PDL 3524

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3524

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANZALDI

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di realizzazione di una rete unica delle frequenze radiotelevisive terrestri in tecnica digitale

Presentata il 21 marzo 2022

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Onorevoli Colleghi! – Garantire il mantenimento delle infrastrutture di trasmissione delle frequenze radiotelevisive e terrestri quale bene pubblico rappresenta una priorità indefettibile. L'attuale fase di transizione – infrastrutturale, digitale, ambientale – richiama infatti il servizio radiotelevisivo italiano a sfide nuove e impegnative, le quali richiedono necessariamente il rafforzamento del framework infrastrutturale e lo sviluppo di nuove attività di servizio pubblico. In questo senso appare fondamentale ricondurre a una società unica a maggioranza e controllo pubblici la gestione delle torri di trasmissione televisiva. L'affidamento di tale gestione a un soggetto statale, terzo e indipendente, è una garanzia sia sul piano della qualità dei servizi, sia sul piano del pluralismo degli operatori e dell'informazione e garantirebbe la valorizzazione di centinaia di postazioni realizzate in decenni di attività.
La presente proposta di legge, dunque, prevede la costituzione di una nuova società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, cui affidare il compito di agire come operatore di rete su frequenze terrestri e radiotelevisive, nonché quello di provvedere a gestire l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze da destinare a servizi radiotelevisivi eventualmente avanzate da operatori che vogliano accedere al relativo mercato di riferimento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «esclusi gli operatori di rete che si occupano» sono sostituite dalle seguenti: «escluso l'operatore di rete che si occupa»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera e):

1) all'alinea, le parole: «gli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore»;

2) al numero 2), le parole: «gli operatori di rete cedano» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore di rete ceda»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è autorizzata la costituzione di una nuova società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'attività di operatore di rete è riservata in via esclusiva alla predetta società.
1-bis. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società stessa, salvaguardando le posizioni di fatto e di diritto che caratterizzano l'attività di operatore di rete alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. La società di cui al comma 1, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può avviare le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze da destinare a servizi radiotelevisivi»;

2) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 15:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è esercitata dalla società di cui all'articolo 13, comma 1»;

2) i commi da 2 a 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di operatore di rete su frequenze terrestri»;

e) all'articolo 50, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «i soggetti che svolgono attività di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto che svolge attività di operatore di rete per detto servizio è tenuto ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esso assegnate»;

2) alla lettera e), le parole: «e risultante dal titolo abilitativo» sono soppresse.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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