERE FAVOREVOLE

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