PDL 1109

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1109

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUZZONE, MOLINARI, BISA, BELLOMO, MATONE, MORRONE, SUDANO, BARABOTTI, BOF, GIAGONI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali, di tutela degli animali di affezione e di compagnia e di assistenza veterinaria gratuita

Presentata il 20 aprile 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si vuole dare seguito alle recenti modifiche costituzionali e aggiornare la legislazione sul tema di tutela degli animali. La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione infatti cristallizza la mutata sensibilità della nostra società e l'esigenza di maggior tutela di animali, ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Ciò comporta, dal punto di vista giuridico, la necessità di rivedere la normativa vigente anche in materia di tutela degli animali.
Con la riforma dell'articolo 9, infatti, la tutela degli animali entra a fare parte dei princìpi fondamentali della Costituzione a proposito della quale il legislatore ha introdotto una riserva di legge che deve definirne le forme e i modi. La riforma dell'articolo 9 è in linea con l'orientamento europeo sul tema, il quale prevede, all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che gli animali sono esseri senzienti e in conseguenza di ciò l'Unione e gli Stati membri devono porre attenzione alle necessità etologiche degli stessi. Molti Stati europei hanno già adottato normative in tal senso, introducendo norme innovative e rigorose.
L'Italia ha posto un punto di partenza importante con la modifica costituzionale, ma è per l'appunto un inizio, non certo l'approdo finale.
Occorre partire da una riforma della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, in modo che venga tutelato l'animale in sé e per sé, si offrano strumenti di deterrenza e di contrasto più efficaci, prevedendo un inasprimento delle pene e delle circostanze aggravanti in particolari situazioni.
Nel nostro Paese la norma di riferimento è la citata legge n. 189 del 2004, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, ma è ormai una disciplina risalente a quasi vent'anni anni fa, la quale prevede sanzioni penali che sono risultate inadeguate ad arginare i fenomeni criminosi sul punto. Alla luce di ciò, appare necessario intervenire con delle modifiche in linea con l'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale.
Pertanto, dopo numerose pronunce giurisprudenziali in materia, la presente proposta di legge reca nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche della normativa vigente, in perfetta sintonia con i princìpi dell'ordinamento giuridico, lo sviluppo internazionale e le disposizioni dell'Unione europea.
In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito sia di legittimità, l'articolo 1 della presente proposta di legge indica i princìpi e le finalità della legge. L'articolo 2 definisce gli animali di affezione e di compagnia, intendendo all'interno di questo genus un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo.
L'articolo 3 delinea l'ambito di applicazione della legge. L'articolo 4 modifica la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, specificando che la tutela è non solo contro il sentimento per gli animali, ma per gli animali in sé.
Gli articoli 5 e 6 includono tra le fattispecie di cui all'articolo 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale anche la condotta tipica di partecipazione ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque ad organizzare tali attività.
All'articolo 7, posto che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato, anche in caso di prescrizione, e gli animali coinvolti, si prevedono nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. In primis si applica tale misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre, è chiarito che la confisca si applica anche in caso di prescrizione e ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca, ed è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato con riferimento ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali in caso di condanna per determinati reati nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È inoltre chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.
L'articolo 8 istituisce il reato di strage di animali di cui all'articolo 544-bis.1 del codice penale. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità e attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione (ad esempio, veleno, bocconi con chiodi e altro). L'articolo 8 dispone, inoltre, la modifica dell'articolo 638 del codice penale (Uccisione e danneggiamento di animali altrui). Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale disciplina con la tutela penale prevista dagli articoli 544-bis e 544-ter. L'articolo 8 dispone, inoltre, ulteriori modifiche al codice penale, soprattutto in ordine all'inasprimento delle pene per i reati di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, ed è altresì disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-sexies del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.
L'articolo 9 introduce specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre l'articolo 10 estende lo stato di necessità anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. L'articolo 11 prevede l'introduzione dei delitti contro gli animali nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'articolo 12 specifica la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della disciplina vigente è stato finora il problema relativo alla presunta «incompetenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata, con la conseguente mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi, come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. L'articolo 13 dispone l'istituzione nel territorio nazionale di centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi sulla tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi.
L'articolo 15 interviene, con riguardo alla legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, prevedendo un inasprimento delle sanzioni.
La presente proposta di legge mira anche a introdurre modifiche alla normativa vigente in materia di protezione degli animali di affezione e di compagnia.
La necessità deriva non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica ma anche dall'esempio delle normative in vigore in altri Paesi europei.
Nel 2021 Euromonitor ha stimato la presenza di 64.769 milioni di animali nelle famiglie degli italiani, di cui quasi 19 milioni cani e gatti, e la maggioranza degli italiani considera l'animale con il quale vive un vero e proprio membro della famiglia.
Gli articoli 16, 17 e 18 della presente proposta di legge introducono e stabiliscono specifici diritti degli animali, normando anche i casi dell'affidamento di animali di affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi nonché l'affidamento dell'animale di affezione e di compagnia in caso di morte del detentore.
L'articolo 19 prevede la possibilità di accesso degli animali di affezione e di compagnia nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto.
L'articolo 20 prevede l'obbligo di segnalazione da parte di chiunque trovi un animale di affezione e di compagnia vagante.
L'articolo 21 disciplina la materia della garanzia per i vizi nella vendita di animali.
L'articolo 22 riconosce il diritto al risarcimento per danni agli animali familiari non solo a singole persone o alla famiglia ma anche ad enti ed associazioni.
L'articolo 23 disciplina la materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali di affezione e di compagnia, mentre l'articolo 24 prevede che le persone condannate per reati in danno agli animali possano sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.
L'articolo 25 prevede disposizioni in materia di divieto di importazione nel territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari che arrecano malessere immotivato all'animale.
L'articolo 26 prevede il riconoscimento di un'assistenza sanitaria veterinaria volta a garantire una serie di prestazioni medico-chirurgiche di base gratuite per gli animali di affezione e di compagnia i cui proprietari appartengono a una fascia socio-economica particolarmente debole e bisognosa di tutela, che rientrano nella prima fascia di reddito dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. In attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, della legge 14 agosto 1991, n. 281, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, la presente legge disciplina le modalità e le forme di tutela degli animali di affezione e di compagnia.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione e di compagnia si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi previsti dall'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 19-ter, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 4.
(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)

1. Alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo la parola: «contro» sono inserite le seguenti: «gli animali e».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 544-quater del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «organizza o promuove spettacoli o manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, o vi partecipa,»;

b) le parole: «sevizie o strazio per gli animali» sono sostituite dalle seguenti: «sevizie, strazio o sofferenze anche etologiche per gli animali»;

c) le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 5.000 a 20.000 euro».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 544-quinquies del codice penale, in materia di divieto di combattimenti tra animali)

1. Al primo comma dell'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo periodo».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 544-sexies del codice penale, in materia di estensione della previsione della confisca degli animali)

1. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dell'articolo 444 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale,»;

2) dopo le parole: «previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «56, 544-bis,» e dopo la parola: «544-quinquies,» sono inserite le seguenti: «consumati o tentati,»;

3) le parole: «confisca dell'animale, salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «confisca dell'animale nonché di eventuale prole nata dopo il provvedimento di sequestro anche se»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è disposta l'interdizione alla detenzione di animali nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-ter e 544-quinquies»;

c) al secondo periodo:

1) le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

2) dopo le parole: «di allevamento degli animali» sono inserite le seguenti: «o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali»;

3) le parole: «è pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «o il decreto penale di condanna penale sono pronunciati»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies ed ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. Le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato; in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge».

Art. 8.
(Modifiche al codice penale e alla legge 20 luglio 2004, n. 189)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis:

1) al primo comma, le parole: «per crudeltà o senza necessità» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali» e le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

b) dopo l'articolo 544-bis è inserito il seguente:

«Art. 544-bis-1. – (Strage di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione da uno a quattro anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione da dieci mesi a tre anni»;

c) all'articolo 544-ter:

1) al primo comma, dopo le parole: «per crudeltà o senza necessità,» sono inserite le seguenti: «e comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali,», dopo la parola: «sevizie» sono inserite le parole «o sofferenze anche etologiche» dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o a detenzione», dopo le parole: «caratteristiche etologiche» sono inserite le seguenti: «o incompatibili con le stesse» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque utilizzi collari elettrici o sottoponga un animale al taglio della coda o delle orecchie, ad esclusione dei casi in cui è ammesso dalla normativa internazionale, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto finalizzati a scopi non terapeutici. I medici veterinari che effettuino interventi in violazione del presente comma sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno dodici mesi e la licenza è revocata per il medesimo periodo se liberi professionisti.
La punibilità di cui al quarto comma è esclusa limitatamente agli interventi chirurgici finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale e a quelli con finalità curative ed effettuati con modalità conservative certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
Il veterinario che non rilascia il certificato o non provvede alla registrazione dell'intervento nel citato sistema informativo nazionale degli animali di compagnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro. Chiunque viene trovato sprovvisto del certificato veterinario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
Le pene di cui al presente articolo sono aumentate della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. Le pene sono diminuite della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

