PDL 1038-C

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1038-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 12 luglio 2023 (v. stampato Senato n. 797)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 agosto 2023

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI)

Delega al Governo per la riforma fiscale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 2 agosto 2023

(Relatori: GUSMEROLI e SALA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1038-B. La VI Commissione permanente (Finanze), il 3 agosto 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1038-B.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il disegno di legge n. 1038-B e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 23 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare, alcuni principi appaiono prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni; si segnalano i principi di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), che richiede di razionalizzare i tributi regionali prevedendo «la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione, nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia»; all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3) (che prevede «la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica la gestione della riscossione coattiva delle predette somme»); all'articolo 20, comma 1, lettera a) numero 2 («valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta»); al riguardo si valuti l'opportunità di precisare la portata normativa dei richiamati principi; con riferimento al da ultimo richiamato articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2) si segnala inoltre che il paragrafo 4, lettera f), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, prescrive di evitare l'impiego dell'espressione «e/o»; l'articolo 18, comma 1, lettera b), reca quale principio di delega «assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria»; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare ulteriormente il concetto di «adeguata tutela»; la successiva lettera i), che prevede di «rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione», appare in realtà descrivere l'oggetto della delega e non un principio e criterio direttivo in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b); dell'articolo 18, comma 1, lettere a), numero 3), b) ed i); dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

rilevato che:

il disegno di legge, sul quale il Comitato ha espresso parere favorevole il 5 luglio scorso, reca al Titolo I i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4);

il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi dedicati rispettivamente alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP (Capo I, articoli da 5 a 9), a tutte le altre imposte indirette (Capo II, articoli da 10 a 12), ai tributi regionali e locali (Capo III, articoli 13 e 14) e alla disciplina dei giochi (Capo IV, articolo 15);

il Titolo III del provvedimento in esame attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (Capo I, articoli da 16 a 19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20);

il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21);

il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23);

all'articolo 1, come modificato dal Senato, si prevede con riferimento all'obbligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è stato previsto altresì l'obbligo di relazione alla Conferenza unificata laddove, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa;

all'articolo 2, è stata novellata la lettera g), concernente l'applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali;

all'articolo 12, sono stati soppressi due principi di delega in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco;

sono stati aggiunti al testo approvato dalla Camera gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento ai tributi regionali e a quelli degli enti locali;

è stato modificato l'articolo 16 sopprimendo il riferimento al progressivo superamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e introducendo ulteriori principi di delega;

l'articolo 17, come modificato dal Senato, prevede un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento, precisando che le forme di contraddittorio con il contribuente siano anche endoprocedimentali (e non solo preventive) e rafforzando il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale;

le modifiche relative all'articolo 18 prevedono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che stabilisce, tra gli obiettivi della delega, quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione;

le disposizioni dell'articolo 19, come modificate dal Senato, prevedono che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire entro sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito), e che resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

l'articolo 20 è stato modificato introducendo ulteriori principi di delega, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario, e precisando che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi;

è stato introdotto l'articolo 23 contenente la clausola di salvaguardia;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che gli schemi di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, siano trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa e che qualora, a seguito dell'acquisizione dei pareri parlamentari, il Governo non osservi quanto previsto dalla medesima intesa, debba predisporre e trasmettere una relazione alla citata Conferenza;

per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

il disegno di legge di delega legislativa contiene un'enunciazione di princìpi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due princìpi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il principio di capacità contributiva e il principio di progressività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge recante delega al governo per la riforma fiscale (C.1038-B Governo), già approvato dalla Camera e modificato al Senato, per i profili di competenza e con riguardo alle sole modificazioni apportate dal Senato;

premesso che:

l'articolo 14, comma 1, lettera f), n. 3 prevede la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni;

l'articolo 17 comma 1, lettera g), nn.1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3, in relazione alla finalità di incentivare l'adempimento spontaneo del contribuente prevede, a determinate condizioni, la riduzione, sino all'eventuale esclusione, di sanzioni tributarie di carattere amministrativo, l'esclusione di sanzioni di carattere penale e la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per i relativi accertamenti;

il medesimo articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2 e n. 2.1 delega il Governo a introdurre la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale sulla base di una proposta sviluppata dall'Agenzia delle entrate;

il medesimo articolo 17, comma 1, lettera g), n. 3 prevede un regime di adempimento collaborativo per i soggetti residenti all'estero o che si trasferiscono in Italia titolari nel nostro Paese di un reddito di almeno un milione di euro «anche agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali»;

l'articolo 19, comma 1, lettera d) con riguardo ai procedimenti di contenzioso tributario, prevede di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo;

il medesimo articolo 19, comma 1, alle lettere e) e g), fissa il termine di sette giorni dalla deliberazione di merito per la pubblicazione e la comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali e prevede l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

ancora, l'articolo 19, comma 1, alla lettera i), stabilisce che nell'esercizio della delega si garantisca a tutti i cittadini l'accessibilità alle sentenze tributarie in versione digitale;

l'articolo 20, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, impegnano il Governo a valutare la possibilità fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a carico di quei soggetti che vantano crediti nei confronti di amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi che raggiungono l'ammontare del debito d'imposta e – nell'ambito della revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario – a disporre che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi;

il medesimo articolo 20 comma 1, lettera a), n. 5 delega il Governo ad introdurre una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti;

infine l'articolo 20, comma 1, lettera c), n. 5 prevede che nell'esercizio della delega si dia attuazione ai principi dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente sull'inapplicabilità delle sanzioni per violazioni conseguenti da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paghi l'imposta dovuta, con apposita dichiarazione integrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1038-B, recante delega al Governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

ricordato che la Commissione si è già pronunciata favorevolmente in sede consultiva sul provvedimento durante l'esame in prima lettura alla Camera;

preso atto delle modifiche apportate dal Senato, in particolare, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, di quelle all'articolo 16, nella parte in cui si prevede di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

rilevato che, tra le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'unica disposizione volta a incidere sulle competenze della XII Commissione è quella recata dal comma 2, lettera c), dell'articolo 16, che introduce un principio volto a prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1038-B, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», approvato in prima lettura dalla Camera il 12 luglio 2023 e modificato dal Senato il 2 agosto 2023;

richiamato il parere favorevole espresso il 5 luglio 2023, in occasione della prima lettura del disegno di legge;

evidenziato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto uno specifico Capo III, formato dagli articoli 13 e 14, che definisce, rispettivamente, i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali e locali;

considerato, in particolare, che l'articolo 13 prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

ritenuto altresì che l'articolo 14 stabilisce princìpi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali, prevedendo un consolidamento della loro autonomia finanziaria e la piena attuazione del federalismo fiscale, con meccanismi di compartecipazione a tributi erariali e di perequazione territoriale, nonché la previsione, per le province e per città metropolitane, di tributi propri ed una compartecipazione a un tributo erariale a carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali;

richiamata la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) che delega il Governo a rivedere, nel rispetto della normativa dell'UE e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri, la disciplina finalizzata alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime;

valutato che, complessivamente, il disegno di legge, così come modificato dal Senato, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed è pienamente coerente con le linee-guida delineate nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, predisposto dalla Commissione europea il 18 maggio 2021 e nella sua relazione annuale sulla tassazione 2023, pubblicata il 3 luglio scorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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