PDL 3616

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PRETTO, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BONIARDI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COLLA, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, GASTALDI, GIACCONE, GRIMOLDI, LUCCHINI, LUCENTINI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, RACCHELLA, TATEO, TONELLI, VALLOTTO

Istituzione della Giornata nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra e delle missioni di pace

Presentata il 17 maggio 2022

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Onorevoli Colleghi! — Le guerre combattute dall'Italia e, più recentemente, le numerose missioni di mantenimento od imposizione della pace in cui sono state impegnate le nostre Forze armate ed unità degli altri Corpi armati dello Stato hanno lasciato una pesante eredità su molti uomini e donne che vi hanno riportato menomazioni più o meno importanti. La sola missione in Afghanistan è costata al Paese il ferimento di 723 militari, alcuni dei quali sono tornati in patria con gravi invalidità, patendo mutilazioni. Un alto numero di mutilati ed invalidi, anche al 100 per cento, è stato altresì il prezzo pagato per l'impegno italiano in Iraq.
Malauguratamente, il sacrificio compiuto da queste persone non è sempre adeguatamente onorato, a dispetto delle decorazioni concesse ai singoli e del fatto che esistano realtà associative costituitesi per rappresentarne gli interessi e veicolare il messaggio di dedizione al dovere trasmesso obiettivamente da chi è divenuto disabile a causa di ferite riportate in combattimento o in seguito al proprio coinvolgimento in situazioni conflittuali.
La principale fra tali associazioni è l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, che raggruppa attualmente circa 40.000 iscritti, tra mutilati, invalidi di guerra, vedove e orfani titolari di pensione di reversibilità e nuovi soci, tutelati ed organizzati in 200 sezioni e numerosi fiduciariati, alcuni dei quali all'estero.
Nell'attesa che vengano disposte migliorie ai trattamenti di cui gli invalidi e mutilati di guerra beneficiano, compresi coloro che hanno subìto menomazioni nel corso delle numerose missioni militari all'estero alle quali l'Italia ha preso parte con i propri soldati, sembra ormai opportuna anche un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore morale del loro sacrificio, finora rimasta assai carente.
Una prima, fondamentale, azione pedagogica e di valorizzazione in questa direzione è senza dubbio l'istituzione di una Giornata nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra e delle missioni di pace, da considerarsi non festiva, ma occasione per riflessioni e commemorazioni. La data che qui si suggerisce è quella del 29 aprile, in ricordo del giorno in cui, nel 1917, in pieno primo conflitto mondiale, si costituì spontaneamente l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.
È proprio questo l'obiettivo della presente proposta di legge, che non intende affatto sostituirsi ad altre iniziative in itinere aventi ad oggetto finalità simili – come la proposta di legge atto Camera n. 2569, volta al ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani – ma tende piuttosto ad integrarle.
Stante l'elevata valenza morale delle finalità del presente provvedimento, se ne auspica la rapida approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra e delle missioni di pace)

1. Allo scopo di onorare il sacrificio degli italiani appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato rimasti menomati nel corso dei conflitti e delle missioni di mantenimento o imposizione della pace cui le medesime Forze e Corpi hanno preso parte, è istituita la Giornata nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra e delle missioni di pace, da celebrare il 29 aprile di ogni anno.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, il Ministero della difesa, il Ministero dell'istruzione e gli enti territoriali possono organizzare eventi commemorativi e iniziative pedagogiche in onore degli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato rimasti menomati in scontri avvenuti nell'ambito di operazioni o missioni condotte dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato, evidenziandone il sacrificio nella prospettiva della costruzione di una cultura della pace.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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