d) all'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria, è vietato abbattere o alienare a terzi animali in relazione ai quali si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-ter.1, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 638 del presente codice e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, anche qualora sugli animali non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permetterne la confisca obbligatoria in caso di condanna»;

e) all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile, anche nell'ambito di azioni di classe, ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge»;

f) all'articolo 638 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «fino a un anno o con la multa fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni o con la multa fino a 1.000 euro e si procede d'ufficio»;

2) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 544-ter.1 del codice penale, in materia di contrasto della zooerastia e della zoopornografia)

1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 544-ter.1. – (Contrasto della zooerastia e della zoopornografia) – Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo, per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo periodo è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da due a quattro mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro gli animali)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies.1. – (Delitti contro gli animali)1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni».

Art. 12.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale,»;

b) al comma 2, le parole: «anche, con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.

2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I delitti in danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale».

3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «474,» sono inserite le seguenti: «544-quater, 544-quinquies,»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

Art. 13.
(Centri per gli animali vittime di reato)

1. Lo Stato realizza nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.
2. Per la realizzazione dei centri di accoglienza e l'adeguamento delle strutture già esistenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare ai comuni che ne facciano richiesta.
3. Le modalità di accesso e ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 14.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di attività formative)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «possono promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono e realizzano con frequenza annuale,».

Art. 15.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;

2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;

3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;

3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».

Art. 16.
(Diritti degli animali di affezione e di compagnia)

1. Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche.
2. La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali.
3. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali di affezione e di compagnia dalla propria famiglia.

Art. 17.
(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi)

1. In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale di affezione e di compagnia, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico.
2. Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato ai coniugi in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.
3. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice che decide, nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.
4. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali di affezione e di compagnia è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.

Art. 18.
(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di morte del proprietario o del detentore)

1. Tra i diritti e i doveri che si trasmettono mortis causa è compreso il dovere di assicurare il benessere all'animale di affezione e di compagnia di proprietà o comunque accudito dal de cuius. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale di affezione e di compagnia, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
2. È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale di affezione e di compagnia.

Art. 19.
(Accesso degli animali di affezione e di compagnia nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico)

1. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia al seguito del proprietario o detentore può essere consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia, purché accompagnati, è consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.

Art. 20.
(Obbligo di segnalazione di animali di affezione e di compagnia abbandonati)

1. Chiunque trovi un animale di affezione e di compagnia vagante è tenuto a dare avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco e al servizio veterinario del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
2. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a dare immediato avviso all'autorità competente.

Art. 21.
(Vendita di animali)

1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e al luogo di provenienza.
2. Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521 del codice civile, non si applicano agli animali.

Art. 22.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali di affezione e di compagnia)

1. In caso di danno agli animali di affezione e di compagnia, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale ed è valutato equitativamente dal giudice.
2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale nei casi di danno provocato ad animali.

Art. 23.
(Rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali di affezione e di compagnia)

1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
2. È consentito l'ingresso negli istituti di detenzione di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con le modalità e i tempi previsti per le visite delle persone.

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atti persecutori e delitti contro gli animali)

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché agli articoli» sono inserite le seguenti: «544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali».

Art. 25.
(Disposizioni in materia di divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

1. È fatto divieto di importare, vendere, detenere, utilizzare o cedere, a qualunque titolo, collari che arrecano malessere immotivato all'animale.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema di tracciabilità satellitare GPS.
3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o dei collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da sei mesi a due anni.

Art. 26.
(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati nella prima fascia di reddito dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali di affezione e di compagnia, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1.000 euro annui per ogni nucleo famigliare ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione dei proprietari degli animali di affezione nella prima fascia di reddito dell'ISEE.
3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali di affezione e di compagnia;

b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nel sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

c) la sterilizzazione e la castrazione;

d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale di affezione e di compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

torna su